M.D.
numero 36, 30 novembre 2005
Vox
Legis
Prescrizione di ossigenoterapia e danno erariale
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano
Secondo
la Corte dei Conti (sezione Liguria, sentenza n. 1029 del 21
luglio 2005), se il medico di medicina generale prescrive ossigeno
gassoso in eccedenza in rapporto alle condizioni di salute del
paziente è tenuto a risarcire il danno erariale cagionato
alla Asl.
I fatti
Questa sentenza della Corte dei Conti mette un punto fermo su
quelli che sono gli obblighi dei medici di medicina generale
nella prescrizione di terapie e di farmaci. Tutta la vicenda
è nata a seguito di unindagine disposta dallUnità
Operativa Farmaceutica Territoriale della Asl da cui sono emerse
gravi irregolarità sia nelle ricette di un medico convenzionato
in merito a prescrizione di ossigeno gassoso a un suo assistito
dal 1995 al 1997 e sia da parte del farmacista che aveva spedito
tali ricette nelle quali appariva consegnata al paziente un
numero di bombole di ossigeno in realtà risultate mai
consegnate.
La Procura regionale della Corte dei Conti passava in giudizio
entrambi i sanitari innanzi alla sezione Giurisdizionale della
Liguria, chiedendo la loro condanna a risarcire il danno cagionato
alla Asl.
Dagli accertamenti sulle cartelle cliniche dellassistito,
in occasione dei suoi ricoveri presso i vari ospedali e dai
fogli di dimissioni redatti dalle suddette strutture, non emergeva
nessuna necessità di ossigenoterapia domiciliare per
insufficienza respiratoria.
LAsl dal suo canto aveva segnalato che la prescrizione
di ossigeno gassoso andava limitata alle sole ipotesi patologiche
di urgenza, a differenza di quello liquido la cui prescrizione
era prevista per i soggetti affetti da insufficienza respiratoria
cronica.
Linappropriatezza prescrittiva
Da una consulenza tecnica espletata era inoltre risultato che
lassistito era affetto da silicosi polmonare e BPCO, in
relazione alla quale nel periodo di riferimento era stata prescritta
ossigenoterapia a intervalli. Secondo le conclusioni dei tecnici
consultati, a tal fine sarebbe bastato un litro al minuto di
ossigeno per 4 ore al giorno, pari a un totale di 259.200 litri
di ossigeno anziché dei 1.398.000 litri prescritti. Ciò
avrebbe comportato una spesa in eccesso a carico del Ssn di
8.828 euro.
La Corte, inoltre, precisava che era stata data unincontrovertibile
dimostrazione di una serie di fatti non generici e non suscettibili
di diversa interpretazione dai quali si deduceva la sussistenza
di una volontà del medico di famiglia e del farmacista
di conseguire un ingiusto profitto dato dallottenere il
rimborso dalla Asl del prezzo relativo alle bombole di ossigeno
non consegnate.
La Corte dei Conti osservava poi che con il suo comportamento
il medico di medicina generale aveva superato le limitazioni
prescrittive previste dalla nota 58.
Le osservazioni della Corte dei Conti
La Corte dei Conti a seguito degli accertamenti svolti dallUnità
farmaceutica territoriale della Asl sottolineava che il medico
convenzionato nellarco di tre anni aveva prescritto un
quantitativo abnorme di ossigeno gassoso al proprio assistito
che, benché affetto da importanti patologie respiratorie,
non necessitava in modo continuativo e permanente di interventi
di ossigenoterapia così massicci, almeno con riferimento
al triennio 19951997.
Sulla scorta di tali risultanze, la Corte dei Conti ha ritenuto
la sussistenza del danno erariale subito dalla Pubblica Amministrazione
(Asl). Di conseguenza ha condannato il medico al pagamento della
somma di circa 9 mila euro così come richiesto dalla
parte lesa, oltre alle spese di giudizio.
Unitamente al medico di medicina generale è stato condannato
anche il farmacista che aveva spedito le ricette relative alla
fornitura di ossigeno gassoso.
Secondo la Corte dei Conti, lapporto del farmacista nellintera
vicenda si esauriva nel mancato controllo sulle consegne delle
bombole di ossigeno allassistito.
La sua partecipazione aveva assunto un aspetto più fattivo
con riferimento alla compilazione delle ricette.
Alcune di esse erano false in quanto le prescrizioni di ossigeno
gassoso erano state compilate con grafie diverse anche per ciò
che riguarda la firma del medico di medicina generale che era
ben conosciuta dal farmacista.
E ciò in quanto vi erano ricette vergate con una grafia
angolosa ed essenziale, riferibile al medico convenzionato,
mentre altre (la maggioranza) erano scritte con una grafia palesemente
diversa, più rotondeggiante, riferibili a persona senzaltro
diversa.
Da ciò, prosegue la Corte dei Conti, lovvia considerazione
di far supporre lesistenza di un accordo e di collaborazione
con il medico di medicina generale al fine di far coincidere
le cadenze temporali e le quantità di ossigeno da prescrivere
con le date delle minori consegne di bombole di ossigeno.
È logico ipotizzare che allassistito venissero
consegnate solo le ricette scritte dal medico, mentre quelle
redatte da persona diversa venivano consegnate direttamente
al farmacista o venivano ivi compilate su ricettari del medico
compiacente.