M.D.
numero 9, 21 marzo 2007
Professione
L'automobile del medico: particolari dimenticati
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone
È un ausilio necessario per esperire ai compiti contrattuali
di servizio pubblico, ma non se ne tiene minimamente conto nell’ACN.
Non viene considerata neanche dal fisco, dai Comuni e dall’industrie
dell’automobile. La convenzione, inoltre, non contempla
neanche che per svolgere l’attività di Mmg si debba
avere il requisito del possesso della patente di guida
Sul
mensile Quattroruote (gennaio 2007) è apparso un articolo
in cui si afferma che le industrie automobilistiche praticano
sconti sull’acquisto dell’automobile nuova a diverse
categorie di soggetti, tra cui professionisti la cui immagine
possa essere una forma di pubblicità per i loro modelli
come, per esempio, i giornalisti.
Stante così le cose, mi chiedo se l’immagine del
medico di famiglia in visita domiciliare, promossa dai sondaggi
sul gradimento da parte degli utenti, non abbia il carisma per
aspirare a questi benefici o finora è solo mancata l’iniziativa.
Il medico di medicina generale nello svolgimento dei suoi compiti
contrattuali deve utilizzare l’automobile per una serie
di obblighi professionali: le visite domiciliari, le urgenze
recepite, gli accessi in ospedale, nelle residenze per anziani,
nel distretto sanitario e per frequentare i corsi di aggiornamento
obbligatori.
È dunque proponibile che i medici di famiglia chiedano
ai Sindaci il riconoscimento del loro servizio pubblico con
domanda apposita come illustrato nel fac-simile.
Dicotomie
La Cassazione Civile sez. II con sentenza n. 27006 del 18.12.2006
ha riconosciuto che se il medico fornisce prova dello stato
di necessità (pericolo “imminente” di danno
alla persona) è annullabile la sanzione per divieto di
sosta (art. 158 Codice della Strada) in corso di visita domiciliare
urgente.
L’automobile è un bene strumentale costoso e indispensabile
alla professione del medico di famiglia. Ma l’accordo collettivo
nazionale del 23 marzo 2005 non prevede alcuna indennità
specifica per rimborsare il costo dell’automobile al medico
convenzionato.
La convenzione non contempla neanche che per svolgere l’attività
di medico di medicina generale si debba avere il requisito del
possesso della patente di guida e dell’automobile.
La conseguenza è che si potrebbe anche richiedere alle
Regioni di fornire al medico un mezzo di trasporto non dovuto
per contratto da parte del medico, qualora si rifiutassero di
riconoscere un’indennità per un costo documentato
e indispensabile al servizio pubblico garantito.
È auspicabile che i sindacati non dimentichino questa
legittima richiesta in fase di rinnovo contrattuale, dato che
è contrario alle norme sul diritto del lavoro che sia
il medico a doversi accollare gli oneri materiali propri di
un servizio pubblico.
La
Finanziaria
Ma se il contratto collettivo ha “dimenticato” di
prevedere il riconoscimento economico per i costi di acquisto
e gestione dell’automobile per uso professionale, la nuova
legge finanziaria 2007 non ha certo compensato i medici per
questa carenza, prevedendo rincari nei costi di gestione e riduzioni
nell’ammortamento dell’automobile dei professionisti.
La legge 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del D.L.
n. 262/2006, ha infatti stabilito:
n aumenti delle tasse automobilistiche per Kw (art. 2 commi
60-64);
n riduzione dal 50% al 25% della percentuale di deduzione consentita
per i veicoli utilizzati per l’esercizio professionale,
con invariato il limite massimo di deducibilità di 18.075,99
euro per le autovetture (art. 2 commi 70-71).
Il limite massimo di deducibilità del costo dell’autovettura
è identico anche in caso di utilizzo dell’automobile
a seguito della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria
(leasing), come precisato dalla circolare 10 febbraio 1998 n.
48/E del Ministero delle Finanze.
Per il medico libero professionista l’IVA relativa all’acquisto
dell’automobile non è detraibile ai sensi dell’art.
19-bis-1 del DPR n. 633/1972.
Dato l’uso promiscuo, professionale e privato, le spese
di assicurazioni, tassa di proprietà e carburante sono
deducibili nella misura del 50% ai sensi dell’art. 121-bis
del TUIR e dell’art. 17 della legge 27.12.1997
n. 449.
Questioni di immatricolazione
Tutti questi oneri fiscali gravano dunque sul reddito del
medico, senza una corrispettiva compensazione motivata dall’uso
del mezzo per un servizio pubblico. Inoltre, la finanziaria
2007 ha previsto disposizioni per contrastare le frodi in materia
di IVA nell’ambito degli acquisti di automobili in altri
Paesi dell’Unione Europea (art. 1, comma 9-12). L’immatricolazione
o la voltura di autoveicoli acquistati in altri Paesi europei
è subordinata alla presentazione di copia del modello
F24 che indichi il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA
assolta in occasione della prima cessione interna al Paese europeo
di prima immatricolazione del veicolo. Per l’immatricolazione
in Italia dei veicoli oggetto di importazione è richiesta
la presentazione della certificazione doganale attestante il
pieno assolvimento dell’IVA.