M.D. numero 36, 29 novembre 2006

Appunti
Prescrizioni: il punto di vista dello specialista

Ho letto con attenzione la lamentela del collega Leonardo Trentadue in merito alle prescrizioni indotte (M.D. 2006; 28: 12). Ne condivido l’amarezza che lo spinge quasi a voler agire per vie legali e vorrei segnalare a lui e a tutti i medici coinvolti nel problema come mi regolo io. Devo innanzitutto precisare che sto “dall’altra parte della barricata”: sono specialista ambulatoriale otorinolaringoiatra in Lombardia e, secondo la Legge Regionale 31, afferisco alle Aziende Ospedaliere. Ciò non toglie che cerchi il più possibile di prescrivere terapie a base di farmaci in fascia A non soggetti a limiti di note AIFA o addirittura in fascia C per evitare a monte che i pazienti si facciano erronee illusioni sulla “mutuabilità” di un farmaco.
Qualora mi capiti di prescrivere farmaci di cui so essere o temo che sia vincolata la prescrivibilità a carico del Ssn da note AIFA o piani terapeutici mi faccio sempre lo scrupolo di aggiungere al mio referto specialistico le frasi “previo assenso del Mmg” oppure “salvo contrario disposto AIFA”.
Riconosco di essere fortunato in proposito perché la mia branca (ORL) prevede pochissimi casi di farmaci vincolati alle note AIFA e di prescrizioni soggette a piano terapeutico: tuttavia penso che questi piccoli accorgimenti possano avere un’enorme utilità per prevenire con molto anticipo contenziosi tra medici specialisti e medici di famiglia oppure tra questi ultimi e i loro assistiti.
Segnalo inoltre che una circolare regionale del 2004 ci impone di prescrivere principi attivi anziché nomi commerciali: mi attengo il più possibile alla norma e qualora sia farraginoso indicare i principi attivi pur indicando il nome “branded” scrivo sempre a fianco “o simili”.
Ciò permette al Mmg di scegliere altri principi attivi oppure altre denominazioni commerciali o, meglio ancora, il farmaco generico, quando esista.

Non utilizzo del ricettario Ssn


Per quanto riguarda invece il mancato utilizzo del ricettario Ssn per prescrivere farmaci, vorrei spezzare una lancia in difesa degli specialisti. Spesso si trovano di fronte a persone che già assumono terapie di mantenimento per malattie estranee alla branca in cui opera lo specialista ed è frequente che i soggetti in questione non sappiano riferire di quali terapie si tratti e nemmeno abbiano con sé i “ritagli” delle confezioni dei farmaci che usano. Tutto questo impedisce allo specialista di valutare in scienza e coscienza il sussistere o meno di interazioni farmacologiche dannose tra la terapia da lui proposta e quella già in atto: prescrivere direttamente un farmaco su ricettario Ssn vuol dire togliere anche l’ultima barriera (seppure di natura economica) che può impedire all’utente un incauto acquisto e un ancor più un incauto utilizzo del farmaco suggerito.
Vi sono eccezioni costituite dai farmaci che la letteratura descrive come pressoché privi di interazioni di rilievo o per i quali i vantaggi di un uso immediato sovrastano almeno nei primi due-tre giorni i pericoli di interazioni che il paziente non sa riferire e che il medico quindi non può valutare.
Mi sono talvolta imbattuto in situazioni cliniche che ponevano pericoli quoad vitam o quoad valetudinem e in questi casi non ho esitato a prescrivere antibiotici anche limitati dalla nota AIFA 55.
Ritengo che vi fossero i presupposti per considerare rispettata quest’ultima, come ritengo d’altra parte che l’art. 54 del Codice Penale (stato di necessità) possa avere la "precedenza" sulla nota AIFA 55 qualora il paziente versi in situazioni di pericolo. Ricordo in proposito che nelle infezioni del distretto ORL non prontamente dominate è spesso in agguato la complicanza meningitica resa possibile da anastomosi tra i plessi venosi dello splancnocranio e i seni venosi della dura madre.

Ineluttabilità


Concludo con una riflessione: l’entrata in vigore delle note AIFA, l’istituzione dei Lea, ecc. hanno reso operativo un concetto apparentemente sgradevole, ma altrettanto ineluttabile, che si può riassumere nella frase: “La sanità, intesa come diritto all’assistenza con spese a carico della collettività, non può più essere uguale per tutti”.
è però sbagliato attribuire ai medici (non importa quale sia il loro rapporto di lavoro con il Ssn) il compito di spiegare di volta in volta al cittadino, che si vede rifiutata una prestazione o si trova costretto a pagarsela, le norme e i relativi obblighi e sanzioni che gravano sul medico.
Sarebbe potuta essere molto più incisiva un’opera di “educazione civica” degli utenti da farsi attraverso la stampa di grande diffusione e ad opera delle Autorità politiche o sanitarie.
A dire il vero quest’opera avrebbe dovuto esser posta in atto antecedentemente all’entrata in vigore di certe norme che regolano e limitano l’erogabilità a carico del Ssn di farmaci o prestazioni specialistiche affinché la cittadinanza fosse psicologicamente e culturalmente preparata a subirle.
Un altro concetto fondamentale che nessuno a mio avviso ha finora avuto il coraggio di affermare con la necessaria enfasi è che il medico, in quanto Pubblico Ufficiale (molti giuristi lo ritengono tale anche quando esercita solo la libera professione nel proprio studio), non può e non deve far altro che “rispettare e fare rispettare le norme, volte spesso a tutelare gli interessi della collettività prima ancora di quelli del singolo”.
Penso infatti che gli obblighi di referto all’Autorità Giudiziaria, di denuncia di infortunio o di malattia infettiva, come anche i divieti di rilasciare i certificati “di comodo” o comunque certificati anche non intenzionalmente falsi, ma comunque redatti senza completa cognizione di causa (così talvolta li pretendono i pazienti, purtroppo) fossero già in passato e siano a tutt’oggi la traduzione in pratica della massima che esponevo prima.

Proposte


Sempre a proposito delle note AIFA ritengo sia opportuna una revisione periodica delle stesse, attingendo ai dati di studi eseguiti in altri Paesi che suggeriscano di estendere la prescrivibilità per il Ssn di un principio attivo a quadri clinici per cui era fino a quel momento esclusa; vale anche il contrario: basti pensare a casi di reazioni avverse all’utilizzo dell’antibiotico telitromicina che potrebbero giustificare l’introduzione di una nota AIFA per un farmaco finora di “libera prescrivibilità a carico Ssn”. Un episodio di questo tipo giocherebbe sicuramente a favore dell’immagine delle Autorità sanitarie perché evidenzierebbe il fatto che l’AIFA non ha solo la finalità di scongiurare spese sanitarie improprie, ma anche di effettuare un servizio di farmacovigilanza. Un’altra proposta che potrebbe evitare spiacevoli dissapori sarebbe quella di istituire qui in Italia studi prospettici sull’efficacia, tollerabilità, ecc. di un farmaco anche per indicazioni finora escluse dalle note AIFA, confrontandolo con altri: la stessa Agenzia del Farmaco potrebbe incaricare alcune Aziende Ospedaliere, tramite gli Assessorati alla Sanità delle Regioni a cui appartengono, di eseguire questi studi fornendo contestualmente una transitoria “deroga ad personas”: a un ristretto numero di specialisti e per un dato periodo di tempo verrebbe permessa la prescrizione a carico Ssn, anche in contrasto con la vigente nota AIFA, del principio attivo oggetto dello studio finché i risultati di questo non consentano di confermare o viceversa di escludere l’opportunità di una modifica della nota AIFA.
In quest’ottica la deroga servirebbe ad assicurare la dovuta compliance dei pazienti arruolati nello studio affinché quest’ultimo sia attendibile.

Piero G. Spini

Specialista ORL
Valmadrera (LC)