M.D.
numero 38, 13 dicembre 2006
Filo
diretto
Associazionismo medico e richiesta di indennità
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, esperto di problemi
normativi
"Abbiamo
aperto uno studio unico di medicina di gruppo in 5 medici ma
la nostra domanda per lindennità di associazione
è sospesa perché la Regione Friuli ha superato
il tetto di spesa specifico con linclusione di associazioni
composte da solo 2 medici previste dallaccordo regionale
(Air) e non dallACN che considera come requisito per lindennità
lassociazione composta da almeno 3 medici. LAir
prevale sullACN?"
Antonio Covre
Sacile (PN)
Incentivare le associazioni di Mmg è uninteresse
pubblico motivato dallampliamento della fascia oraria
di ambulatorio a favore degli assistiti del Ssn e dalle diverse
possibilità di fornire in gruppi associati unorganizzazione
di studio di qualità migliore. Pertanto diverse Regioni
hanno individuato come obiettivo prioritario lincentivazione
delle associazioni mediche negli Air. Ma lindennità
di associazione non è erogata a chi presenta domanda
quando il tetto di spesa previsto è stato superato. Va
dunque assegnata nei limiti delle risorse disponibili, ma comunque
secondo criteri di interesse pubblico, in conformità
ai principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97).
Porre il tetto percentuale regionale a queste indennità
indirettamente però viola il diritto di tutti gli assistiti
del Ssn ad avere uguali servizi, riconoscendo il principio che
solo una parte di utenti possa beneficiare delle maggiori fasce
orarie ambulatoriali dellassociazionismo.
In un contesto in cui risultano insufficienti le risorse economiche
disponibili per compensare tutti i medici in associazione, appare
dunque necessario che siano fissati dei criteri obiettivi per
lammissione delle domande di associazionismo.
Ma quali sono i criteri di interesse pubblico per assegnare
a priori lindennità di associazionismo?
1. È chiaro che lindennità è erogata
innanzitutto per un servizio pubblico agli assistiti del Ssn
e solo secondariamente per unutilità a favore del
medico convenzionato. Dunque fornire questo servizio al maggior
numero di assistiti del Ssn è un dovere da perseguire
per la PA che comporta il riconoscere come criterio di priorità
lassegnazione dellindennità ai medici con
maggior numero di assistiti in carico.
2. LACN riconosce soltanto ai medici convenzionati che
non svolgono altre seconde attività di lavoro strutturate
lindennità per costituire forme associative (ACN
2005: art 54, comma 5). Lart. 58, commi 5 e 6, infatti
esclude dalle associazioni i medici con seconda attività
professionale per oltre 5 ore settimanali (ex-art 40, comma
5, del DPR 270/2000). Lart. 30 della Costituzione afferma
in conformità che la retribuzione deve essere proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro per questo
si premiano i medici che svolgono lattività pubblica
a tempo pieno.
Lesercizio dellattività libero professionale
è dichiarato dal medico con autocertificazione. In caso
di falsa autocertificazione, il Mmg, in qualità di pubblico
ufficiale, si rende responsabile dei reati di falso in certificazione
amministrativa (art. 480 CP) e truffa ai danni dello Stato (640
CP) in quanto, al fine di percepire un compenso indebito da
parte di un ente pubblico, fa apparire intenzionalmente di possedere
un requisito che in realtà non ha.
La distinzione tra attività libero professionale strutturata
inferiore o superiore alle 5 ore settimanali (art. 58 dellACN
2005) si fonda su unautocertificazione la cui veridicità
è controllabile dallASL e dalla GdF sulla base
del reddito dichiarato o presuntivo e dellimpegno orario
verificabile per lattività libero professionale.
3. Verifica di tutti i requisiti richiesti dallACN per
avere titolo allindennità. La sezione Lavoro del
Tribunale di Bologna con sentenza n. 549/2003 depositata il
3 maggio 2004 ha stabilito il principio che lACN non può
essere modificato da accordi aziendali o regionali, ma solo
integrato o meglio precisato. Stesso principio ha stabilito
anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1603/2006 riferita
ai medici convenzionati pediatri.
LAir del Friuli Venezia Giulia (DRG n. 269 del 20.02.06)
ha previsto la possibilità di associazioni mediche composte
solo da due medici, mentre lACN ne prevede almeno tre
come requisito essenziale per lindennità di associazione.
Quanto stabilito dallaccordo regionale ha una sua ragione
logica nei piccoli ambiti territoriali comunali dove, per esempio,
operano solo due medici impossibilitati quindi a trovare un
terzo collega per associarsi.
Ma applicata nei Comuni dove invece operano più medici,
può rappresentare un ingiustificato espediente per eludere
i requisiti imposti dallACN per ottenere unindennità
economica non dovuta. Si danneggiano così altri medici
che con tutti i requisiti richiesti dallACN chiedono lindennità,
ma con domanda presentata quando il tetto percentuale regionale
di assegnazione è stato superato proprio grazie allinclusione
nelle domande di associazioni a due medici.
È dubbia anche la legittimità delle domande presentate
in data antecedente allapprovazione dello stesso Air che
ne determina il finanziamento.
In tal caso, i medici ingiustamente esclusi possono fare ricorso
allassessore Regionale competente e al Procuratore della
Corte dei Conti oppure al Giudice del Lavoro del Tribunale locale,
poiché le associazioni a due medici non hanno i requisiti
richiesti dallACN.