M.D.
numero 4, 14 febbraio 2007
Dibattito
Associazionismo e indennità: una precisazione
ineludibile
Su
M.D. (2006; 38:14) a un quesito posto dal collega Antonio Covre
di Sacile, il consulente di M.D., Dott. Mauro Marin esperto
di problemi normativi, entrando nel merito dellAir
(Accordo Integrativo Regionale) del Friuli Venezia Giulia a
proposito dellassociazionismo medico, dopo una lunga dissertazione
sulla legittimità della Regione nel concertare forme
di associazionismo a partire da due medici, asserisce che, in
caso di risorse limitate, il diritto di priorità dovrebbe
essere riconosciuto alle associazioni con numero di medici superiori
a due e che la data dinizio delloperatività
del gruppo è irrilevante ai fini della determinazione
del diritto.
Salvaguardato il diritto di chiunque ad esprimere le proprie
opinioni, ritenendo M.D. un importante e obiettivo organo di
informazione e considerando che le argomentazioni del Dott.
Marin in quanto iscritto Snami rischiano di essere interpretate
come volutamente pretestuose e provocatorie in considerazione
del fatto che lo Snami non è sindacato firmatario dellAir,
nel convincimento che pareri e commenti non possono prescindere
dalla conoscenza dellarticolato e che la diffusione di
errate interpretazioni rischiano di penalizzare i colleghi che
da questo accordo potrebbero trarre beneficio non solo economico,
ma anche organizzativo, mi permetto di evidenziare come lart.
54 dellACN 2005, che traccia le indicazioni relative alla
composizione delle forme associative, sia articolo cedevole,
ovvero rientrante tra quegli articoli dellAccordo Collettivo
Nazionale che possono essere modificati dallAccordo Integrativo
Regionale. Ciò al fine di dare risposte specifiche ai
bisogni locali.
Lart. 14 dellACN individua in merito i contenuti
demandati alla contrattazione regionale. Ne deriva pertanto
la piena liceità da parte della negoziazione regionale
di entrare anche nel merito della composizione delle forme associative.
La Regione FVG, grazie a questa norma, ha concertato con i sindacati
maggiormente rappresentativi a livello regionale, firmatari
dellACN, quindi con lesclusione dello Snami, un
innalzamento della percentuale di cittadini che possano usufruire
di un servizio di medicina generale organizzato in gruppo, portando
la percentuale dal 12% al 45%, in progressione, nellarco
temporale di tre anni: dal 01.01.2005 al 31.12.2007.
Considerata la presenza di criticità oggettive di tipo
logistico-strutturali e funzionali, che hanno caratterizzato
il fallimento di questa forma di servizio nella precedente convenzione
nazionale, sono stati definiti e concertati criteri oggettivi
inerenti lorganizzazione e il servizio che devono fornire
i medici associati in gruppo, con lobiettivo di darne
la massima potenzialità di realizzazione.
Il gruppo può essere costituito, in casi motivati, a
partire da due medici. Questa modalità associativa è
subordinata alla autorizzazione del Comitato Regionale.
Nello studio del gruppo devono essere garantite al cittadino
almeno 6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana. I componenti
del gruppo, qualora svolgano lattività di medico
di medicina generale anche in altri ambulatori, devono garantire
una presenza nella sede del gruppo pari almeno al 51% dellorario
dichiarato .
Come primo step il tetto relativo al riconoscimento economico
della medicina di gruppo è stato portato dal 12% al 15%.
Le percentuali di riferimento sono da ascriversi ai cittadini
e non ai medici.
Si è costituito un gruppo tecnico regionale, che a partire
dal 31 marzo 2006 in poi, trimestralmente valuta lo status delle
richieste e propone al Comitato regionale ex art. 24 la variazione
del tetto percentuale.
Sono state legittimate tutte le associazioni di gruppo in regola
con i parametri definiti nellaccordo, nel rispetto della
percentuale concertata del 15%, di fatto operative alla data
del 31 marzo.
Per laccettazione delle richieste delle associazioni è
stato adottato il criterio cronologico di comunicazione di effettiva
operatività dellassociazione.
Da parte dellassessorato alla Sanità regionale
sono state date adeguate garanzie per il riconoscimento progressivo
delle domande fino al raggiungimento della percentuale concordata.
Rosario Magazzù
Segretario regionale Fimmg
Friuli Venezia Giulia
ma questione controversa e da discutere perché
oggetto di ricorso
I
giudici (TAR FVG, n. 50/2007) hanno già smentito la sostenuta
cedevolezza degli articoli dellACN rispetto
allAir. Lapparente regolarità formale non
esclude lillegittimità per eccesso di potere e
non garantisce risultati etici. La questione su cui il collega
esprime la sua opinione è oggetto di ricorso e quindi
di giudizio al di sopra delle parti. Rimane la disparità
di trattamento: nel 2006 a una medicina di gruppo di 5 massimalisti
dediti a tempo pieno allattività assistenziale
pubblica è stata negata lindennità, concessa
invece ad associazioni di minimalisti in aree non disagiate
e in conflitto di interessi in quanto coautori e beneficiari
allo stesso tempo della norma eludente i requisiti dellACN.
È così che si impegnano risorse per fornire il
servizio organizzativo dellassociazione al maggiore numero
possibile di assistiti del Ssn, come è interesse pubblico?
Mauro Marin
Medico di medicina generale,
Pordenone