M.D.
numero 23, 21 giugno 2006
Professione
Guardia medica: quando il rifiuto di visita
è omissione
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, Pordenone
La richiesta dellutente
non implica di per sé il diritto a una visita domiciliare;
lobbligatorietà nasce dal giudizio clinico di appropriatezza
e necessità da parte del medico
Il
servizio di continuità assistenziale (CA), conosciuto
come ex-guardia medica, è affidato a medici convenzionati
col Ssn (artt. 62-73 ACN del 23 marzo 2005).
ACN
2005: I compiti del medico di continuità |
Secondo
lart. 67 il medico di CA effettua, in relazione
al quadro clinico prospettato dallutente o dalla centrale
operativa del 118, tutti gli interventi ritenuti appropriati
(comma 3) oppure in caso di necessità a suo giudizio
allerta direttamente i servizi di emergenza territoriale
del 118 (comma 11); gli interventi possono essere domiciliari
(comma 2) o ambulatoriali (comma 3); le chiamate degli utenti
devono essere registrate e rimanere agli atti (comma 7);
il medico di CA usa il ricettario del Ssn solo a favore
degli utenti registrati (comma 9), comunica al medico curante
lesito della visita con il modulo allegato M
consegnato allutente (comma 8), rilascia allutente
le certificazioni di malattia obbligatorie (comma 16) ed
effettua le constatazioni di decesso richieste (comma
16, lettera e). |
I
compiti del medico di CA sono precisati dallart. 67
secondo cui è tenuto ad assicurare le prestazioni
sanitarie non differibili ai cittadini residenti nellambito
territoriale afferente alla sede di servizio.
Con lultimo ACN è stato chiarito che la gestione
delle emergenze è attribuita al Servizio di emergenza
sanitaria territoriale (artt. 91, 94 e 95) che ha proprio
personale, in collaborazione con i servizi ospedalieri del 118
(DPR 27 marzo 1992) che deve avere una propria organizzazione
autonoma.
In merito ai compiti del medico, rispetto al vecchio mansionario
(ex art. 52 del DPR 270/2000), nellart. 67 è
scomparso il termine richiesti riferito agli interventi
domiciliari e territoriali, e si precisa che il medico effettua
gli interventi ritenuti appropriati in relazione al quadro clinico
prospettato. Si conferma quindi che è il responsabile
giudizio clinico del medico a stabilire la necessità
dellintervento domiciliare, mentre la semplice richiesta
dellutente è un diritto solo se giudicata appropriata
e quindi non implica di per sé il diritto a una prestazione
domiciliare.
Le sentenze
La Cassazione Penale sezione IV (sentenza n. 44326 del 16.4.2003)
afferma che lAsl non ha alcuna corresponsabilità
civile nel danno causato dal medico convenzionato agli assistiti,
poiché il potere di controllo della Asl sul contenuto
dellattività terapeutica svolta è definito
inesistente, non sussistendo tra medico e Asl un rapporto
di servizio come nel pubblico impiego, con la conseguenza che
eventuali danni derivanti sono cagionati nellambito di
un rapporto professionale sul quale la Asl non può interferire.
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite, il rapporto tra medico
convenzionato e Asl è infatti disciplinato da un contratto
di diritto privato (sentenza n. 16219/2001), per cui lAsl
non può esercitare alcun potere autoritativo sul medico
al di fuori di quello di sorveglianza (sentenza n. 813/1999).
La valutazione della legittimità di un rifiuto del medico
alla richiesta dellutente di visita domiciliare verte
sullesame della non differibilità e
appropriatezza della prestazione richiesta che comporta la valutazione
medico-legale a posteriori del caso clinico e della condotta
del medico.
Secondo la Cassazione Penale sezione VI, il medico commette
il reato di omissione datti dufficio (art. 328 CP)
se rifiuta una visita domiciliare che a una valutazione posteriore
risulta invece realmente non differibile e urgente (sentenza
n. 34047/2003), mentre può legittimamente rifiutare un
intervento a suo giudizio differibile e non urgente che di fatto
si conferma tale ad una valutazione posteriore (sentenza n.
9240/2004; n. 35035/2005).
Ai sensi dellart. 42 CP, sussiste il reato di omissione
datti dufficio solo se è dimostrata una cosciente
volontà (dolo) di rifiutare lintervento riconosciuto
necessario, che deve cioè essere compiuto senza
ritardo per ragioni di salute secondo lart. 328
CP. Sussiste dunque il reato solo quando lurgenza prospettata
è documentata, effettiva e reale (sentenza della Cassazione
Penale, n. 2335 del 11.3.1985).
Lart. 67 dellACN afferma al comma 2 che il medico
di CA deve essere presente nella sede assegnatagli dallAsl
dallinizio alla fine del suo turno, ma al comma 10 si
precisa che deve essere presente fino allarrivo del collega
che continua il servizio. Un ritardo di questultimo nel
presentarsi al lavoro si può quindi valutare come un
inadempimento contrattuale passibile di sanzione (art. 30 ACN),
ma non già come uninterruzione di pubblico servizio
di rilevanza penale (art. 340 CP; sentenza della Cassazione
Penale n. 33062/2003), poiché di fatto il servizio è
assicurato con le modalità previste dal citato comma
10.