
M.D.
numero 1, 24 gennaio 2007
Legislazione
Doping tra norme e deontologia
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone
Il medico di famiglia può svolgere una funzione educativa
sui giovani atleti e sui loro genitori al fine di prevenire
eventuali induzioni al doping di minori da parte di soggetti
interessati più alle prestazioni che alla salute degli
atleti
L'
impiego diffuso del doping nelle attività sportive (Epidemiol
Prev 2004; 28: 178-183) e il rischio attuale che vengano coinvolti
nel doping anche i più vulnerabili atleti minori detà
(Lancet 2005; 366: 874-6) rappresenta unemergenza sociale
che richiede il massimo impegno anche da parte dei medici nel
contrastare questo fenomeno dannoso.
Per doping nello sport si intende la somministrazione agli atleti
o luso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche
di sostanze dopanti o di metodi di doping vietati, allo scopo
illecito e dannoso di aumentare le prestazioni psicofisiche.
Questa definizione è contenuta nellart. 2 della
legge n. 522 del 29.11.1995 che costituisce il provvedimento
esecutivo di ratifica della Convenzione Europea contro il doping,
firmata a Strasburgo il 16.11.1989.
Tabella
1 - Principali classi di agenti e metodi dopanti |
Ormoni e sostanze correlate (eritropoietina, glicocorticosteroidi,
insulina, ACTH, hCG, LH, hGH, IGF-1, tetraidrogestrinone,
testosterone, ecc.).
Farmaci anabolizzanti.
Farmaci con attività anti estrogenica.
Diuretici, probenecid e altri agenti mascheranti
il doping.
Narcotici.
Psicostimolanti (amfetamine, ecc.).
Cannabinoidi.
Alcolici.
Farmaci beta2-agonisti.
Farmaci beta-bloccanti.
Metodi proibiti (emotrasfusioni, plasma expanders,
trasportatori artificiali di ossigeno, ecc.).
Doping genetico (Adv Genet. 2006; 51: 1-110). |
Gli
agenti dopanti figurano in una lista di vigilanza (tabella 1),
aggiornata periodicamente e pubblicata nella G.U. n. 127 del
3 giugno 2005, supplemento ordinario n. 104, in forma di decreto
mnisteriale 13 aprile 2005.
In G.U. è stato pubblicato anche il decreto ministeriale
19 maggio 2005, attuativo della legge n. 376 del 14 dicembre
2000 (G.U. n. 294 del 18.12.2000) sul doping che è considerato
reato penale di competenza del giudice ordinario e non più
solamente violazione al regolamento del CONI di competenza della
giustizia sportiva.
La disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping, contenuta nella legge n. 376/2000
istituisce i reati in materia di doping che comportano pene
minime da 3 mesi a 3 anni e sanzioni pecuniarie, oltre allinterdizione
temporanea dallesercizio della professione se il reato
è commesso da un medico.
Secondo il regolamento del CONI è considerato doping:
la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti
o markers in un campione biologico dellatleta;
luso o il tentato uso di una sostanza vietata o
di un metodo proibito;
il rifiuto o lomissione ingiustificata di sottoporsi
a controlli antidoping;
la manomissione o il tentativo di manomissione dei risultati
in una fase qualsiasi dei controlli antidoping;
il possesso di sostanze vietate per uso non terapeutico
e la pratica di metodi proibiti;
il traffico o spaccio di sostanze vietate o di metodi
proibiti.
Luso terapeutico di farmaci con attività dopante
deve essere documentato da certificazione medica attestante
lidoneità della cura rispetto alla accertata diagnosi
e tale certificato va esibito prima della competizione.
Il doping costituisce un grave rischio per la salute e la vita
in quanto può avere conseguenze fatali (Emerg Med Serv
2005; 34: 86-90).
Il codice di comportamento antidoping nelle attività
sportive (risoluzione n. 92/C44/01 del Consiglio Europeo)
ha affermato che è un dovere degli operatori sanitari
essere informati appieno circa gli effetti degli agenti e metodi
dopanti e di consigliare correttamente gli sportivi che a loro
si rivolgono (Br J Sports Med 2006; 40/suppl.1: 58-9).
Il Codice di Deontologia Medica 2006 allart. 73 afferma
che il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare
le prestazioni psicofisiche correlate ad attività sportiva
a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi
agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale
equilibrio psicofisico del soggetto.
Il doping è contrario ai principi di lealtà e
correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali
dello sport e alla sua funzione di valorizzazione delle naturali
potenzialità fisiche e delle qualità morali degli
atleti.
Agli atleti si consiglia di assumere solo farmaci prescritti
da un medico per uso terapeutico e di accertarsi che i prodotti
da automedicazione eventualmente assunti non contengano sostanze
vietate a effetto dopante.
È responsabilità personale dellatleta assicurarsi
di non assumere alcuna sostanza ad effetto dopante.
Sulle confezioni di farmaci a effetto dopante è stampato
un logo che informa e vieta luso non terapeutico a scopo
di doping, per cui non è ammessa lignoranza come
scusante.
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