M.D.
numero 8, 14 marzo 2007
Legislazione
Assistenza sanitaria integrata tra norme e
realtà
di Alfonso Marra - Magistrato, Milano
Si tratta di uno degli obiettivi più rilevanti sanciti
dallaccordo nazionale per la medicina generale ma fortemente
disatteso assieme ad altre voci dellAcn
Tra
breve saranno due anni da quando è entrata in vigore
la nuova convenzione per i medici di medicina generale, firmata
il 23.03.2005, ma ancora non sembra che i suoi obiettivi più
importanti siano stati raggiunti.
Il primo tra essi era quello di creare sul territorio unassistenza
sanitaria per 24 ore su 24, affidata non più al singolo
Mmg, la cui figura ormai era superata, ma a un équipe
di medici che garantissero questo nuovo e più incisivo
tipo di assistenza sanitaria nel territorio. La novità
era data dallintroduzione nel nostro sistema sanitario
di una nuova struttura che avrebbe dovuto affiancare lospedale
nellerogazione dei servizi. E nellattuare ciò
si sarebbero dovuti coinvolgere i medici di guardia medica nelle
attività di assistenza primaria come le visite domiciliari
e la creazione di vere e propri presidi della salute
utilizzando anche le farmacie, gli infermieri e i tecnici.
Fatto sta che ad oggi solo in 11 Regioni è stata attuata
questa nuova forma di assistenza integrata e nelle altre ancora
va avanti il vecchio sistema.
Un altro importante obiettivo dellAcn, solo in piccola
parte attuato, è quello previsto dallart. 26:
garantire la continuità dellassistenza
nel territorio mediante la presa in carico del paziente. In
tal modo si sarebbe realizzata quella assistenza sanitaria integrata,
denominata ADI, voluta dalla convenzione, che già anni
prima era stata regolamentata legislativamente. E difatti il
D.Lgvo n. 502 del 1992 stabiliva che la Asl provvede ad assicurare
i livelli minimi di assistenza nel proprio ambito territoriale.
Lart. 28 della Legge di Riforma Sanitaria (Legge n.
833/78) prevedeva che la Asl poteva acquistare direttamente
i farmaci per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie
di cui erano proprietari gli enti pubblici e ciò per
realizzare una forma assistenziale del tutto individuale nel
territorio, quale appunto lassistenza domiciliare.
In questo ambito normativo si colloca lassistenza domiciliare
integrata che la Convenzione del 2005 dovrebbe attuare.
La sua organizzazione e il suo funzionamento sono regolati dalla
Legge quadro sui servizi sociali (Legge n. 328/2000) e dallAtto
di indirizzo e coordinamento di integrazione socio sanitaria
approvato nella Conferenza Stato Regioni nel dicembre 2000.
LADI rappresenta, quindi, una forma alternativa al ricovero
in una struttura ospedaliera e al day-hospital. Essa non si
limita allerogazione delle cure, ma comprende anche interventi
di tipo sociale quale il disbrigo amministrativo.
Tale assistenza non è limitata ai soli anziani non autosufficienti,
ma si estende a qualsiasi soggetto di ogni età con patologie
croniche di tipo evolutivo o in fase terminale o di soggetti
con malattie fortemente invalidanti per i quali è preferita
lassistenza domiciliare a una ospedalizzazione. È
alternativa al ricovero, ad esso preferibile in quanto non fa
venir meno il legame dellassistito con la propria famiglia
e nel contempo garantisce una miglior qualità di vita.
Le ragioni sono tante: vanno da quelle di tipo psicologico a
quelle di carattere sociale e infine anche economiche, tenuto
conto dei costi della degenza ospedaliera.
Un ruolo centrale di primaria importanza spetta al Mmg. A lui
compete decidere se le condizioni patologiche dellassistito
permettano lassistenza domiciliare a fronte del ricovero
ospedaliero. Gli concerne, altresì, ogni decisione sugli
interventi terapeutici a domicilio e quindi della necessità,
nei casi di evoluzione negativa dello stato patologico, di convertire
lassistenza domiciliare in ricovero ospedaliero.
Egli, inoltre, è preposto alla prescrizione dei farmaci
e quindi assicura soprattutto nei casi di cronicità un
controllo assiduo e costante sugli eventuali effetti collaterali
negativi collegati allassunzione dei farmaci medesimi.
Può anche richiedere, nei casi che lo ritenga opportuno,
la consulenza a domicilio di medici specialisti o di personale
sanitario non medico.
È il Mmg quindi il sanitario che secondo scienza e coscienza
stabilisce se si possa o meno erogare al paziente lassistenza
domiciliare integrata. Naturalmente tale scelta non dovrà
essere condizionata dallutilizzo di un sistema, quello
appunto dellassistenza domiciliare integrata solo perché
comporta dei benefici in termini di spesa pubblica, ma dovrà
avere come riferimento solo le reali esigenze assistenziali
dellassistito.
La Toscana
LADI ha avuto una grande diffusione nella Regione Toscana.
La Giunta Regionale con delibera n. 492 del 26.04.2004 ha fissato
le linee guida che i Mmg dovranno seguire, stabilendo che si
possono concedere, ai pazienti che usufruiscono di tale assistenza,
nelle quantità indicate dal Mmg prescrittore: i farmaci
in fascia A e C inclusi nel prontuario ospedaliero, quelli in
fascia H, i galenici magistrali sterili e non sterili, dispositivi
e presidi medici presenti nel magazzino farmaceutico a eccezione
degli ausili ortopedici la cui prescrizione spetta allo specialista.
Tale prescrizione fatta su ricettario del Ssn deve riportare
la durata della terapia, nonché il nome del paziente
destinatario con la specifica che lo stesso è sottoposto
a regime di assistenza domiciliare integrata.