
M.D.
numero 34, 15 novembre 2006
Professione
Massimale e ottimale tra ACN e accordi regionali
di Giuseppe Belleri - Medico di medicina generale, Flero (BS)
Malgrado le sentenze di contestazione dellAutorità
garante della concorrenza, alcuni accordi regionali, tra cui
quello della Toscana, tendono a modificare quanto stabilito
dalla convenzione nazionale in merito al rapporto ottimale tra
abitanti e numero di Mmg operanti nellambito territoriale
La
facoltà di scelta e revoca è un po la croce
e delizia della medicina generale. Periodicamente si riaccende
il dibattito su questa norma che non trova riscontro negli altri
ACN del comparto sanitario, siano essi rivolti allarea
della dipendenza e, a maggior ragione, a quella convenzionata.
Effetti
dellčeccessiva divaricazione tra massimale e ottimale |
Difficoltà per i nuovi inseriti ad acquisire un
numero sufficiente di assistiti (soprattutto in caso di
medici che godono ancora della deroga del massimale a 1800
scelte, in via di esaurimento).
Esasperata concorrenzialità tra medici per
lacquisizione di nuove scelte.
Scadente livello di collaborazione
ed integrazione tra i medici del medesimo ambito (disomogeneità
dei comportamenti professionali e delle scelte cliniche,
scarsa adesione alle forme associative, ecc.).
Incentivo alla revoca da parte degli assistiti per
scegliere medici più disponibili e accondiscendenti
verso richieste opportunistiche. |
Onde
limitare gli effetti perversi dovuti ad uneccessivo divario
tra massimale di scelte del singolo medico (1.500) e rapporto
ottimale tra abitanti e numero di medici operanti nellambito
territoriale (1 ogni 1.000 adulti) alcune Regioni hanno introdotto
modifiche alla normativa nazionale attraverso gli accordi integrativi
regionali (Air). Tali norme, riducendo indirettamente la facoltà
di scelta e revoca degli assistiti, tenderebbero a favorire
una sorta di tempo pienodella medicina generale,
cioè un sufficiente numero di assistiti in carico a tutti
i medici dellambito territoriale.
I vincoli restrittivi introdotti dalla Regione Toscana
con lultimo Air, imperniati sullaumento del rapporto
ottimale da 1.000 a 1.200 abitanti per medico, hanno suscitato
linteresse dellautorità garante della concorrenza,
che si era già pronunciata in passato su analoghi provvedimenti
adottati da altre Giunte regionali (parere/segnalazione del
9/10/2005 sulle "Modalità di Accesso alla professione
di Mmg convenzionato con il Ssn nella Regione Calabria).
La sentenza
Al termine della relativa istruttoria, sentite le contro-argomentazioni
della Regione Toscana e della Sisac, il garante ha emesso il
proprio parere/segnalazione che contesta la legittimità
delle norme regionali.
La sentenza del garante entra nel vivo del rapporto
tra libertà di scelta del cittadino e qualità
dellassistenza.
Norme
introdotte dallčaccordo regionale della Toscana |
1.
LAccordo regionale della Toscana
prevede, negli ambiti territoriali con
più di 40.000 abitanti, un rapporto ottimale di 1
medico per 1.200 abitanti, invece di 1 medico per 1.000
cittadini come detta larticolo 33 dellACN.
2. Lo stesso accordo stabilisce che,
negli ambiti territoriali con meno di 40.000 abitanti, qualora
vi sia un medico con meno di 300 pazienti e almeno altri
due medici con meno di 1.500 pazienti (in grado di acquisire
nuovi pazienti fino al massimale di 1.500 scelte), non
sia attivata la procedura per colmare uneventuale
zona carente
con linserimento di un nuovo Mmg. |
In
estrema sintesi la libertà di scelta del medico da parte
del cittadino può avere una valenza negativa, in particolare
nei contesti urbani più turbolenti dove vige
una maggiore concorrenza per lacquisizione delle scelte,
ma è, nel contempo, uno strumento per regolare la qualità
delle prestazioni.
Ma nella realtà la situazione si presenta ancor più
sfaccettata: per esempio nel fare scattare il meccanismo della
revoca giocano un ruolo non indifferente le influenze della
medicina di secondo livello, particolarmente presente nelle
grandi aree urbane ad alta densità di medici e strutture
sanitarie. Talvolta basta il diniego a trascrivere una prescrizione
farmacologica, in contrasto con norme regolatorie o una richiesta
di accertamento indotto dallo specialista consultato
dallassistito, non condivisa dal Mmg, per indurre il paziente
stesso a cambiare medico. Purtuttavia senza questa libertà
il cittadino non avrebbe voce in capitolo nel caso in cui reputi
che lassistenza fornitagli sia di scarsa qualità.
Inoltre la facoltà di revocare il medico spiega in parte
lo scarso numero di azioni legali intentate contro i medici
di famiglia per supposta malapratica. Infatti, grazie alla revoca,
si attua una naturale selezione tra medico e pazienti che si
traduce in un reciproco adattamento di stile, basato sulla fiducia
e sulla conoscenza personale. Insomma è vero, come afferma
il garante, che la facoltà di scelta costituisce
il più importante incentivo per la fornitura di una maggiore
qualità del servizio pubblico sanitario tuttavia
non bisogna sottovalutare gli effetti collaterali di unuso
disinvolto e utilitaristico di tale diritto.
Motivazioni
del parere emesso dal Garante della concorrenza e del mercato
|
1.
Con riferimento alla prima previsione, lAutorità
sottolinea che lincremento del rapporto ottimale medico
generale/cittadini incide significativamente sulle possibilità
di accesso alla libera professione di Mmg, in quanto determina
la riduzione del numero dei Mmg attivi in un dato ambito
territoriale e limita, quindi, la scelta del medico da parte
dei cittadini [
.]. Al riguardo lAutorità
sottolinea, peraltro, che lesistenza di una concorrenza
effettiva e potenziale tra Mmg nel medesimo ambito distrettuale,
perseguibile soprattutto mediante un numero più ampio
possibile di medici di medicina generale disponibili ad
acquisire assistiti, costituisce il più importante
incentivo per la fornitura di una maggiore qualità
del servizio pubblico sanitario.
2. Riguardo alla seconda disposizione lAutorità
ritiene che anche tale previsione comporti effetti restrittivi
nellaccesso alla libera professione di medico di medicina
generale in Toscana. Infatti, tale previsione, oltre a ledere
gli interessi degli utenti del servizio sanitario pubblico,
è in grado di ridurre ingiustificatamente il numero
dei Mmg convenzionati in un determinato ambito territoriale,
costringendo i cittadini a rivolgersi a medici con un numero
elevato di assistiti in luogo di medici con un numero minore
di assistiti.[
..]
Conclusione
Sulla base delle considerazioni esposte, lAutorità
auspica, considerate le esigenze generali, una modifica
di entrambe le disposizioni esaminate, nellottica
di consentire il più ampio accesso possibile alla
libera professione di medico di medicina generale in Toscana
e di garantire agli utenti del servizio sanitario nazionale
un numero più ampio possibile di Mmg disponibili
ad acquisire assistiti. |
La scelta della Lombardia
Prossimamente i cittadini lombardi non dovranno più fare
le solite code allo sportello Asl per scegliere o revocare il
proprio Mmg o il pediatra. Infatti grazie alla Carta Regionale
dei Servizi (CRS-SISS) sarà estesa a tutte le province
Lombarde la nuova modalità di scelta e revoca telematica
sperimentata nelle Asl di Cremona e Mantova. In un prossimo
futuro basterà andare sul sito www.crs.lombardia.it e,
dopo la rituale dentificazione tramite il proprio Pin, si potrà
accedere allarea dove effettuare la scelta del proprio
medico dal web. Il nome del medico verrà immediatamente
registrato negli archivi centrali del SISS: è consentita
la scelta del medico via web ogni 180 giorni.
Nonostante questa limitazione temporale vi è il fondato
sospetto che il nuovo sistema possa costituire un incentivo
al cambio facile del medico, in palese controtendenza rispetto
alle norme toscane che tendevano a scoraggiare uneccessiva
e, sovente, capricciosa mobilità dei pazienti.
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