M.D. numero 36, 30 novembre 2005

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Come certificare l’idoneità alla guida dei ciclomotori

Le linee guida elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005)


N
eI decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (convertito in legge il 17 agosto 2005 n. 168) ha previsto l’obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida. Nella fase di prima applicazione è stato previsto un periodo, fino al 1 gennaio 2008, di deroga dall’obbligo di produzione della certificazione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici prescritti per il rilascio della patente A, compresa quella speciale, da parte dei medici pubblici individuati dal comma 2, art. 119 del Codice della strada su prescritto modello in bollo. Per tale periodo di deroga, riguardante veicoli di massa e velocità limitata, a garanzia di una generale tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, è prevista l’acquisizione da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria, che attesti l’assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative all’utilizzo del ciclomotore. Il sanitario che svolge funzioni di medico di medicina generale del Ssn, in ragione della diretta personale conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei propri assistiti, è stato individuato quale sanitario idoneo a poter certificare l’assenza di condizioni ostative in via di principio all’uso del ciclomotore.

La certificazione


Al fine di facilitare l’attività di certificazione da parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate le seguenti linee guida.
Il medico di medicina generale, nel rilasciare la certificazione dovrà tenere conto delle seguenti condizioni.
1. Limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti.
2. Constatare l’assenza di condizioni morbose che escludono in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato di idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della strada. Pertanto, al fine di potere certificare l’assenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e delle informazioni anamnestiche raccolte, il medico di medicina generale dovrà potere escludere la presenza delle seguenti condizioni:

  • presenza di deficit visivi ed uditivi, tali da risultare incompatibili con una guida sicura, comportando grave ipovisione o grave ipoacusia non correggibile;
  • presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori, risultino per la loro gravità incompatibili con la guida in sicurezza di tali mezzi;
  • presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
  • presenza di gravi malattie endocrine di entità tale da compromettere la sicurezza della guida;
  • presenza di postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico, di malattie del sistema nervoso centrale e periferico quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a disturbi miotonici, se in stato avanzato e con funzione degli arti compromessa in maniera tale da pregiudicare la sicurezza della guida impedendo l’uso dei comandi del mezzo;
  • presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali nell’ultimo biennio;
  • presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in atto, ritardo mentale grave, psicosi o turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida;
  • sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze capaci di compromettere l’idoneità alla guida;
  • presenza di gravi malattie del sangue, di gravità tale da risultare incompatibili con la guida in sicurezza
  • presenza di insufficienza renale grave non positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.

Qualora, a seguito di visita medica e dei dati anamnestici raccolti, venga riscontrata la presenza delle sopra richiamate condizioni non potrà essere espresso un giudizio positivo di idoneità alla guida, rientrando le stesse tra le condizioni invalidanti di esclusione previste dal Codice della strada, (ex Appendice II art. 320 del Regolamento attuativo DPR n. 495/92). Nel certificato dovrà essere riportato l’eventuale valutazione di non idoneità, sotto il profilo del pregiudizio per la sicurezza nella guida dei ciclomotori, al fine di consentire, nell’ambito delle condizioni generali di garanzia previste dal Codice della strada, la possibilità di ricorso alla Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.
Al solo fine pratico per il medico, quale utile supporto facoltativo per facilitare il rilascio del certificato, è stato predisposto un modello di scheda anamnestica, la cui compilazione e tenuta è da ritenere facoltativa.
In via puramente indicativa e con le medesime finalità sopra specificate, viene proposto lo schema di certificazione quale utile modello di riferimento.