M.D.
numero 21,
13 giugno 2007
Focus
on
Lo studio del Mmg è pubblico o privato?
di
Monica Di Sisto
e Anna Sgritto
Non
si tratta di una domanda pleonastica a cui i vari accordi
collettivi nazionali avrebbero da tempo dato una risposta
esaustiva. Ma il quesito ritorna alla ribalta in tempi di
incentivazione dellassociazionismo medico e dei presidi
multifunzionali presenti sul territorio, come per esempio
i Nuclei di Cure Primarie, in cui oltre al Mmg esercitano
la loro attività altri medici. A confermare ciò
è quanto sta accadendo in Emilia Romagna, dove lassessorato
alla sanità ha inviato un documento ai Nas e alla Asl
di Bologna in base al quale si intima ai Mmg operanti in medicina
di gruppo di rimuovere supposte irregolarità convenzionali
nellorganizzazioni dellattività degli studi
in cui operano. |
Si
parla tanto di presidi multifunzionali per la medicina
del territorio. Si parla di Utap, di Case della Salute, di luoghi
nei quali i cittadini possano trovare dalla prima diagnostica
al loro medico di famiglia, a una specialistica che possa risolvere
il 70% dei malesseri quotidiani, a un punto daccesso per
servizi integrati di livello sociale. Ma, quando le cose acquistano
concretezza, i percorsi non sono mai facili come potrebbero sembrare,
anche per quei territori che pure scelgono di investirci su. Succede
così che in Emilia Romagna il Servizio assistenza distrettuale,
medicina generale e pianificazione dei servizi sanitari della
Regione in data 23 aprile scriva ai direttori generali delle aziende
Usl e alle organizzazioni sindacali dei Mmg, per precisare meglio
alcuni requisiti che, ad avviso dellamministrazione, dovrebbero
avere gli studi dei medici di medicina generale. In particolare,
si precisa, quelli nei quali Mmg o altri professionisti della
salute svolgano attività libero professionale, e alcune
modalità organizzative dellattività
del Mmg, a rigor di convenzione. Indicazioni trasmesse,
contestualmente, anche ai NAS di Bologna, perché procedessero
ai controlli del caso.
In forza dellart. 36 dellaccordo collettivo nazionale,
il servizio della Regione Emilia Romagna ricorda che il Mmg, al
momento della firma della convenzione, mette il proprio studio
a disposizione dei cittadini che lo scelgono. Da ciò fa
conseguire che lo studio del Mmg, in quanto destinato allo svolgimento
di pubblico servizio, assume la natura di Presidio del Servizio
Sanitario Nazionale, e per questo deve rispettare le disposizioni
della Convenzione, tra le quali unapertura oraria proporzionale
al numero delle scelte del Mmg. A questo punto cita i commi 3
e 4 dello stesso articolo 36, specificando che, nel caso in cui
lo studio sia collocato in un contesto in cui si svolgano anche
altre attività da parte di soggetti diversi dal Mmg, essi
debbano risultare fisicamente separati e godere di una propria
autonomia organizzativa.
Le medicine di gruppo non fanno eccezione
Diversamente, secondo la lettura della norma fatta dalla Regione
Emilia Romagna, in caso di contemporanea o promiscua presenza
di Mmg e medici specialisti, siccome in quella struttura
si svolgerebbero anche attività specialistiche, e in caso
ancor più grave di accesso simultaneo, lo studio
perderebbe in un sol colpo la caratteristica di presidio del Servizio
sanitario nazionale, e dunque di studio convenzionato. Sarebbe,
infatti, un poliambulatorio, soggetto alla richiesta
di unulteriore autorizzazione.
A rigor di logica, tutto avrebbe fatto supporre che, rispetto
alle rigide disposizioni ricordate dalla Regione Emilia Romagna,
le forme associative della medicina generale potessero rappresentare
uneccezione. Ma nella lettera si precisa che questi principi
hanno carattere generale e che dunque riguardano anche lorganizzazione
dellattività di medicina generale in forma associata.
Nellambito di queste forme di collaborazione è possibile
che, in base a progetti specifici definiti con la Azienda Usl
competente, si concordi con i medici del gruppo la presenza programmata
di specialisti Usl, ambulatori o ospedalieri, per forme di assistenza
integrata o a realizzare interventi multidisciplinari per determinate
patologie e casi complessi. Ma anche in questo caso, sottolinea
il decisore pubblico, si deve ribadire lesigenza che il
cittadino possa facilmente individuare e percepire la tipologia
di struttura che eroga prestazioni assistenziali, con evidenza
degli elementi distintivi che caratterizzano i servizi erogati
dai presidi del Ssn. A tale fine si richiama limportanza
che nei Nuclei di Cure Primarie, ove sia possibile individuare
locali per le attività centralizzate, le sedi siano fisicamente
definite e riconoscibili dai cittadini come articolazioni del
servizio pubblico.
Le precisazioni della Fimmg
La lettera, in base alla quale la Regione ha intimato ad alcuni
medici di medicina generale operanti in medicina di gruppo di
rimuovere supposte irregolarità e promiscuità, ha
spinto il segretario regionale Fimmg Mario Stella a rispondere
dettagliatamente agli addebiti il 3 maggio scorso. Il segretario
Fimmg precisa nella replica che lart. 36 dellaccordo
collettivo nazionale in tema di Requisiti e apertura degli
studi medici al comma 1 dispone che lo studio del medico
di medicina generale, anche se è destinato allo svolgimento
di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato
che deve possedere determinati requisiti elencati nei commi successivi
dal 2 al 10. Ma tra le caratteristiche, Stella ricorda che al
comma 4 si legge che Se lo studio è ubicato presso
strutture adibite ad altre non mediche o sanitarie soggette ad
autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente
e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
Tuttavia, se nel documento regionale si afferma, che in
caso di contemporanea o promiscua presenza di medici di medicina
generale e di medici specialisti, lesercizio nel medesimo
contesto organizzativo di attività specialistiche fa ricadere
la struttura fra quelle poliambulatoriali e, di conseguenza, determina
la necessità di autorizzazione allesercizio,
quella posizione, secondo la Fimmg, non è suffragata
da alcun riferimento normativo da parte dellestensore e
appare pertanto una presa di posizione unilaterale, fuorviante,
non giustificata e potenzialmente destabilizzante sul piano organizzativo
e assistenziale.
Nessun riferimento nella normativa locale
In tutte le normative regionali di riferimento derivanti dalle
attribuzioni della legge 833/78, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, e perfino in quella della Regione Emilia Romagna (D.G.R.
n. 327 del 23 febbraio 2004), la Fimmg rileva che non viene
fatta alcuna differenza fra studio del medico di medicina generale
e studio specialistico, ed entrambi sono espressamente esentati
da autorizzazione, salvo fattispecie di particolare complessità
erogativa o pericolosità delle procedure diagnostico terapeutiche
utilizzate (comma 1.5 1). Il caso per il quale è
stato espresso parere dallUfficio dellassessorato
alla sanità - sottolinea Stella - non ricade in alcun modo
nelle ipotesi di cui sopra. Venuto meno, in forza del riferimento
normativo, qualsiasi obbligo di autorizzazione per attività
professionale svolta in polistudi, che comprendano o meno attività
specialistica cade ipso facto il riferimento allobbligo
previsto allart. 36 punto 4 dellACN in vigore. Niente
innova rispetto a quanto detto al punto precedente - aggiunge
Stella - il fatto che lo studio del medico di assistenza primaria
sia considerato presidio del Servizio sanitario nazionale, in
quanto lo stesso a norma del citato art. 36 punto 1 (
)
ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio,
è uno studio professionale privato (
).
Con tutte queste motivazioni la segreteria Fimmg ha diffidato
le direzioni aziendali dal procedere a eventuali contestazioni
nei confronti dei medici e dal pretendere la rimozione di situazioni
di supposta violazione con riferimento alle tematiche di cui alla
presente. Nello stesso tempo si dà mandato ai segretari
provinciali della Fimmg di vigilare e intervenire a tutti livelli
a sostegno e tutela dei medici eventualmente coinvolti sulla base
delle citate interpretazioni applicative dellUfficio regionale
responsabile, in quanto destituite di ogni fondamento logico,
giuridico e regolamentare, ivi compresa, naturalmente la norma
convenzionale.
Epilogo
Il 16 maggio scorso si è riunito presso lAssessorato
alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna il Comitato
Regionale per la medicina generale che ha affrontato, tra laltro,
proprio il tema dei Polistudi. La parte pubblica,
nel confronto con le organizzazioni sindacali, è tornata
a sottolineare il fatto che lo studio del Mmg, anche se privato
e non soggetto ad autorizzazione, è definito dallAccordo
nazionale presidio del Servizio sanitario nazionale.
Ma la cosa più sorprendente e che lesercizio della
professione come medico di medicina generale, sia allinterno
di una medicina di gruppo, sia in forma non associata, non è
stato considerato assimilabile allesercizio privato della
professione, essendo questultima del tutto estranea ai rapporti
prefigurati di consulenza e relazione tra professionisti del Servizio
sanitario nazionale che nei loro aspetti più formalizzati
assumono le caratteristiche di percorsi. Con buona
pace del Mmg libero professionista che pure, almeno sulla carta
e a parole, tutti i decisori politici nazionali si affannano a
voler salvaguardare.
Per quanto riguarda il fatto di non aver fornito alcuna pezza
legale o giurisprudenziale a sostegno della necessità di
autorizzazione dei Polistudi, la parte pubblica si
è difesa facendo notare come lUfficio regionale non
sia investito della competenza di fornire interpretazioni della
normativa vigente, ma di ribadire gli orientamenti regionali che
sono alla base delle disposizioni legislative prodotte dalla Regione
negli anni e dalle interpretazioni formalizzate delle stesse norme.
Pertanto, nella nota inviata alle Aziende USL, hanno sottolineato
i responsabili degli organi amministrativi, sono riproposte le
precisazioni già espresse sullargomento. Argomentazioni
e orientamenti politici, dunque, non tecnici né, tantomeno,
validi e confrontabili a livello nazionale.
Lepilogo, senzaltro transitorio, della vicenda è
paradossale almeno quanto le premesse, a nostro avviso. Il Comitato
infatti, preso atto delle difficoltà e difformità
interpretative, ha valutato necessario e urgente un approfondimento
su tutta la materia e le normative inerenti, anche con il coinvolgimento
dellOrdine del Medici, al fine di pervenire ad una interpretazione
condivisa che consenta di formulare indirizzi per unapplicazione
uniforme delle disposizioni normative. Come nella migliore tradizione
italiana, si è affidato a un gruppo di lavoro lanalisi
e lapprofondimento della tematica, e nel frattempo, a scontro
avvenuto, si è invitato larbitro, custode
della deontologia, a illuminare la giurisprudenza. Ma la legge
non sarebbe già, di per sé, uguale per tutti?
ACN
2005: art. 36 - Requisiti e apertura degli studi medici |
1.
Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato
presidio del Ssn e concorre, quale bene strumentale e professionale
del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del
servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività
assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite.
Ai fini dellinstaurazione e del mantenimento del rapporto
convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della
corresponsione del concorso alle spese per lerogazione
delle prestazioni del servizio cui allart. 59, ciascun
medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio
professionale nel quale esercitare lattività
convenzionata. Lo studio del Mmg, ancorché destinato
allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio
professionale privato che deve possedere i requisiti previsti
dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli
arredi e delle attrezzature indispensabili per lesercizio
della medicina generale, di sala dattesa adeguatamente
arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione
idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente
ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche
essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con
locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite
ad altre attività non mediche o sanitarie soggette
ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente
e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nellelenco,
salvo quanto previsto in materia di orario di continuità
assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per
5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì
al venerdì, con previsione di apertura per almeno due
fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con
apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque
non inferiore a: 5 ore settimanali fino a 500 assistiti; 10
ore settimanali da 500 a 1.000 assistiti; 15 ore settimanali
da 1.000 e 1.500 assistiti.
Lorario di studio è definito dal medico anche
in relazione alle necessità degli assistiti iscritti
nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione
medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che
sia assicurato il migliore funzionamento dellassistenza.
In relazione a particolari esigenze assistenziali lAzienda
può richiedere, previo parere del Comitato aziendale,
di cui allart. 23, la revisione dellorario.
I medici che aderiscono a forme associative della medicina
generale sono tenuti a garantire lapertura dello studio
secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione
regionale per le singole tipologie di associazione.
6. LAzienda ha il compito di verificare lapplicazione
del disposto di cui al precedente comma 5.
7. Lorario con il nominativo del medico, da comunicare
alla Azienda, deve essere esposto allingresso dello
studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate
alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza,
sono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
9. Le modalità di contattabilità del medico
al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono
disciplinate nellambito degli accordi regionali.
10. Nellambito degli accordi regionali possono essere
previste le modalità di erogazione di prestazioni medico
specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra
medici di cure primarie, operanti in forma associata, Asl
e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del
medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è
finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili
del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di
integrazione riguarda la definizione e lutilizzo di
linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi
specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi
e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità
di offerta sperimentali, e derivanti dalla normativa nazionale
e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento. |
|