M.D.
numero 12, 11 aprile 2007
Fisco
IRAP illegittima per il medico di medicina
generale
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone
La Cassazione, sezione Tributaria, ha riconosciuto il diritto
di rimborso dellIRAP al medico convenzionato che dimostri
lassenza di una organizzazione autonoma
L'assenza
di una organizzazione autonoma che dà diritto al rimborso
dellIRAP al Mmg secondo la recente sentenza della Cassazione
(sezione Tributaria, sentenza n. 3674 del 8.02.2007) è
presupposto considerato dallAgenzia delle Entrate per
individuare i soggetti tenuti a versare il tributo ai sensi
della circolare n. 141/E del 4.06.1998. Circolare in cui si
precisa che attraverso lutilizzo della locuzione autonomamente
organizzata il legislatore ha inteso perseguire lobiettivo
di escludere dallambito di applicazione del tributo IRAP
tutte quelle attività che non sono esercitate mediante
unorganizzazione autonoma da parte del soggetto interessato,
come le attività di collaborazione coordinata e continuativa
che si configurano soltanto se per lesercizio dellattività
non vengono impiegati propri mezzi organizzati.
La sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale aveva prima
precisato che il tributo IRAP è legittimo, ma non dovuto
da chi svolge lavoro autonomo senza disporre di una autonoma
organizzazione. Infatti lart. 2 del D.Lgs. 446/97
prevede che il presupposto dellimposta IRAP è lesercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata.
Ma la motivazione con cui la Cassazione, sez. Tributaria, nella
sentenza
n. 3674/2007 ha escluso il medico convenzionato dallobbligo
dellIRAP non è lunica ragione di esonero.
La stessa Agenzia con la risoluzione n. 32 del 31 gennaio 2002
ha affermato che sono esenti dallIRAP le collaborazioni
coordinate e continuative, il lavoro dipendente e il lavoro
occasionale.
Il Consiglio di Stato sezione IV con la decisione n. 5176/2004
ha affermato che il rapporto di lavoro del medico convenzionato
con la Asl si inquadra come lavoro parasubordinato, giuridicamente
caratterizzato proprio da una collaborazione coordinata e continuativa,
come già affermato dallart. 1 del DPR 270/2000.
Organizzazione del lavoro: implicazioni
In un contesto in cui la medicina generale vede un incremento
delle forme associative e dei collaboratori di studio (ACN 2005),
il criterio dellassenza di una organizzazione autonoma
risulterà più difficile da provare per i medici
in associazione e con dipendenti. Invece il criterio della natura
giuridica del rapporto parasubordinato in forma di collaborazione
coordinata e continuativa permane come motivo sufficiente di
esenzione dallIRAP (Agenzia delle Entrate risoluzione
n. 32 del 31.01.02).
Infatti, il Mmg convenzionato col Ssn, ai sensi dellACN
23.03.2005, svolge nellambito della pubblica organizzazione
aziendale dellAss un servizio pubblico, in forma
di collaborazione coordinata e continuativa, con compiti (art.
45) e compensi predeterminati (art. 59) dallo Stato in uno studio
medico che è definito Presidio del Ssn (art. 36, comma
1).
Pertanto sarebbe utile che nel prossimo contratto collettivo
venisse chiaramente espressa la natura del rapporto di lavoro
che di per sé esclude il medico convenzionato dallonere
del tributo. La dizione potrebbe specificare che lattività
convenzionata è svolta dal medico in forma di collaborazione
coordinata e continuativa nellambito dellorganizzazione
pubblica dellazienda socio-sanitaria di appartenenza,
anche in conformità alla risoluzione n. 32/02 dellAgenzia
delle Entrate.
Responsi contrastanti
Ignorando la natura giuridica del rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, a seguito di un interpellanza
(n. 908-121/2002) proposta dal sottoscritto, lAgenzia
delle Entrate del Friuli Venezia Giulia aveva così risposto
(prot. 18240/2002 Ufficio Fiscalità): lattività
di Mmg, implicando unorganizzazione per quanto piccola
essa sia, costituisce presupposto per lapplicazione dellIRAP
ai sensi dellart. 2 del D.Lgs. n. 446/97 per cui la richiesta
contenuta nellinterpello (esonero dal pagamento dellIRAP)
deve essere respinta.
In realtà lart. 2 del D.Lgs 446/97 individua i
liberi professionisti come soggetti tenuti a versare il tributo
IRAP, ma senza entrare nel merito se essi lavorino autonomamente
o in unorganizzazione aziendale pubblica in forma di collaborazione
coordinata e continuativa. Di opposta opinione era stata la
Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sez. n. 13, sentenza
n. 33/13/04 depositata il 10.03.2004) che invece aveva accolto
il ricorso di un Mmg in merito allIRAP.
Va rilevato che lattività dei Mmg operanti nel
loro studio da soli è già stata distinta sul piano
amministrativo dallattività avente propria organizzazione
autonoma, tipica invece dei poliambulatori medici, dallo stesso
Ministero delle Finanze con DPR n. 121 del 1 marzo 1961 (Suppl.
Ordinario G.U. n. 73 del 23.03.1961) in cui si afferma: sono
ambulatori gli istituti aventi organizzazione propria e autonoma
e che quindi non costituiscono lo studio privato in cui il medico
esercita la professione. Successivamente la sentenza n.
1488 del 6.07.1995 della Cassazione Penale sezione III e la
Circolare del Ministero dellAmbiente del 14.12.1999 hanno
stabilito i criteri per distinguere lo studio medico
in cui il singolo esercita da solo lattività (art.
2229 cc) dal poliambulatorio medico inteso come
struttura aziendale con autonoma organizzazione di personale
e di beni strumentali (artt. 2082 e 2555 CC).