M.D.
numero 2, 31 gennaio 2007
Filo
diretto
A proposito della responsabilità del
ricovero
"Capita
con una certa frequenza che assistiti ricoverati in reparti
per acuti vengano dimessi e repentinamente inviati (non trasferiti)
in altri nosocomi convenzionati per periodi di riabilitazione.
Una volta effettuato il ricovero accade che dopo qualche giorno
arrivi al medico curante la richiesta di impegnativa possibilmente
retrodatata. Come deve comportarsi il medico di medicina generale
di fronte a questa richiesta? Deve accontentare lassistito,
compiendo un atto che comunque prefigura un ipotesi di reato,
cioè di falso in atto pubblico, oppure rifiutarsi? Così
facendo metterebbe in difficoltà il proprio paziente
il quale ovviamente porrebbe le proprie rimostranze contro il
Mmg e non verso la struttura che lha ricoverato senza
regolare richiesta redatta dal medico di famiglia.
Si tratta di unangosciosa situazione in cui i medici di
famiglia si imbattono sempre più di frequente nella loro
attività professionale quotidiana."
Luca Serra
Verbania
La
retrodatazione di una proposta di ricovero può configurare
lipotesi di reato di falso ideologico in certificazione
amministrativa, se redatta su ricettario regionale dal medico
di medicina generale che è incaricato di pubblico servizio.
Va rilevato che, in caso di dimissione ospedaliera e successivo
ricovero in struttura riabilitativa senza la procedura del trasferimento,
la proposta di ricovero può essere redatta direttamente
dal medico inviante, salvo diverso regolamento vigente, per
cui il medico di medicina generale non causa alcun disservizio
allassistito già ricoverato rifiutando di assumersi
la responsabilità di un ricovero che in realtà
non ha richiesto.
Lart. 49 dellAccordo collettivo nazionale (ACN)
23 marzo 2005 afferma al comma 1 che le Aziende sanitarie locali
hanno lobbligo di porre in essere tutte le azioni atte
a garantire al medico di fiducia la continuità della
presa in carico della persona in tutti i momenti dei percorsi
assistenziali nei servizi aziendali, territoriali e ospedalieri.
I direttori generali sono responsabili dellemanazione
di regolamenti necessari ad assicurare lintegrazione tra
organizzazioni sanitarie ospedaliere e territoriali ai sensi
del comma 2 dellart. 49 tra cui il dovuto accesso del
medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda
in fase di accettazione, degenza e dimissione. Ai direttori
generali possono essere segnalati eventuali disservizi.
Al comma 7, lart. 49, al fine di garantire un rapporto
di collaborazione trasparente tra i medici del presidio ospedialiero
e i medici di medicina generale, prevede da parte del direttore
generale e dellAsl la possibilità di istituire
una commissione mista di medici ospedalieri e del territorio
tra cui medici di medicina generale presenti nei vari Uffici
di Coordinamento delle attività distrettuali, per esaminare
e proporre soluzioni a eventuali disservizi nei rapporti tra
ospedale e territorio.
In tema di responsabilità del ricovero ospedaliero, va
precisato che la richiesta di ricovero redatta dal medico di
medicina generale è soltanto una proposta,
come chiarisce lart. 51 dellACN 23 marzo 2005 (comma
1): Il medico di famiglia, ove lo ritenga necessario,
formula richiesta di visita, indagine specialistica o proposta
di ricovero o di cure termali. Inoltre al comma 9 specifica:
La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata
da una apposita scheda compilata dal medico curante che riporti
i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria
individuale.
Lindicazione però necessita per la sua esecuzione
dellautorizzazione espressa del medico della struttura
accettante che avviene appunto mediante laccettazione
del ricovero ospedaliero. Il medico ospedaliero è infatti
tenuto a erogare la prestazione richiesta quando a proprio insindacabile
giudizio, derivante da personale e autonoma valutazione, ne
riconosce lappropriatezza sotto la sua esclusiva responsabilità.
La giurisprudenza
La giurisprudenza ha stabilito che il medico ospedaliero ha
lautorità di rifiutare una richiesta redatta dal
medico curante di prestazione che giudica inappropriata (Consiglio
di Stato, sentenza n. 562 del 17 maggio 1996), per cui non sussiste
automatismo tra richiesta ed esecuzione della prestazione.
Nelle cartelle cliniche viene infatti citato in prima pagina
il nominativo del medico proponente il ricovero
e del medico accettante il ricovero, a dimostrazione
ulteriore che la responsabilità autonoma dellautorizzazione
spetta al medico ospedaliero che riconosce la necessità
del ricovero.
Quindi è inappropriato attribuire o cercare di attribuire
al medico di famiglia la responsabilità di ricoveri ordinati
da terzi.
La cartella clinica è un atto pubblico e in quanto tale
fa fede della verità dei suoi contenuti: far figurare
intenzionalmente su di essa come medico inviante il medico curante
invece del medico vero ordinatore del ricovero potrebbe delineare
lipotesi di falso ideologico. Inoltre, in merito allappropriatezza
e alla responsabilità contabile dei ricoveri, ciò
non permette agli amministratori di identificare i reali ordinatori
di spesa.