M.D.
numero 33, 8 novembre 2006
Focus
on
Società
scientifiche ed Ecm: tutto da rifare?
di
Monica Di Sisto
La
sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato il decreto
del ministero della Salute del maggio 2004, inerente ai requisiti
che devono possedere le Società medico-scientifiche
ai fini della formazione, ha lasciato tutti abbastanza sconcertati
e ha aperto un vivace dibattito allinterno delle Società
scientiche stesse, soprattutto della medicina generale, su
come affrontare una questione topica per strutturare un iter
idoneo allo sviluppo dellEcm nel nostro Paese. |
Non
cè pace per le Società scientifiche italiane
in una delle vicende a puntate che più ha appassionato
e diviso il mondo della medicina, in particolar modo la medicina
generale: il percorso di riconoscimento nazionale di queste società
ai fini della certificazione delle loro attività nellambito
del sistema dellEducazione medica continua. La Corte Costituzionale,
con una sentenza che ha suscitato molto scalpore, ha accolto il
ricorso della provincia autonoma di Trento che ha sollevato un
conflitto di attribuzione con il ministero sul riconoscimento
dei requisiti che devono possedere le Società scientifiche
e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
La Consulta ha stabilito che non spettava allo Stato, e
per esso al ministero della Salute, stabilire, con norme regolamentari,
i requisiti che devono possedere le Società scientifiche
e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
che intendono svolgere le attività formative e di collaborazione
con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità
e attribuire i relativi poteri amministrativi dei predetti requisiti.
Le
origini della querelle |
Era
il 2004 quando il ministro per la Salute Girolamo Sirchia
affidò a un proprio decreto il compito di disciplinare
e dettare i requisiti delle Società scientifiche. Tentativo
che fu visto dallOrdine di Roma, e in particolare dal
suo presidente Mario Falconi, come lultimo intollerabile
e maldestro tentativo del ministro della Salute di costringere
circa 900.000 operatori sanitari interessati alla formazione
Ecm a passare sotto le forche caudine di una Federazione
privata a lui molto vicina. Leggendo i sette articoli
che compongono il decreto, per lOrdine emergeva chiaramente
la straordinaria attenzione riservata ad una struttura
privata, la Fism, Federazione delle Società Medico
Scientifiche Italiane,
che, dallinsediamento del Prof. Girolamo Sirchia quale
ministro della Salute, ha visto crescere esponenzialmente
il proprio ruolo, le proprie funzioni, anche a scapito degli
organismi pubblici. La Fism è unassociazione
di cui Sirchia è fondatore (1984), di cui è
stato segretario (fino al 1999).
A Fism, contestava Falconi, che per queste accuse subì
dal ministro Sirchia un procedimento disciplinare che alla
fine lo scagionò, era stato assegnato (Convenzione
del 29 luglio 2002, prot. n. 13709, elenco n. 1686) il compito
di costituire e gestire gli elenchi dei referee, cioè
di coloro tenuti a valutare gli eventi formativi Ecm, nonché
il compito di formare gli stessi referee, a fronte di un cospicuo
esborso di denaro pubblico. La convenzione era stata
rinnovata il 26 novembre 2003, sino a fine 2004, e poi ancora
fino al 2009, e aveva portato alla Fism uno stanziamento di
1.500.000 euro. Con il Decreto nelle premesse e nellart.
1 la Fism veniva equiparata alla Federazione degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e alla Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR); sempre nellart.
1 si era imposto alle Società che aspiranti al riconoscimento
di prevedere nel proprio Statuto la collaborazione con Fism
nellelaborazione di linee guida; all'art.6 alla Fism
si era attribuito il compito di istruttoria preventiva sulle
domande presentate. |
Così
la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Provincia di Trento,
annullando il decreto che risale alla gestione del ministro della
Salute Girolamo Sirchia, ma ha dato anche ragione a coloro che
(in particolare lOrdine di Roma e il suo tribuno
Mario Falconi) ormai qualche anno fa avevano sollevato dubbi
sulla possibilità che un organismo nazionale, e specificamente
la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche
(Fism), potessero entrare nel merito della questione.
Con questa sentenza - ha dichiarato il presidente della
Società Italiana di Medicina Generale, e attuale vice presidente
Fism Claudio Cricelli - le Società scientifiche sono riportate
indietro di otto anni e private del loro naturale diritto di essere
parte in causa nel processo di formazione medica, di ricerca
e di detentori e diffusori delle conoscenze medico-scientifiche
del nostro Paese. Ma il sistema Ecm nel suo complesso, e
quello della medicina generale con particolare energia, si interroga
a tutto campo su come uscire dallempasse.
Che cosa ha stabilito la Consulta
Con la sentenza 328/2006 depositata il 13 ottobre, la Corte Costituzionale
ha dichiarato fondato il ricorso presentato dal Trentino.
Il ministro Sirchia, infatti, con il decreto del 31 maggio 2004,
aveva dettato i requisiti per il riconoscimento delle
società scientifiche costituite da professionisti
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria
(art. 1, commi 1 e 2) e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie, che intendano svolgere attività
di collaborazione con le istituzioni sanitarie e attività
di aggiornamento professionale con particolare riferimento
all'attività formativa nellambito del programma Ecm
ed allattività di collaborazione nei confronti degli
organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi
che operano nei vari settori di attività sanitarie,
attribuendo allo stesso ministro della Salute il compito sia di
verificare la sussistenza dei predetti requisiti, ai fini del
riconoscimento (art. 6), sia di controllarne la permanenza,
in funzione dell'eventuale revoca del predetto riconoscimento
(art. 7).
I
requisiti secondo il decreto Sirchia |
Il
decreto Sirchia aveva stabilito che le Società scientifiche,
per poter essere riconosciute e, a maggior ragione, poter
esercitare il ruolo di provider di eventi Ecm, dovessero
essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali:
a) rilevanza di carattere nazionale, con presenza in almeno
12 Regioni, anche mediante associazione con altra società
o associazione della stessa professione;
b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti
attivi nellarea; specializzazione;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico
contenenti:
denominazione dellente, indicazioni del patrimonio
e della sede;
previsione dellammissione, senza limitazioni,
di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e
settori di attività del servizio sanitario nazionale
o in regime libero-professionale;
previsione dellammissione, senza limitazioni,
di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti
dallo statuto;
previsione, tra le finalità istituzionali,
anche di attività di aggiornamento professionale
e di formazione permanente nei confronti degli associati
con programmi annuali di attività formativa Ecm;
previsione, tra le finalità istituzionali,
anche della collaborazione con il Ministero della salute,
le Regioni, il Ssn;
previsione, tra le finalità istituzionali,
anche dellelaborazione di linee guida in collaborazione
con lAgenzia per i Servizi Sanitari Regionali (Assr)
e la Fims;
promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche
finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società
e organismi scientifici;
previsione di assenza di finalità di lucro;
previsione di non esercizio di attività imprenditoriali
o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le
attività di formazione continua;
previsione dellespressa esclusione di finalità
sindacali;
previsione di finanziare le attività sociali
solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti
pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione
di finanziamenti che configurino conflitto di interesse
con il Ssn, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
previsione di finanziare le attività Ecm attraverso
lautofinanziamento e i contributi degli associati
e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la
formazione continua;
previsione di sistemi di verifica del tipo e della
qualità delle attività svolte;
indicazione del procedimento per la elezione democratica
degli organi;
espressa esclusione di retribuzione delle cariche
sociali.
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Ma il decreto legislativo 502/92 aveva assegnato precedentemente
a una commissione appositamente istituita, la Commissione nazionale
per la formazione continua (la cui composizione è determinata,
per legge, in maniera tale da garantire che uno dei quattro vicepresidenti
sia nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle
Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e che sei
dei 25 membri siano designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province
autonome) il compito di definire i requisiti per laccreditamento
delle Società scientifiche nonché dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative e di procedere
alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
La lettura di tale norma rende palese - secondo i magistrati
- che essa non costituisce idonea base legislativa del potere
esercitato dal ministro della Salute con il decreto impugnato,
essendo il potere disciplinato dalla medesima norma diverso per
soggetto e per oggetto.
Con unulteriore finezza i magistrati rilevano inoltre che
lo stesso decreto impugnato, mentre assegna al ministro della
Salute il potere di effettuare il riconoscimento delle
Società scientifiche, secondo un procedimento puntualmente
disciplinato allart. 6, rinvia alla disciplina generale,
che sarà stabilita dallintesa fra il ministero della
Salute e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dellart. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, la definizione dei requisiti e delle modalità di
accreditamento delle Società scientifiche in qualità
di provider di formazione residenziale e a distanza. Regioni
e Province che, tuttavia, non sono mai state coinvolte dal ministero
in questo processo, con buona pace della riforma federalista del
Titolo V della Costituzione.
Vie duscita e dentrata
Lo stop dato dalla Corte Costituzionale al work in progress dellaccreditamento
delle Società scientifiche in base al decreto Sirchia ha
lasciato molti degli attori della formazione in medicina generale
abbastanza sconcertati. Noi abbiamo lavorato molto sul problema
del riconoscimento delle Società scientifiche - dichiara
Roberto Stella, vicepresidente Snamid - soprattutto per assicurare
una regolamentazione a quelle che società scientifiche
sono, distinguendole da quelle che dietro questo nome non rivelano
né un corpo né una sostanza, tanto meno requisiti
scientifici adeguati. Pur con tutti i dubbi che si potevano
nutrire nei confronti del decreto Sirchia, ammette Stella,
quel decreto ha rappresentato un passo avanti verso un ruolo anche
dal punto di vista giuridico e formale alle Società nel
panorama sanitario italiano, e in particolare nellEcm, oltre
alla riduzione del numero stesso delle Società scientifiche,
da portare, come condiviso da molti, intorno alle 500 unità.
Tutti i criteri indicati nel decreto anche se molto puntigliosi
- continua Stella - davano indicazioni sulle quali ci eravamo
impegnati a lavorare per rendere visibile, come Società
scientifiche maggiori, la differenza tra chi li riusciva a soddisfare
e chi no.
Il bisogno di uniformità
Il percorso raccontato dal vice presidente Snamid è stato
lungo e tortuoso: la costruzione di reti tra le piccole realtà
per costruire la rappresentatività nazionale richiesta,
la consegna di ponderosi dossier sui quali si aspettavano ancora
riscontri per il riconoscimento formale e, infine, la doccia fredda.
I problemi che Stella individua sono abbastanza evidenti: potremmo
avere 20 Regioni che definiscono 20 set di criteri contrastanti
- spiega - i quali potrebbero non essere assolutamente omogenei
tra di loro. Credo che i criteri per accreditare le Società
debbano essere nazionali e non fatti a soggetto da
una Regione piuttosto che da unaltra.
La difficoltà, secondo Lamberto Pressato, Coordinatore
del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Ecm del
Veneto, è nata in realtà dal fatto che la
modifica del Titolo V della Costituzione è avvenuta quando
già lEcm era in itinere - spiega - e quindi tutte
le competenze via via sono state trasferite negli accordi definiti
dalla Conferenza Stato-Regioni fino a questultimo atto.
Massimo Bisconcin, vice presidente Aimef, vede addirittura nel
decreto Sirchia una fuga in avanti rispetto ad un sistema
Ecm che riesce ad accreditare a malapena gli eventi e nemmeno
i provider, figuriamoci se poteva reggere unambizione come
quella incarnata dalla Fism di fissare criteri nazionali per le
Società. Secondo Bisconcin, la sentenza offre invece
lutile occasione di distinguere la formazione nazionale
da quella a vocazione specifica, territoriale. Se io come provider
mi voglio rivolgere a un pubblico nazionale chiedo quindi che
sia il ministero a occuparsi di me come provider o del mio evento.
Se al contrario mi rivolgo ad un altro ente territoriale, chiederò
a questo quali sono i criteri perché io come provider,
o il mio evento, sia accreditato o meno.
Tutti gli intervistati ritengono, tuttavia, che debba essere la
Conferenza Stato-Regioni a esprimersi a questo punto, garantendo
in toto o in parte la conservazione dei criteri previsti dal decreto
Sirchia, ma con la partecipazione di Ordini, collegi professionali
e associazioni professionali coinvolte nellEcm. è
ovvio che le Regioni debbano avere come corollario quello di valorizzare
le varie esperienze europee nate per larea medica - precisa
Pressato - specialmente quelle che sono state riconosciute dallUEMS
(Union Européenne des Médecins Spécialistes).
Loperazione potrebbe avere un ulteriore effetto benefico:
mettere fine a quella querelle - precisa Pressato - tra
il ruolo dei sindacati e il ruolo delle Società scientifiche,
di quelli che sono gli spazi degli uni e degli altri, facilitandone
i percorsi nelle varie realtà.
Bisconcin e Stella guardano entrambi al nuovo cartello di società
nato questestate al congresso Wonca di Firenze, per discutere
insieme e superare lempasse con una proposta unitaria per
le Regioni: chi farà il primo passo?
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