M.D.
numero 10, 28 marzo 2007
Filo
diretto
Rilascio del certificato anamnestico di idoneità
al porto darmi
Implicazioni normative e conseguenze penali per il Mmg in
caso di errore, omissione, imperizia o falso ideologico
Il
quesito
Desidero sottoporre agli esperti di M.D. Alfonso Marra e
Mauro Marin una vicenda che è fonte di forte preoccupazione
professionale e che credo possa esserlo altrettanto per
altri colleghi che si trovassero a dover gestire la medesima
situazione. In qualità di Mmg rilascio annualmente
il certificato anamnestico per porto darmi a un mio
assistito che mai ha rivelato problemi di natura neuropsichiatrica.
Nei giorni scorsi sua sorella (anchessa mia assistita)
mi ha rivelato che il fratello soffre di grave depressione
gestita con terapia farmacologica e approccio psicoterapeutico.
Di tutto ciò non sono mai stato messo al corrente,
né dal paziente né da sua moglie. Mi sono
messo in contatto con lo specialista psichiatra che lo segue,
ricevendo un netto rifiuto a qualsiasi tipo
di collaborazione adducendo motivi di segretezza professionale.
A questo punto mi trovo in grave difficoltà. Da un
lato sono stato ufficiosamente messo al corrente dalla sorella
di un mio assistito della situazione psicopatologica,
dallaltro non so come agire per tutelare me stesso,
in qualità di medico, e il paziente, che fra laltro
fra poco verrà a richiedermi il rinnovo del certificato
anamnestico.
Vito Tiby,
Milano |
I problemi giuridici
di Alfonso Marra Magistrato, Milano
La
disposizione che regola il rilascio della licenza di porto darmi
è il DM 24.04.98. Esso stabilisce che chi fa richiesta
di tale licenza debba ottenere una doppia certificazione medica,
una del medico di famiglia e laltra del medico pubblico,
proprio in ragione dei pericoli che per la collettività
e per il richiedente stesso possa avere il possesso di un arma.
La ratio di tale doppia certificazione risiede nellestrema
delicatezza della valutazione che deve attestare lesistenza
dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio o il rinnovo
della licenza stessa. Il che presuppone a sua volta la certificazione
di assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire
con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti
di carattere motorio, statico e dinamico. Tanto è vero
che non possono essere dichiarati idonei i soggetti che abbiano
sofferto negli ultimi anni di crisi comiziali e che siano
portatori di disturbi mentali, della personalità
e comportamentali.
La prima certificazione, denominata anamnestica, va redatta
dal medico di famiglia mentre la seconda va stilata dal medico
pubblico e cioè dal sanitario operante negli uffici medico-legali,
nei distretti sanitari delle Asl, delle strutture militari e
della Polizia di Stato.
Il medico di famiglia deve rilasciare il certificato nel quale
si attesta che il richiedente è in possesso di tutti
i requisiti psicofisici (DM 24.04.98). A tal fine, ove lo ritenga
necessario, prima di rilasciare tale certificazione può
richiedere allassistito tutti gli accertamenti che ritenga
più opportuni e indispensabili (art. 3, comma 2). Chiaramente
tali accertamenti più approfonditi vanno senzaltro
effettuati ove il medico di famiglia sia venuto a conoscenza,
anche in modo non ufficiale, che il suo assistito sia affetto
da patologia mentale o psichica. Ove lassistito rifiuti
di sottoporsi a tali accertamenti, il Mmg non deve rilasciare
la certificazione anamnestica di idoneità. Il che impedisce
allinteressato di richiedere la seconda visita al medico
pubblico e quindi di ottenere la licenza di porto darmi.
Viceversa, se il medico di famiglia ha redatto un certificato
anamnestico di idoneità, linteressato dovrà
effettuare la seconda visita.
In tale sede il sanitario, ove lo ritenga opportuno, può
richiedere ulteriori accertamenti che potranno essere effettuati
però solo presso le strutture sanitarie pubbliche. Una
volta ultimati gli stessi, il medico pubblico può rilasciare
la certificazione. Non la dovrà invece affatto rilasciare
ove ritenga che il richiedente non sia in possesso dei requisiti
soggettivi psicofisici previsti dalla vigente normativa. In
tal caso dovrà esprimere il giudizio negativo di non
idoneità, a nulla valendo la certificazione del
medico di famiglia di idoneità in quanto la certificazione
del medico pubblico è senzaltro prevalente (art.
3 comma 4).
Tale giudizio negativo deve essere comunicato entro 5 giorni
allAutorità di Pubblica Sicurezza competente per
il territorio in cui è residente linteressato.
Costui può, entro il termine di 30 giorni, proporre ricorso
al collegio medico costituito presso lAsl.
Ma se entrambi i medici certificano per errore dovuto a imperizia
e a trascuratezza lidoneità, che non cè,
essendo linteressato mentalmente ammalato, dovranno rispondere
di tutti gli atti auto ed eterolesivi posti in essere da costui
con larma.
Se le certificazioni di idoneità non sono frutto di errore,
ma di un vero atto falso, per i medici sarà prospettabile
una responsabilità colposa per gli atti auto ed eterolesivi
posti in essere dal soggetto che ha ottenuto la licenza di porto
darmi e unaltra di tipo doloso per il reato di falso
in atto pubblico (artt. 476 e 479 CP).
La veridicità di un certificato va intesa in senso giuridico
e si concretizza in una dichiarazione di verità del pubblico
ufficiale (tale è il medico pubblico e il medico di famiglia)
che si riferisce ad unattività da lui compiuta
o a fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o direttamente
percepiti.
Le conseguenze di carattere penale che possono ricadere sui
medici autori delle certificazioni frutto di errore o di falsità
si concretizzano in applicazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella sentenza
dell11 luglio 2002 n. 30426 che ha indicato la strada
da seguire per individuare il nesso di causalità negli
eventi derivanti da comportamento attivo od omissivo. Le Sezioni
Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che lesistenza
del nesso di causalità tra lazione o lomissione
e levento può essere ravvisata quando, ipotizzandosi
come realizzata la condotta effettuata od omessa, levento
stesso (il fatto autolesivo od eterolesivo posto in essere dal
possessore dellarma al quale era stata rilasciata la certificazione
medica di idoneità) non si sarebbe con certezza
verificato poiché il soggetto non avrebbe potuto ottenere
la licenza di porto darmi e quindi non sarebbe entrato
in possesso dellarma medesima.
La certezza non è quella oggettiva e storica, ma quella
processuale che deve essere raggiunta dal Giudice attraverso
la valorizzazione di tutte le circostanze del caso concreto
sottoposto al suo esame al di là di ogni ragionevole
dubbio. Il che deve avvenire con ladozione di un
procedimento logico, analogo a quello seguito quando si tratta
di valutare la prova indiziaria (deduzione dellesistenza
di un fatto ignoto da un fatto noto in presenza di indizi gravi,
precisi e concordati) la cui disciplina è dettata dallart.
192 CPP. E nella specie, una volta dimostrato che lautore
dei comportamenti auto ed eterolesivi con larma aveva
ottenuto la licenza attraverso certificazioni mediche erronee
o false, allora di tali eventi, dal punto di vista colposo,
ne risponderanno i sanitari redigenti le certificazioni.
Validazione delle certificazioni e responsabilità
di Mauro Marin Mmg, esperto di problemi normativi, Pordenone
La
legge riconosce la validità di certificati esclusivamente
anamnestici, ricognitivi della storia del paziente e cioè
fondati solo sulle informazioni direttamente acquisite dallassistito
da parte del medico, quali il certificato anamnestico per lidoneità
al porto darmi di cui al DM 28.4.1998 in GU n. 143 del
22.6.1998.
Lipotesi di falso ideologico (in atto pubblico art. 479
CP o in certificazione amministrativa art. 480 CP o in scrittura
privata art. 481 CP), si configura quando il giudizio diagnostico
espresso nel certificato medico si fonda su fatti non corrispondenti
al vero, esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti
nel giudizio stesso, e chi ne fa attestazione sia consapevole
di ciò, secondo la sentenza n. 11482 del 24.5.1977 della
Cass. Penale sez. VI e n. 149762/1992 della Cass. Pen. sez.
V. In sintesi, sussiste il reato solo se si prova che è
stata condotta intenzionale (art. 43 CP) del medico a certificare
il falso.
Non sussiste invece il reato di falso ideologico quando il medico
di medicina generale certifica in buona fede una sindrome non
obiettivabile sulla base dellanamnesi fornita con inganno
dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia,
secondo la sentenza n. 5923 del 20 giugno 1994 della Cassazione
Sez. II (in Riv. It. Med. Leg. 1995, 255). Infatti, lart.
48 CP esclude la punibilità del medico quando si prova
che lerrore è stato determinato dallaltrui
inganno.
Il paziente che dichiara consapevolmente il falso commette
un reato perseguibile dufficio (false dichiarazioni: artt.
495-496 CP) e il medico incaricato di pubblico servizio che
ne viene a conoscenza avrebbe il dovere di denunciarlo (art.
331 Codice di Procedura Penale ) nei casi in cui esiste la giusta
causa per rivelare il segreto professionale, come la procedibilità
dufficio del reato (art. 10 Codice Deontologico 2006).
Ma sussiste anche la non punibilità del reato per un
eventuale rischio concreto di violenza da parte del paziente
psichiatrico. Infatti lart. 54 CP (stato di necessità)
afferma : Non è punibile chi ha commesso il fatto
per esservi stato costretto dalla necessità di salvare
sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale
al pericolo. È opportuno ricordare che lo stato
di necessità non rende legittimo ciò
che è illecito (la certificazione falsa), ma lo rende
impunibile per il contesto in cui tale atto viene
compiuto (per esempio, sotto minacce).
Tuttavia, lart. 40, comma 2, CP afferma: Non impedire
un evento che si ha lobbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo. Il medico potrebbe essere chiamato a rispondere
della sua condotta qualora il paziente, a causa della sua nota
malattia psichiatrica, commetta reati con armi da fuoco al
cui uso e detenzione in realtà non è idoneo.