M.D.
numero 19, 30 maggio 2007
Riflettori
La medicina generale salvata dai giudici
di Rebecca Lamini
Sempre più spesso i Mmg debbono
dire grazie ai giudici - di Cassazione o dei TAR regionali -
ai quali ricorrono per ricevere una corretta interpretazione
della Convenzione nazionale, a fronte di interpretazioni quantomeno
creative di Regioni e Asl. In questo mini giro dItalia
delle sentenze ci si può veramente rendere conto
di quanto le applicazioni della norma vadano, sempre più
spesso, a detrimento dei diritti e delle possibilità
aperte per i medici di famiglia. Se, certo, non fosse per i
giudici di ultima istanza, come mostrano per esempio due recenti
sentenze, una del TAR della Regione Puglia, laltra della
Cassazione
In
Puglia per la medicina di gruppo
Il
TAR della Regione Puglia, con sentenza n. 1793 del 2 maggio
2007, ha accolto il ricorso di un gruppo di medici che avevano
costituito una medicina di gruppo, comunicandolo alla Asl in
data 27 dicembre 2001, mentre la Asl aveva stabilito di far
decorrere linizio dellattività dal 1 novembre
2003. I ricorrenti, medici convenzionati per lattività
sanitaria di cui al DPR 484/96, avevano comunicato alla Asl
di associarsi per costituire tra loro la medicina di gruppo,
ai sensi dellart. 40 del DPR 484/96, come integrato dal
DPR 270/00, presentando alla Asl competente formale istanza
in data 27.12.2001. Decorsi trenta giorni dalla presentazione
di detta istanza, avviavano lattività di medicina
di gruppo.
Con comunicazione successiva, del 30.5.2002 la AUSL BR/1 chiedeva
alcuni chiarimenti in ordine alla nuova costituzione, chiarimenti
resi dai ricorrenti con nota del 18.11.2002; successivamente,
con delibera n. 3700 del 27.10.2003 lAUSL stabiliva di
far decorrere la nuova prestazione dal 1.11.2003, senza riconoscere
ai Mmg circa 2 anni di servizio associativo effettivo reso ai
cittadini.
I ricorrenti, in particolare, sostenevano che lattività
avrebbe dovuto considerarsi riconosciuta 30 giorni dopo la presentazione
della domanda (26 gennaio 2002), mentre la Asl citava laccordo
Regionale del 14 giugno 2001, che stabiliva che venissero rese
operative tutte le domande di associazione pervenute entro la
data odierna (14 giugno 2001). La domanda dei ricorrenti,
invece, era stata presentata il 27 dicembre 2001, e quindi in
data posteriore a quella dellaccordo regionale. I Mmg
ricorrenti avevano chiesto, dunque, al TAR, che venisse loro
riconosciuto soprattutto il risarcimento dei danni relativamente
alla mancata attività negli anni 2002 e 2003.
Il TAR ha accolto il ricorso dei Mmg, in quanto ha stabilito
che la presentazione della domanda oltre il termine fissato
con accordo non precludeva il riconoscimento dellassociazione,
ma implicava la necessità di un provvedimento esplicito
dellAmministrazione competente, poiché la
regolamentazione regionale non avrebbe potuto introdurre un
termine oltre il quale la costituzione dellassociazione
tra medici era preclusa.
Il TAR ha stabilito, comunque, che la data di riconoscimento
della costituzione della medicina di gruppo non può essere
il 1 novembre 2003 (come deciso dalla Asl), ma neanche il 26
gennaio 2002 (come preteso dai ricorrenti), poiché la
Asl aveva richiesto, con provvedimento del 30 maggio 2002, unintegrazione
documentale che le era pervenuta in data 18 novembre 2002. Il
TAR, quindi, ha fissato la data di inizio della medicina di
gruppo il 18 dicembre 2002, cioè trenta giorni dopo la
presentazione completa della documentazione.
Cassazione: la graduatoria è legge
La Sentenza n. 8087 depositata il 2 aprile 2007 dalle Sezioni
riunite della Cassazione fissa un principio molto prezioso per
i Mmg. Può capitare che una Asl costruisca una graduatoria
per turni vacanti o per colmare le aree carenti, ma successivamente
decida di provvedere diversamente affidando, per esempio, un
servizio di specialistica ambulatoriale a risorse già
dipendenti in unottica di riduzione dei costi. Le sezioni
unite della Cassazione, però, hanno dato torto alla Corte
dAppello di Firenze che aveva dato corso di validità
a unoperazione di questo genere compiuta dalla Regione
Toscana, perché la riteneva una valutazione discrezionale
nella formulazione della graduatoria, possibili nellambito
dei diritto pubblico.
Le Sezioni unite hanno spiegato nella sentenza che esiste
una prima fase - quella dellindividuazione delle aree
carenti che lamministrazione intende coprire - e nella
formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni
discrezionali, anche se censurabili davanti al tribunale
amministrativo. Dopo la costituzione delle graduatorie, però,
le Asl devono stipulare le convenzioni di diritto privato,
sulla base dellordine di priorità che si è
determinato e senza nessun potere discrezionale.
Se rende inutile la procedura, decidendo di non avvalersi di
nessuno dei vincitori, la Asl lede il diritto del medico alla
costituzione della convenzione, sulla base della sua posizione
in graduatoria. Tanto più alto sarà il risarcimento
per il Mmg, da reclamare nel Tribunale civile, rispetto a quanto
sarà richiesto da medici precedentemente convenzionati
ai quali - sottolinea la Cassazione - si riconosce un
vero e proprio diritto soggettivo allattribuzione del
nuovo incarico.