M.D.
numero 8, 14 marzo 2007
Filo
diretto
La natura giuridica della scheda sanitaria
del Mmg
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, esperto di problemi
normativi
"Dovendo
presentare deduzioni e documentazioni circa ipotetiche inappropriatezze
prescrittive in sede di giudizio presso la Corte dei Conti
per iperprescrizioni, ho constatato che sia il giudice
sia i suoi consulenti non hanno tenuto in alcun conto quanto
da me annotato puntualmente nella scheda sanitaria degli assistiti
(obbligo convenzionale), da cui risultano singoli accessi, diagnosi,
indagini e terapie effettuate. Sono, invece stati tenuti in
conto i documenti rilasciati da ospedali, specialisti e laboratori
danalisi.
Visti i tempi di caccia alle streghe, chiedo quale
valore documentale abbia, in fase di giudizio, la scheda sanitaria
che conservo e aggiorno per ogni assistito e da cui estraggo
estremi e dati per le certificazioni e per la scheda di accesso
in ospedale".
Pietro Poidomani
Cividate al Piano (BG)
L'art.
116 del Codice di Procedura Civile (CPC) afferma che il Giudice
deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento
(art. 209 CPC), salvo diversa disposizione di legge (artt. 2700,
2702, 1706-2721, 2733-2738 CC).
Il medico di medicina generale è considerato un incaricato
di pubblico servizio (art. 358 CP), tenuto a redigere schede
sanitarie individuali degli assistiti del Ssn in suo carico
ai sensi dellart. 45, comma 2, lettera B, dellAcn
23 marzo 2005. Tali schede sanitarie, come i certificati medici
del medico di famiglia, hanno natura giuridica di certificazione
amministrativa secondo la giurisprudenza.
z Ruolo del medico di famiglia
Il certificato medico e per analogia la scheda sanitaria anamnestica
può assumere una natura giuridica diversa a seconda del
ruolo esercitato dal medico certificante, a cui conseguono responsabilità
di differente gravità in caso di illeciti.
Agli effetti della legge civile, il medico di medicina generale
è un libero professionista incaricato di un pubblico
servizio in base ad un accordo collettivo nazionale (Acn)
con la pubblica amministrazione, stipulato ai sensi dellart.
8 del D.Lgs. 502/92 (modificato dai D.Lgs n.517/93 e n.229/99
e integrato da accordi integrativi regionali ai sensi della
legge 18 ottobre 2001 n. 3, secondo la decisione della Quarta
sezione del Consiglio di Stato n. 5176/2004 e la sentenza n.
16219/2001 della Cassazione a Sezioni Unite).
Agli effetti della legge penale il medico di medicina generale
è da considerarsi incaricato di pubblico servizio (art.
358 CP), secondo la sentenza n. 3582 del 9 gennaio 1991 della
Cassazione sezione Penale V.
Natura e valore probatorio
Il certificato del medico di famiglia ha lo stesso valore probatorio
dei certificati rilasciati dai medici pubblici dipendenti del
Servizio sanitario nazionale, secondo la sentenza n. 8701 del
8 maggio 2002 della prima sezione del TAR del Lazio.
La cartella clinica ospedaliera ha natura giuridica di atto
pubblico secondo quanto dettato dallart. 2699 del Codice
Civile e ribadito nella sentenza della Cassazione sezione V
Penale n. 22694 del 16 giugno 2005. Latto pubblico in
quanto tale fa fede dei suoi contenuti fino a querela di falso,
secondo lart. 2700 Codice di Procedura Civile.
Ma anche la scrittura privata fa piena prova fino a querela
di falso, secondo lart. 2702 CC. Si considera scrittura
privata il certificato redatto dal medico durante lattività
libero-professionale in cui non svolge funzioni di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 359 CP), come
per esempio i certificati a uso assicurativo e per lidoneità
allattività sportiva non agonistica.
Sono considerate certificazioni amministrative le prescrizioni
di farmaci su ricettario regionale da parte del medico di medicina
generale, secondo la sentenza n. 6752 del 7.6.1988 della Cassazione
Penale sezioni unite, la sentenza n. 8051 del 1.6.1990 della
Cassazione Penale, sezione IV e la sentenza della Cassazione
Penale sezione V del 23 marzo 2005, depositata il 14 settembre
2005.
Per analogia quindi anche la scheda sanitaria del medico di
medicina generale è da considerarsi certificazione amministrativa.
In ogni caso lazienda sanitaria locale ha il dovere dufficio
di valutare qualsiasi documentazione trasmessa dal medico, ai
sensi dellart. 10 della legge n. 241/1990.
Onere della prova
Il governo con DPCM del 29 novembre 2001 ha affidato alle Regioni
il compito di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea)
e di controllare le prescrizioni
farmaceutiche ai sensi dellart. 50 del D.L. n. 269 del
30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
La prescrizione farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale viene rilasciata dal medico sul ricettario regionale
il cui uso è regolamentato dal Decreto del 18 maggio
2004 in G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004 e dagli artt. 27 e 50
dellAcn 2005.
Liperprescrizione ingiustificata e le prescrizioni poste
a carico del Ssn in difformità alle note redatte dallAifa
sono considerate danno erariale per cui il medico deve rimborsare
il servizio sanitario nazionale ai sensi dellart. 1 del
D.L. 20.6.1996 n. 323, convertito in legge n. 425/1996, previo
procedimento istruttorio della Asl ai sensi dellart. 27
dellaccordo collettivo nazionale del 2005.
In tema di responsabilità extra-contrattuale per violazione
di legge (art. 2043 CC), come nel caso di presunta inappropriatezza
prescrittiva (legge n. 425/1996), lonere della prova è
a carico di chi avvia lazione legale (art. 2697 CC) e
quindi spetta alla azienda sanitaria locale lonere della
prova certa di inappropriatezza delle prescrizioni, non al medico.
Secondo quanto recita lart. 27 dellAcn 2005 il medico
di medicina generale ha la facoltà e non certo lobbligo
di presentare controdeduzione alla contestazione daddebito.
La valutazione dei casi dovrebbe comunque tener conto del penultimo
Decreto sulle Note Aifa (G.U. del 04.11.2004 n. 259, Suppl.
Ord. n. 162) il quale afferma che la variabilità
delle patologie può determinare linapplicabilità
di una nota al singolo paziente. In questi casi gli organismi
della Asl, nella loro funzione di analisi e verifica, dovrebbero
adottare un atteggiamento flessibile, prendendo in considerazione
non tanto il singolo caso quanto la globalità delle applicazioni
in un dato contesto, affermazione ribadita dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Pordenone con sentenza n. 99 del
11 maggio 2006.
Reati di falso
Il medico risponde di falso ideologico (art. 479 CP in atto
pubblico e art. 480 CP in certificazione amministrativa) se
il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda
su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti
nel giudizio stesso, che siano non rispondenti al vero e che
ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione, secondo
la sentenza n. 11482 del 24.5.1977 della Cassazione sez. VI
e la sentenza n. 34814 del 13 giugno 2001 della Cassazione Penale.
In sintesi, costituisce il reato di falso ideologico lattestazione
di fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi
da quelli rilevati .
Presupposto essenziale di questi reati è infatti il dolo
(lintenzionalità), per cui se invece il contenuto
non corrispondente al vero del certificato deriva da errore
commesso in buona fede (per esempio: giudizio interpretativo
errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) il medico
non è più imputabile di falso ideologico.
La distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi errata nel certificato
medico ai fini della legge penale è stata definita dalla
sentenza del 18 marzo 1999 della Cassazione sezione Penale V:
è falsa la certificazione che si basa su premesse
oggettive non corrispondenti al vero, è invece errata
se risulta inattendibile linterpretazione data per motivare
il giudizio clinico. Il medico con funzioni pubbliche
risponde di falso materiale (art. 476 CP in atto pubblico e
art. 477 CP in certificazione amministrativa) se nella redazione
del certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante
cancellature, abrasioni, aggiunte successive o mediante queste
fa apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.
Il medico che redige una certificazione durante lattività
libero-professionale risponde in caso di falso materiale ai
sensi dellart. 485 CP e in caso di falso ideologico ai
sensi dellart. 481 CP per cui sono previste pene meno
severe rispetto a quelle previste per gli stessi reati a carico
del medico con funzioni pubbliche.