M.D.
numero 6, 22 febbraio 2006
Il
caso
Visita fiscale per il Mmg assente per malattia
di Rebecca Lamini
Visita
fiscale per i Mmg. È successo ad alcuni medici residenti
in Sardegna che, assenti dal lavoro per malattia, si sono visti
raggiungere al proprio domicilio dalla visita del medico fiscale,
incaricato dalla Asl 8 di Cagliari dei controlli. A nulla è
valso rivendicare la natura libero-professionale del proprio
impegno lavorativo nel Ssn: laccertamento della malattia
ha avuto luogo senza alcun tipo di remora. Il caso ha suscitato
reazioni acerrime da parte dello Snami, ma è rientrato
quasi subito, a seguito di un comitato aziendale fortemente
richiesto dalla Fimmg provinciale, nel quale i rappresentanti
della Asl hanno ammesso pubblicamente lerrore, assicurando
che non si ripeterà. Ma il precedente è lanciato
e tale forzatura si è potuta verificare grazie
ad alcuni articoli e commi del nuovo ACN.
L'Asl
8 di Cagliari si è scusata pubblicamente per avere inviato
il medico fiscale al domicilio di alcuni Mmg assentatisi per
malattia. Ma la frittata ormai era fatta, e gli strali lanciati
dal sindacato Snami erano più che legittimi. Non
cè fine al peggio - aveva dichiarato il Presidente
Snami Piergiuseppe Conti - avevamo parlato dei rischi insiti
nel nuovo accordo nazionale per la medicina generale, che Snami
non ha firmato, ed ecco le conseguenze. È come se qualcuno
mandasse il medico fiscale ad un avvocato o un commercialista,
liberi professionisti, proprio come il Mmg. Liniziativa
della Asl, sebbene eccessiva, ha trovato un suo perché
in alcuni articoli della nuova convenzione.
Nuovo ACN e ristoro del Mmg
Allart. 7 il nuovo ACN per la medicina generale ha infatti
introdotto una piccola mutazione giuridica nella
modalità di rapporto lavorativo che si instaura tra il
Mmg e la sua azienda di riferimento. Esso stabilisce infatti
che Regioni
e organizzazioni sindacali, ferma restando la natura convenzionale
del rapporto per singolo professionista, concordano che
la maggiore partecipazione alle scelte di programmazione
e gestione dei Mmg operanti nel territorio comporta un equivalente
e contemporaneo aumento di responsabilità nel governo
clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli
di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello
di territorio.
Una piccola integrazione che, se non muta la natura di libera
contrattazione dellaccordo, tuttavia carica il profilo
del medico di famiglia di responsabilità del tutto nuove
rispetto al passato.
Il medico di medicina generale, tuttavia, ha diritto ad essere
sospeso dal proprio incarico nei casi riconosciuti a tutti gli
altri lavoratori, secondo quanto stabilito dallart. 18
della convenzione (tabella 1). Nei casi di cui ai commi 2, 3,
4 e 5, è chiaro che la sospensione dellattività
di medicina generale - chiarisce la convenzione nello stesso
articolo - non comporta la sospensione del rapporto convenzionale
né soluzione di continuità del rapporto stesso
ai fini della anzianità di servizio.
Come ogni buon libero professionista che si rispetti, per il
medico di famiglia, al contrario che per i lavoratori dipendenti,
i periodi di sospensione del rapporto convenzionale -
esplicita sempre lart. 18 - non possono essere considerati,
a nessun titolo, come attività di servizio e non possono
comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del Ssn.
La vera novità rispetto ai precedenti accordi per la
medicina generale si trova proprio nel concetto di ristoro
psicofisico, introdotto con il comma 5 (tabella 1).
Medico di famiglia e visita fiscale
La visita fiscale quindi non può riguardare il medico
di medicina generale. Lesame della convenzione (con particolare
attenzione allarticolo 18 comma 8 e 9 e allarticolo
37 comma 1, 12-13) rende evidente che, a rigore del testo, tale
visita non possa essere disposta nellambito di questo
tipo di accordo.
La visita fiscale può essere disposta solo dal datore
di lavoro o, in alternativa, dallistituto previdenziale,
incaricato in presenza di rapporti di dipendenza a rimborsare
lazienda, ma con lesclusivo obiettivo di accertare
leffettiva malattia del lavoratore per prevenire il pagamento
indebito di una o più giornate di lavoro.
Lazienda sanitaria locale, nel caso dei medici di medicina
generale, pagherebbe la prestazione di un medico fiscale per
prevenire leventuale spesa impropria sostenuta dal sistema
previdenziale generale, tenuto a rimborsare i primi 30 giorni
di malattia del medico di famiglia. Passato questo periodo,
in realtà, a coprire lesborso interviene lEnpam,
ente previdenziale proprio dei medici, e la Asl dunque pagherebbe
un medico per verificare unassenza rispetto alla quale
non verserebbe comunque alcun contributo, essendo persino la
prestazione del medico sostituto a carico del medico di medicina
generale assente.
Lazione della Asl 8 di Cagliari risulta dunque impropria
sotto ogni tipo di profilo e si spera rimanga un caso isolato.
Le tentazioni potrebbero non mancare, soprattutto in un momento
in cui le ristrettezze economiche spingono le Regioni a procedere
a braccio a tagli e limitatezze, che debbono, in ogni caso,
rimanere allinterno dello spazio giuridico concordato.