M.D.
numero 21, 13 giugno 2007
Vox
Legis
Cicli di terapia: il Mmg che le viola
rimborsa la Asl
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano
Il
medico convenzionato che viola le regole sulla prescrizione
dei farmaci in rapporto ai cicli di terapia riconosciuti,
deve pagare di tasca propria il prezzo dei farmaci indicati
nella ricetta. Il principio, affermato dalla Cassazione Sez.
Lavoro con la sentenza del 26.2.07 n. 4309 introduce una vera
e propria penale a carico del medico che pone in essere determinati
comportamenti in violazione di precise disposizioni di legge.
Il fatto
La vicenda di cui si è occupata la Cassazione era
la seguente: un Mmg aveva prescritto alla propria paziente,
ammalata oncologica, tutta una serie di specialità
medicinali per la durata di un ciclo di terapia di sei mesi.
Il costo dei farmaci era di 2.500 euro.
La Asl di pertinenza aveva ritenuto del tutto scorretto il comportamento
del medico avendo egli stilato la ricetta per la sua paziente
senza tener conto delle precise indicazioni date, nelle ipotesi
di prescrizioni a favore di pazienti oncologici, dallart.
1 comma 6 Legge 325/94 (convertita nella Legge n. 476/94)
avente ad oggetto misure urgenti per il contenimento della
spesa pubblica, di formazione dei medici e farmacovigilanza
secondo cui: per tutti i soggetti affetti da patologia
cronica e sottoposti a interventi di trapianti di organo,
il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine
di riconosciuta validità scientifica in somministrazione
continua può essere elevato fino a coprire un periodo
di terapia di mesi tre. Nel caso specifico tale periodo
era stato superato in quanto la ricetta prevedeva farmaci per
la durata di un ciclo di terapia di sei mesi.
Il Tribunale del Lavoro e la Corte dAppello avevano ritenuto
la piena fondatezza della richiesta avanzate dalla Asl al Mmg
e lo avevano condannato alla restituzione a favore della Asl
della detta somma maggiorata degli interessi e delle spese legali
(euro 2.000) per il solo giudizio della Cassazione.
La Cassazione a sua volta ha riconosciuto la piena fondatezza
della decisione del Tribunale della Corte dAppello. Al
riguardo ha precisato che il medico di famiglinoa non si era
attenuto alle indicazioni di legge che limitava a tre mesi le
prescrizioni a favore di determinati pazienti, puntualizzando
che il Mmg in presenza di oggettiva situazione patologica
dellassistito che richiedeva lutilizzo di determinati
farmaci avrebbe dovuto compilare due ricette una per tre mesi
e poi alla scadenza di essa avrebbe dovuto riesaminare di nuovo
la situazione dello stato patologico del paziente e, ove ne
sussistessero i motivi, avrebbe dovuto complilare unaltra
ricetta di altri tre mesi di terapia con quel tipo particolare
di farmaci.
Quindi il medico deve pagare la somma stabilita per aver prescritto,
in ricetta a carico del Ssn, al proprio paziente oncologico
in violazione di chiara indicazione tassativa di un periodo
di durata della prescrizione medesima che non doveva oltrepassare
i tre mesi, una terapia farmacologica di durata superiore.
Il farmacista
Ma di tale violazione non era responsabile anche il farmacista
che aveva consegnato i farmaci nonostante lirregolarità
della ricetta e se lo era perché la Asl si è rivolta
solo al medico che aveva stilato la ricetta?
Il farmacista prima di spedire la ricetta in ragione
della funzione deve sempre verificarne la sua regolarità
formale e sostanziale. Egli in buona sostanza è tenuto
a rilevare eventuali violazioni di legge in essa contenute (per
esempio, prescrizioni di specialità medicinali che sono
stati messi illegittimamente a carico del Ssn, non sussistendo
le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge).
Il farmacista è tenuto a svolgere i seguenti adempimenti
espressamente previsti dalle convenzioni e dalla normativa di
settore:
A. Controllo delle ricette presentate dagli assistiti, verificando
in particolare che:
1) trattasi dellapposito modello;
2) tale modello è stato correttamente compilato;
3) la ricetta sia valida in riferimento alla data di emissione;
4) il farmaco prescritto è nel PTN;
5) sono state soddisfatte le condizioni previste dalle norme
per la concedibilità di alcuni farmaci con ulteriori
specifici adempimenti, per quanto attiene agli stupefacenti
e alle sostanze psicotrope;
6) il numero dei pezzi richiesti è nel limite previsto
dalle norme.
B. Tariffazione delle ricette per quanto attiene i farmaci galenici
e applicazione del bollino per le specialità medicinali
contemplate.
C. Riscossione per conto della Asl del ticket da parte degli
assistiti tenendo conto della fascia di appartenenza del farmaco,
delle esenzioni totali o parziali e per reddito.
D. Resa del conto alla Asl con la presentazione mensile della
distinta contabile riepilogativa con allegate le ricette del
mese, avendo presente che sulla base di tale documento contabile
le Asl provvedono poi a corrispondere il dovuto rimborso.
Nel caso in esame la Asl ha ritenuto di rivolgersi solo al medico
convenzionato per il rimborso dei farmaci, ma avrebbe potuto
rivolgersi anche al farmacista essendo tutte e due autori della
violazione della citata Legge 325/94 in tema di durata delle
prescrizioni di farmaci a pazienti oncologici.