M.D.
numero 17, 10 maggio 2006
Focus
on
ECM e formazione in MG: lo stato dellarte
di Monica Di Sisto
Il
16 marzo è stato dato lok al nuovo schema daccordo
tra Regioni e ministero della Salute, ma a giugno il sistema
ECM arriverà a una nuova ed ennesima riscrittura
a quattro mani tra Governo e Regioni, dando finalmente seguito
al mandato ricevuto dallIntesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.
Nel frattempo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 13 marzo 2006 i Principi fondamentali per
la disciplina unitaria in materia di formazione specifica
in medicina generale. |
Incassate
le modifiche importanti richieste dalle Regioni, è stato
licenziato a marzo dalla Conferenza Stato-Regioni un nuovo accordo
con il ministero della Salute destinato a rimettere in moto
la macchina della formazione continua che decide di proseguire
con le esperienze in campo, di non fissarsi in via esclusiva
sui documenti già redatti dalla Commissione nazionale
per lEducazione Medica Continua. Non è un caso
dunque se il documento sui requisiti minimi per laccreditamento
di provider, approvato dalla Commissione nazionale omonima nel
novembre 2004 - teoricamente pezzo forte per lavvio della
seconda fase del progetto ECM - non figura più in allegato
al documento varato. Tutto è rinviato al nuovo Piano
nazionale dellaggiornamento del personale sanitario 2005-2007
che un gruppo paritetico immediatamente installato alla Salute
dovrà produrre entro il 31 maggio, fatti salvi i prevedibili
slittamenti dovuti al rinnovo dellesecutivo in atto, rispettando
limpegnativa scaletta fissata con lintesa di marzo.
Nessun accordo ponte dunque traghetterà il
sistema verso il nuovo corso, ribadendo così la validità
di tutte le esperienze già in atto, mentre allinterno
del nuovo Piano saranno definiti i requisiti minimi per laccreditamento
dei provider, integrati con i criteri per lattribuzione
dei crediti formativi per le diverse tipologie di formazione.
Temi e paletti in grande evidenza
Il nuovo progetto ECM, secondo il testo dindirizzo presentato
in Stato-Regioni, dovrà individuare:
a) i temi comuni a tutte o più professioni, di prevalente
interesse dello Stato;
b) i temi specifici delle singole professioni, discipline e
specialità mediche e sanitarie;
c) i temi di natura organizzativo-gestionale, di prevalente
interesse delle Regioni;
d) la fissazione delle tipologie delle attività formative;
e) le modalità per laccreditamento dei provider
e le modalità della tenuta dellalbo nazionale dei
provider;
f) la definizione di un organico intervento formativo nazionale;
g) i criteri per lattribuzione dei crediti;
h) larmonizzazione delle regole già previste nei
precedenti accordi;
i) il ruolo delle società scientifiche;
l) la definizione delle problematiche relative alla contribuzione
alle spese da parte degli organizzatori di eventi, in parole
semplici le sponsorship.
In quella sede sarà fissata anche una disciplina ad hoc
per la Formazione sul campo (Fsc), scegliendo criteri e modalità
capaci di favorire laggiornamento professionale sul posto
di lavoro, nello studio o a casa delloperatore sanitario.
Nel frattempo nulla andrà perduto: i crediti maturati
da gennaio saranno ritenuti comunque validi.
Nei prossimi mesi, chi lo vorrà, potrà intanto
arricchire gli orizzonti degli operatori da aggiornare focalizzando
lattenzione sui diversi obiettivi connessi al Piano nazionale
della prevenzione, puntando in particolare su prevenzione cardiovascolare,
screening dei tumori e appropriatezza clinico-assistenziale.
La FNOMCeO
Tutta la formazione medica quindi è stata ripensata e
rivisitata, così da ripartire, da giugno, con nuovi presupposti
che portano la Federazione degli Ordine dei Medici a riesaminare
la propria posizione in merito.
Lassenza di un ruolo più incisivo dell'Ordine,
quale garante della correttezza di tutto il sistema ECM, infatti
è stato la principale motivazione che indusse il Consiglio
Nazionale della FNOMCeO a chiedere a tutti i suoi rappresentanti
di abbandonare la precedente Commissione.
Secondo Claudio Mastrocola, direttore generale del dipartimento
della Qualità del ministero della Salute oggi esistono
quelle garanzie perché la FNOMCeO torni a pieno titolo
all'interno della Commissione e svolga la missione che il legislatore
ha voluto darle, assegnando al presidente della Federazione
dei medici e dei dentisti italiani la carica di vice presidente
di tale Commissione.
Le
leggi di riferimento per la formazione in medicina generale |
1)
Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 17 agosto
1999 n. 368 ha normato la Formazione specifica in medicina
generale.
2) Il comma 2 dellart. 25 del decreto legislativo
del 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che le Regioni e
le Province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio,
i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale, in conformità
ai principi fondamentali definiti dal ministero della Salute,
per la disciplina unitaria del sistema.
3) La direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2001 ha modificato la direttiva
comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli.
4) Il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati e altri titoli, è stato modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione
della direttiva 2001/19/CE.
5) È stato acquisito lavviso favorevole del
Coordinamento interregionale in sanità espresso con
lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003.
6) Per quanto riguarda i fondi necessari, la ripartizione
della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento
del corso di formazione specifica in medicina generale è
stata predisposta dalla Direzione generale della programmazione
sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot. 29353. |
La
Formazione in medicina generale: nuove regole, uguali per tutti
Unanalisi della formulazione dei corsi di formazione in
medicina generale (MG) ha mostrato agli addetti ai lavori molti
suoi limiti e peculiari difficoltà fin dai primi momenti
della propria formulazione. È per questo che Governatori,
Ministero e associazioni di categoria si sono più volte
interrogati sulla congruità della cornice legislativa
e sulla sua relativa applicabilità. Ma come si svolgeranno,
in effetti, i corsi di formazione in medicina generale nei prossimi
anni e quale sarà la cornice comune a tutte le Regioni?
A dettare la nuova disciplina è un decreto del ministero
della Salute, datato 7 marzo 2006, e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo, dal titolo «Princìpi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale». I corsi, spiega il decreto,
sono attivati a livello regionale, in relazione alle proprie
esigenze e alle necessità formative evidenziate nelle
rilevazioni dei fabbisogni. Nellorganizzarli le
amministrazioni dovranno garantire uniformità dei bandi,
date comuni per la loro presentazione e per lespletamento
dei concorsi, uguali prove di ammissione e regole omogenee per
lo svolgimento dei tirocini. Il numero dei posti, invece, sarà
stabilito a livello di ogni singola Regione e Provincia autonoma
in accordo con la Salute tassativamente entro il 31 ottobre
di ogni anno. La determinazione dei contingenti, stabilisce
il testo, consegue a una previsione triennale del fabbisogno,
effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia
al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina
convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti
dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e
relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto
dagli accordi nazionali vigenti.
Come si partecipa alla selezione
I bandi per gli esami di ammissione ai corsi di formazione specifica
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione
o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo
di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle
domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Nella GU è pubblicato in estratto
lavviso del giorno e dellora delle prove di esame,
almeno trenta giorni prima.
Le Regioni e le Province autonome fissano il luogo di svolgimento
dellesame e lora di convocazione dei candidati e
ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno
trenta giorni prima. Il concorso, però, si dovrà
svolgere nella stessa data e ora per ciascuna Regione o Provincia
autonoma, stabilite dintesa con il ministero della Salute,
ed è quindi vietato fare domanda in più di una
Regione. La selezione si basa su una prova scritta, identica
per tutte le Regioni, costituita da quesiti a risposta multipla
su argomenti di medicina clinica. Gli avvisi relativi alla data
e al luogo della prova di esame sono affissi anche presso gli
ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
I quesiti sono formulati da commissioni di sette esperti, di
cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati
a rotazione secondo il criterio della rappresentatività
territoriale e uno dal ministero della Salute, nominati tra
medici di medicina generale, professori universitari ordinari
di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori
di struttura complessa. Le domande elaborate dalle commissioni
sono 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta.
I quiz devono essere differenti per ogni edizione concorsuale
e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di
difficoltà. Il giudizio spetta a una commissione presieduta
dal presidente dellOmceo del capoluogo di Regione e composta
da un dirigente di struttura complessa di medicina interna scelto
dalla Regione, da un Mmg nominato dallOmceo e da un funzionario
amministrativo regionale o provinciale. Una commissione di composizione
analoga, integrata da un professore ordinario di medicina interna
e da un rappresentante del ministero della Salute, presiederà
anche allesame finale che precede laccesso alla
graduatoria dei Mmg.
Chi può accedere alla selezione
La partecipazione al concorso e al relativo corso triennale
è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati
in medicina e chirurgia, abilitati allesercizio della
professione e iscritti al relativo albo professionale. Tutti
i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini
comunitari dellUnione europea è considerata valida
liscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese
dellUnione europea, fermo restando lobbligo di iscrizione
allalbo in Italia prima dellinizio del corso di
formazione.
I tirocini in medicina generale, della durata di tre anni, possono
essere ridotti «per un periodo totale di un anno pari
a 1.600 ore». Il ministero della Salute deve trasmettere
alle Regioni e alle Province autonome entro il 30 giugno di
ciascun anno, e comunque in tempo utile per consentire alle
Regioni e alle Province autonome la valutazione dei crediti
formativi, lelenco dei corsi attivati dalle università,
valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza.
Un impegno importante ed esclusivo
Attività in ospedale, in ambulatorio e nei turni di guardia
compongono la parte pratica del tirocinio. Generalmente i corsi
sono a tempo pieno, per cui ai corsisti che non istaurano un
rapporto di dipendenza o convenzionato col Ssn si richiede una
disponibilità piena per lintera durata della settimana
lavorativa e per tutto lanno. Per questo la partecipazione
al corso è incompatibile con «attività libero-professionali
e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con
il Ssn o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere
saltuario e temporaneo».
Vietato, inoltre, svolgere contemporaneamente un dottorato o
la specializzazione. In ogni caso, si rischia lespulsione
dal corso. Le incompatibilità vengono meno se i corsi
sono per tempo parziale, scelta che tocca alla Regione e che
può avvenire se le modalità di svolgimento dei
tirocini rispettano alcuni requisiti come, a esempio, che la
durata complessiva della formazione non sia comunque inferiore
rispetto a quella a tempo pieno. Ogni anno di formazione dà
diritto a una borsa di studio di 11.103,82 euro, dai quali vanno
però dedotti i costi per la copertura assicurativa, a
meno che il tirocinante non decida di stipularla individualmente
e non tramite la Regione. Malattia, gravidanza o servizio militare
sospendono la formazione secondo le disposizioni del Dlgs 368/1999.
Corsi a tempo parziale: la scelta alle Regioni
Le Regioni e le Province autonome possono, secondo il decreto,
organizzare corsi a tempo parziale purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente
a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata
rispetto a quella a tempo pieno;
c) lorario settimanale della formazione non sia inferiore
al 50% dellorario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione
a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero,
sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici
dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano
di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo
esercizio della medicina generale.
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