M.D.
numero 17, 10 maggio 2006
Cronaca
Informazione scientifica sui farmaci: varate
linee guida regionali
Potremmo chiamarli consigli per una legge regionale.
Tecnicamente hanno preso la forma di Linee guida, che i Governatori,
constatando lincapacità delle Camere di intervenire
direttamente con una legge organica prima della pausa elettorale,
hanno messo in piedi raccogliendo lo spirito della legge regionale
già varata in Sardegna (M.D. 2006; 14: 8) per regolamentare
lattività degli informatori del farmaco nel Ssn
a partire dalle strutture pubbliche ma, in primo luogo, rispetto
allattività svolta presso i medici di medicina
generale
Dopo
quasi tre anni di stand by, sono state licenziate dai governatori
le Linee guida di regolamento regionale dellinformazione
scientifica sul farmaco. Un documento, questo, che non
ha forza di legge nazionale, ma presenta indicazioni precise
alle quali potersi attenere, che poi ciascuna Regione deciderà
come applicare in concreto in casa propria.
Secondo il testo-modello presentato in Conferenza delle Regioni
il 20 aprile 2006, le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere
attività di informazione scientifica sui farmaci nella
Regione o Provincia autonoma, dovrebbero comunicare lelenco
degli ISF in servizio.
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Gli
ISF dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento,
foto compresa. Il tesserino sarà fornito dalle rispettive
aziende farmaceutiche e vidimato dalla Regione o Provincia
autonoma. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il
tesserino dovrà essere ritirato immediatamente dallazienda
farmaceutica. Lo svolgimento dellattività degli
ISF negli studi medici convenzionati (Mmg, Pls e guardia medica)
deve avvenire in un apposito orario, concordato con il medico.
Al fine di agevolare la programmazione degli incontri, dovrà
essere apposto negli studi un apposito cartello nel quale
siano chiaramente individuati gli orari e le modalità
di ricevimento degli ISF.
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Il
numero delle visite individuali ogni anno di ogni ISF deve
essere compreso tra 3 e 5 per ogni singolo medico interessato
alla prescrizione, secondo le scelte delle singole Regioni.
Qualora un ISF sia responsabile del servizio di informazione
scientifica di più prodotti, il numero massimo di visite
rimane comunque determinato, sulla base delle scelte regionali,
da 3 a 5 per anno per medico, fatta salva lesigenza
di veicolare nuove informazioni rilevanti sulluso appropriato
dei medicinali. Gli ISF devono svolgere la loro attività
presso i medici da soli e non è consentito, agli operatori
del Ssn, fornire agli informatori scientifici né indicazioni
relative alle abitudini prescrittive dei medici né
informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali.
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Stretta
sui campioni dei farmaci rimborsabili: ai prescrittori possono
essere consegnati, previa autorizzazione controfirmata dai
medici, due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica
di un medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi
alla prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite
massimo di dieci campioni annui per ogni dosaggio e forma.
Per i farmaci in commercio da più di diciotto mesi,
invece, gli ISF possono consegnare al medico non più
di cinque campioni a visita, al massimo venticinque campioni
annui, scelti nellambito del listino aziendale.
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È
consentito utilizzare per linformazione al medico solo
materiale autorizzato dallAifa. Ad ogni visita, gli
ISF devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato,
il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo
delle informazioni sul prezzo e delle eventuali Note Aifa.
Nessuna altra documentazione può essere fornita al
medico se non sono trascorsi 45 giorni dalla data di deposito
della documentazione stessa presso lAgenzia Italiana
del Farmaco.
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Sancito
il divieto di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi
pecuniari o in natura, salvo che siano di valore inferiore
a 20 euro annui per ogni singolo medico. Considerato che il
valore in costo di abbonamenti alle riviste scientifiche,
di testi, di documenti su supporto informatico è generalmente
superiore a 20 euro, la loro cessione gratuita per i Mmg è
effettuata presso il distretto di competenza, salvo diversi
accordi tra loro e lazienda sanitaria.
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Congressi
e presentazioni di dispositivi medici. Le aziende farmaceutiche,
che organizzano o contribuiscono a organizzare congressi,
devono essere autorizzate dallAifa, sentita la Regione
o Provincia Autonoma dove ha sede levento. I sanitari
che partecipano ad eventi organizzati e/o promossi e/o finanziati,
a qualsiasi titolo, dalle aziende farmaceutiche sono tenute
a darne comunicazione alle Asl di appartenenza. Per valutare
la qualità degli eventi, Regioni e province autonome
possono costituire apposite commissione dove, indicativamente,
dovrebbero essere rappresentati Ordini, medici, compresi i
Mmg, Asl, Farmindustria e le associazioni degli ISF. Alle
commissioni spettano, oltre ai controlli, la realizzazione
di incontri, con tutti i sanitari che operano nel bacino di
utenza, su specifici temi legati allimpiego dei medicinali.
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