M.D.
numero 18, 23 maggio 2007
Professione
Siamo lavoratori autonomi o dipendenti?
di Mauro Marin - Medico di medicina generale,
Pordenone
Il dibattito sullautonomia o dipendenza del medico
di famiglia dal Ssn non può prescindere sia dalla valutazione
di qual è il modello di assistenza migliore per i cittadini
e sia dalla reale conoscenza dei medici sulle conseguenze della
scelta in termini di qualità del lavoro, integrazione
tra operatori socio-sanitari, responsabilità civile,
retribuzione e previdenza pari ai pubblici dirigenti.
Appare
necessario uscire dallambiguità del lavoro para-subordinato
in cui si definisce autonomo il medico convenzionato, ma poi
invece nellACN 2005 si impongono allo stesso doveri propri
del rapporto di lavoro subordinato, senza i corrispondenti benefici
(retribuzione di ferie ex D.Lgs. n. 66/2003, sostituzioni e
tredicesima, previdenza e retribuzione più favorevole,
esenzione IRAP, ecc.).
Va rilevato che qualificare nella pubblica amministrazione come
autonomo un lavoro che invece presenta nei contenuti i caratteri
più gravosi del lavoro subordinato è un atto contrario
ai doveri dufficio e ai principi di buona amministrazione
pubblica sanciti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti
(art. 97 della Costituzione), in quanto elude inderogabili obblighi
di legge fiscali e contributivi e diritti imperativi del lavoratore
tutelati dalla Costituzione. Sotto questo profilo lACN
è assoggettabile al giudizio della magistratura e ai
controlli ispettivi del ministero del Lavoro. Spetta al TAR
rilevare eventuali violazioni di legge nelle norme regolamentari
del contratto collettivo (Cassazione, sentenza n. 11089 del
26.05.2005).
Tipologia
Nellesame della natura giuridica del rapporto di lavoro
sono rilevanti gli elementi sostanziali esecutivi del lavoro
rispetto alla nominale qualificazione del tipo di lavoro data
dai contraenti (Cassazione, sentenze n. 16805 del 27.11.2002
e n. 3603 del 7.4.1998). Dunque il lavoro effettivo definisce
il tipo di rapporto e stabilisce quali sono doveri e diritti
del lavoratore, ma anche del datore di lavoro. A fronte della
manifestata volontà negoziale delle parti di escludere
la subordinazione, si deve verificare se ricorre un conforme
comportamento da parte delle stesse (sentenza n. 11229 del 23.10.1991,
Dir. Prat. Lav. 1991; 3135-6).
La qualificazione di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo,
deve incentrarsi sulla verifica dellassenza dellorganizzazione
imprenditoriale e sullassoggettamento al potere gerarchico
del datore di lavoro, mentre invece una serie di altri elementi:
osservanza di un orario di lavoro, cadenza fissa della retribuzione,
assumono natura sussidiaria e non decisiva, (Cassazione, sentenza
n. 9900 del 20.7.2003).
Lavoro para-subordinato
Il lavoro para-subordinato è definito dallart.
409 CPC come collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente
personale (Cassazione sentenza n. 14722 del 30.12.1999). Afferiscono
al lavoro para-subordinato tutti i rapporti aventi ad oggetto
prestazioni riconducibili al lavoro autonomo (sentenza n. 4152
del 4.4.1992, Foro It. Rep. 1992, 67).
Il Mmg è un libero professionista incaricato di un pubblico
servizio in base ad un ACN con la pubblica amministrazione,
(art. 8 D.Lgs. 502/92, modificato dai D.Lgs n. 517/93 e n. 229/99)
e integrato da accordi regionali (legge n. 3, 18.10.2001).
Il lavoro del medico convenzionato è stato definito para-subordinato
già dallart. 1 del DPR 270/2000 e ora dallACN
23 marzo 2005.
Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e Ssn si inquadra
come lavoro para-subordinato, giuridicamente caratterizzato
da una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal
diritto privato per cui eventuali controversie sono di competenza
del giudice ordinario, secondo la decisione della Quarta sezione
del Consiglio di Stato n. 5176/2004 per la quale la competenza
del TAR sussiste solo nella fase di stipula della convenzione
tra medici e Asl in cui il medico può ricorrere al TAR
per denunciare eventuali vizi o irregolarità nella formazione
del contratto.
Per la Cassazione a Sezioni Unite i rapporti tra Asl e medico
convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato
(sentenza n. 16219/2001) per cui lAsl non può esercitare
alcun potere autoritativo sul medico convenzionato allinfuori
di quello di sorveglianza (sentenza n. 813/1999).
I doveri attribuiti al medico convenzionato negli accordi collettivi
devono essere appropriati alla natura giuridica del rapporto
di lavoro pattuito e le retribuzioni devono essere commisurate
ai compiti assegnati (art. 2233 CC) e separate dai rimborsi
spese.
Responsabilità verso gli assistiti
LAsl risarcisce lerrore colposo del medico dipendente
ma non del medico convenzionato che risponde direttamente in
proprio. Unaltra differenza da considerare. Infatti lACN
23 marzo 2005 precisa agli artt. 47-57 i compiti contrattualmente
dovuti dal medico e ha valore di legge tra i contraenti (art.
1372 CC). Ma rappresenta anche la fonte normativa che regola
i rapporti tra medici e assistiti del Ssn e fa sorgere una responsabilità
contrattuale del medico verso gli assistiti. Lobbligo
del medico verso il paziente deriva dal contatto sociale per
cui sussiste responsabilità contrattuale nellerogazione
delle prestazioni anche in assenza di un contratto specifico
tra medico e paziente (Cassazione Terza Sezione Civile, sentenza
n. 19564/2004).
La Cassazione Penale sez. IV con sentenza n. 44326 del 16.4.2003
afferma che lAsl non ha alcuna corresponsabilità
civile nel danno causato dal medico convenzionato ai pazienti
poiché il rapporto tra medico convenzionato e assistito
del Ssn è improntato alla libera attività professionale
e il potere della Asl di controllo sul contenuto dellattività
terapeutica svolta è definito inesistente,
non sussistendo un rapporto di servizio come nel pubblico impiego,
con la conseguenza che eventuali danni derivanti sono cagionati
nellambito di un rapporto professionale sul quale
lAzienda non può interferire.
In tema di responsabilità contabile, anche la Corte dei
Conti la pensa così?
Lavoro subordinato
Ai sensi degli artt. 2094 e 2086 CC, presta lavoro subordinato
chi si obbliga a lavorare retribuito alle dipendenze e sotto
la direzione di un datore di lavoro, secondo la sentenza n.
11182/2000 della Cassazione che definisce la subordinazione
come collaborazione in regime di assoggettamento del lavoratore
alle direttive, alla vigilanza e al controllo del datore di
lavoro o in sua vece di altri prestatori di lavoro gerarchicamente
sovra-ordinati nellorganizzazione aziendale.
La prestazione di lavoro nel rapporto subordinato ha carattere
personale, mentre invece nel contratto di lavoro autonomo il
lavoro è solo prevalentemente proprio del prestatore
ed è caratterizzato dallassenza di un vincolo di
subordinazione da parte del committente (art. 2222 CC). Nel
lavoro autonomo è esclusa quindi la soggezione del prestatore
di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
del datore di lavoro, ma si prevede solo lobbligo contrattuale
di esecuzione corretta della prestazione concordata .
Un rapporto di lavoro di fatto subordinato si può sostituire
con uno di lavoro autonomo solo se il concorde mutamento del
regime giuridico si accompagna a un effettivo mutamento dello
svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del
venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al
datore di lavoro, (Cassazione sentenza n. 7310 del 20.5.2002).
Criticità
Il lavoro del medico convenzionato è definito autonomo,
ma in realtà è soggetto a istituti propri del
lavoro subordinato: il potere disciplinare della Asl (art. 30
nuovo ACN), il potere direttivo dellAsl di assoggettare
il medico a vincoli non concordati negli accordi nazionali quali
successivi regolamenti e leggi emesse dalle Regioni, la clausola
di licenziamento se non concorre al raggiungimento di obiettivi
aziendali non specificati nellaccordo nazionale, lassoggettamento
a modalità di lavoro normate non più da un contratto
ma da leggi finanziarie come la cartella clinica elettronica
da condividere con la Asl e le certificazioni da spedire per
via telematica allINPS, la dovuta partecipazione ad aggiornamenti
obbligatori e riunioni aziendali fuori orario di servizio e
non retribuite, lassoggettamento a disposizioni e verifiche
dei dirigenti Asl, linserimento nellorganizzazione
aziendale della Asl come nelle ADI e nelle Case della Salute,
listituto della reperibilità telefonica attivato
da accordi aziendali, ecc. I vincoli propri della subordinazione
posti al medico convenzionato non sono sufficienti per aver
diritto anche ai benefici della subordinazione oppure allautonomia
effettiva della para-subordinazione? Serve coerenza e chiarezza
nella definizione dei ruoli.