M.D.
numero 18, 17 maggio 2006
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diretto
Certificato di invalidità: richiesta
urgente e tariffe
di Mauro Marin, Medico di medicina generale
esperto di problemi normativi
Il
figlio di un mio anziano assistito appena dimesso dallospedale
si è presentato in studio, fuori dallorario di
ambulatorio, per chiedere la trascrizione su ricettario regionale
della terapia prescritta in lettera di dimissione e la compilazione
del modulo per la domanda di invalidità civile con assegno
di accompagnamento.
Ho trascritto subito la terapia per assicurare al mio paziente
(che ho in carico da una decina danni) la continuità
assistenziale, ma ho differito la compilazione del certificato
di invalidità, sia perché la complessità
del caso richiedeva più tempo sia perché non ne
rilevavo lurgenza, in quanto la procedura per lassegnazione
del relativo beneficio solo economico ha comunque una durata
di alcuni mesi. A seguito delle insistenze del familiare per
la compilazione del certificato in breve termine, ho precisato
allo stesso che tale prestazione non rientra nei compiti convenzionali
ed è pertanto a pagamento.
Ho richiesto la tariffa di 60 euro per la consegna del certificato
entro i miei tempi abituali (20-25 giorni) oppure di 85 euro
per la consegna entro la settimana, allo scopo di dissuaderlo
a impormi unurgenza insussistente che andava ad aggravare
indebitamente sullordine di priorità dei miei impegni
e in definitiva anche sul mio tempo libero.
Il familiare si è rivolto allAsl per ricusarmi
come medico di suo padre e ha presentato un esposto allOrdine
dei Medici accusandomi di violazione delletica. Chi ha
ragione?
Lettera firmata
La
compilazione del certificato medico per la domanda di invalidità
civile rientra tra le attività extra-convenzionali del
medico di medicina generale con onere a carico dellassistito
e non tra i compiti dovuti gratuitamente, ai sensi dellart.
45 dellAccordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005.
La Cassazione Penale sezione VI con sentenza n. 41.646 del 21
novembre 2001 ha confermato che le prestazioni sanitarie extra-convenzionali
del medico di medicina generale sono da ritenersi erogate in
regime libero-professionale e quindi sono a pagamento.
Inoltre, secondo la sentenza n. 4.168 del 19 aprile 1995 della
Cassazione Penale sezione VI, lattività del medico
di medicina generale, salvo i casi di urgenza accertata, è
unattività programmata, per cui il medico può
legittimamente rifiutare un intervento richiesto indebitamente
come urgente se con ragioni fondate lo giudica, come poi appare,
non urgente.
Spetta dunque alla responsabile competenza del medico stabilire
con ragioni fondate la necessità e reale urgenza dellintervento
richiesto e nel caso specifico la richiesta di una domanda per
un semplice beneficio economico non è certo definibile
urgente.
Pertanto il fatto non costituisce né il reato di omissione
datti dufficio (art. 328 del Codice Penale) né
una violazione sanzionabile degli obblighi contrattuali convenzionali
col Ssn.
Inoltre, ai sensi dellart. 41 dellACN 2005, la ricusazione
della scelta del medico deve essere effettuata personalmente
dallassistito maggiorenne capace di intendere e di volere.
Quindi appare illegittima la ricusazione effettuata presso lufficio
dellAzienda sanitaria locale da terzi non validamente
delegati oppure non legittimati dalle qualifiche di tutori o
di amministratori di sostegno dellassistito.
Riguardo alla valutazione del profilo etico, il Codice di deontologia
medica del 1998 allart. 52 afferma soltanto che il medico
in regime libero-professionale deve informare, preventivamente
alla prestazione sanitaria, lassistito sul suo onorario,
rispettando i limiti di tariffa minima e massima stabiliti dallOrdine
dei Medici.
Se questo dovere è stato assolto dal medico, come appare
dal contenuto dalla stessa contestazione daddebito promossa
dal denunciante, non sussiste neppure una violazione sanzionabile
del Codice deontologico.
Danni causati dal denunciante al medico
Rimane comunque da valutare la condotta del denunciante che,
omettendo colposamente di assumere le corrette informazioni
sulle norme regolanti la questione prima di agire, ha causato
mediante unincauta denuncia che ha dato per certa la condotta
disdicevole del medico, un danno dimmagine, uninterruzione
ingiustificata di un decennale rapporto professionale medico-assistito
e un danno esistenziale al medico ingiustamente accusato.
In base allesame dei contenuti della denuncia il medico
può chiedere un risarcimento del danno da parte dellautore
della denuncia, presentando domanda al Giudice di Pace (DL n.
432, 18 ottobre 1995, convertito in legge n. 534/1995: procedimento
più rapido e meno oneroso) con lassistenza di un
legale.
Anche se si tratta di un risarcimento comunque inferiore a 2500
euro per la competenza propria del Giudice di Pace, può
avere un valore simbolico di riscatto del danno di immagine
e di deterrenza contro le denunce temerarie e ingiuste verso
i medici, che spesso rimangono impunite.