M.D. numero 36, 30 novembre 2005

Vox Legis
Prescrizione di ossigenoterapia e danno erariale
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano


S
econdo la Corte dei Conti (sezione Liguria, sentenza n. 1029 del 21 luglio 2005), se il medico di medicina generale prescrive ossigeno gassoso in eccedenza in rapporto alle condizioni di salute del paziente è tenuto a risarcire il danno erariale cagionato alla Asl.

I fatti


Questa sentenza della Corte dei Conti mette un punto fermo su quelli che sono gli obblighi dei medici di medicina generale nella prescrizione di terapie e di farmaci. Tutta la vicenda è nata a seguito di un’indagine disposta dall’Unità Operativa Farmaceutica Territoriale della Asl da cui sono emerse gravi irregolarità sia nelle ricette di un medico convenzionato in merito a prescrizione di ossigeno gassoso a un suo assistito dal 1995 al 1997 e sia da parte del farmacista che aveva spedito tali ricette nelle quali appariva consegnata al paziente un numero di bombole di ossigeno in realtà risultate mai consegnate.
La Procura regionale della Corte dei Conti passava in giudizio entrambi i sanitari innanzi alla sezione Giurisdizionale della Liguria, chiedendo la loro condanna a risarcire il danno cagionato alla Asl.
Dagli accertamenti sulle cartelle cliniche dell’assistito, in occasione dei suoi ricoveri presso i vari ospedali e dai fogli di dimissioni redatti dalle suddette strutture, non emergeva nessuna necessità di ossigenoterapia domiciliare per insufficienza respiratoria.
L’Asl dal suo canto aveva segnalato che la prescrizione di ossigeno gassoso andava limitata alle sole ipotesi patologiche di urgenza, a differenza di quello liquido la cui prescrizione era prevista per i soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica.

L’inappropriatezza prescrittiva


Da una consulenza tecnica espletata era inoltre risultato che l’assistito era affetto da silicosi polmonare e BPCO, in relazione alla quale nel periodo di riferimento era stata prescritta ossigenoterapia a intervalli. Secondo le conclusioni dei tecnici consultati, a tal fine sarebbe bastato un litro al minuto di ossigeno per 4 ore al giorno, pari a un totale di 259.200 litri di ossigeno anziché dei 1.398.000 litri prescritti. Ciò avrebbe comportato una spesa in eccesso a carico del Ssn di 8.828 euro.
La Corte, inoltre, precisava che era stata data un’incontrovertibile dimostrazione di una serie di fatti non generici e non suscettibili di diversa interpretazione dai quali si deduceva la sussistenza di una volontà del medico di famiglia e del farmacista di conseguire un ingiusto profitto dato dall’ottenere il rimborso dalla Asl del prezzo relativo alle bombole di ossigeno non consegnate.
La Corte dei Conti osservava poi che con il suo comportamento il medico di medicina generale aveva superato le limitazioni prescrittive previste dalla nota 58.

Le osservazioni della Corte dei Conti


La Corte dei Conti a seguito degli accertamenti svolti dall’Unità farmaceutica territoriale della Asl sottolineava che il medico convenzionato nell’arco di tre anni aveva prescritto un quantitativo abnorme di ossigeno gassoso al proprio assistito che, benché affetto da importanti patologie respiratorie, non necessitava in modo continuativo e permanente di interventi di ossigenoterapia così massicci, almeno con riferimento al triennio 1995–1997.
Sulla scorta di tali risultanze, la Corte dei Conti ha ritenuto la sussistenza del danno erariale subito dalla Pubblica Amministrazione (Asl). Di conseguenza ha condannato il medico al pagamento della somma di circa 9 mila euro così come richiesto dalla parte lesa, oltre alle spese di giudizio.
Unitamente al medico di medicina generale è stato condannato anche il farmacista che aveva spedito le ricette relative alla fornitura di ossigeno gassoso.
Secondo la Corte dei Conti, l’apporto del farmacista nell’intera vicenda si esauriva nel mancato controllo sulle consegne delle bombole di ossigeno all’assistito.
La sua partecipazione aveva assunto un aspetto più fattivo con riferimento alla compilazione delle ricette.
Alcune di esse erano false in quanto le prescrizioni di ossigeno gassoso erano state compilate con grafie diverse anche per ciò che riguarda la firma del medico di medicina generale che era ben conosciuta dal farmacista.
E ciò in quanto vi erano ricette vergate con una grafia angolosa ed essenziale, riferibile al medico convenzionato, mentre altre (la maggioranza) erano scritte con una grafia palesemente diversa, più rotondeggiante, riferibili a persona senz’altro diversa.
Da ciò, prosegue la Corte dei Conti, l’ovvia considerazione di far supporre l’esistenza di un accordo e di collaborazione con il medico di medicina generale al fine di far coincidere le cadenze temporali e le quantità di ossigeno da prescrivere con le date delle minori consegne di bombole di ossigeno.
È logico ipotizzare che all’assistito venissero consegnate solo le ricette scritte dal medico, mentre quelle redatte da persona diversa venivano consegnate direttamente al farmacista o venivano ivi compilate su ricettari del medico compiacente.