
M.D.
numero 36, 30 novembre 2005
Documenti
Come certificare lidoneità alla
guida dei ciclomotori
Le linee guida elaborate dal Gruppo Tecnico istituito presso
il Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione,
con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005)
NeI
decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 (convertito in legge il
17 agosto 2005 n. 168) ha previsto lobbligo del conseguimento
del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
anche per i maggiorenni non titolari di patente di guida. Nella
fase di prima applicazione è stato previsto un periodo,
fino al 1 gennaio 2008, di deroga dallobbligo di produzione
della certificazione medica per laccertamento dei requisiti
psicofisici prescritti per il rilascio della patente A, compresa
quella speciale, da parte dei medici pubblici individuati dal
comma 2, art. 119 del Codice della strada su prescritto modello
in bollo. Per tale periodo di deroga, riguardante veicoli di
massa e velocità limitata, a garanzia di una generale
tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini,
è prevista lacquisizione da parte dei competenti
uffici della Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria,
che attesti lassenza di condizioni psicofisiche tali da
risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative allutilizzo
del ciclomotore. Il sanitario che svolge funzioni di medico
di medicina generale del Ssn, in ragione della diretta personale
conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei propri
assistiti, è stato individuato quale sanitario idoneo
a poter certificare lassenza di condizioni ostative in
via di principio alluso del ciclomotore.
La certificazione
Al fine di facilitare lattività di certificazione
da parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate
le seguenti linee guida.
Il medico di medicina generale, nel rilasciare la certificazione
dovrà tenere conto delle seguenti condizioni.
1. Limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti
in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni
anamnestiche e cliniche dei richiedenti.
2. Constatare lassenza di condizioni morbose che escludono
in via assoluta la possibilità di rilascio di certificato
di idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice
della strada. Pertanto, al fine di potere certificare lassenza
di condizioni psicofisiche di principio non ostative alluso
del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e delle
informazioni anamnestiche raccolte, il medico di medicina generale
dovrà potere escludere la presenza delle seguenti condizioni:
-
presenza
di deficit visivi ed uditivi, tali da risultare incompatibili
con una guida sicura, comportando grave ipovisione o grave
ipoacusia non correggibile;
-
presenza
di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai rischi e
pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori, risultino
per la loro gravità incompatibili con la guida in sicurezza
di tali mezzi;
-
presenza
di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari,
di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
-
presenza
di gravi malattie endocrine di entità tale da compromettere
la sicurezza della guida;
-
presenza
di postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso
centrale o periferico, di malattie del sistema nervoso centrale
e periferico quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia
grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia
muscolare e/o a disturbi miotonici, se in stato avanzato e
con funzione degli arti compromessa in maniera tale da pregiudicare
la sicurezza della guida impedendo luso dei comandi
del mezzo;
-
presenza
di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali nellultimo
biennio;
-
presenza
di malattie psichiche con turbe psichiche in atto, ritardo
mentale grave, psicosi o turbe della personalità, quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della
guida;
-
sussistenza
di stati attuali di dipendenza da alcol, stupefacenti o sostanze
psicotrope o da altre sostanze capaci di compromettere lidoneità
alla guida;
-
presenza
di gravi malattie del sangue, di gravità tale da risultare
incompatibili con la guida in sicurezza
-
presenza
di insufficienza renale grave non positivamente corretta a
seguito di trattamento dialitico o di trapianto.
Qualora,
a seguito di visita medica e dei dati anamnestici raccolti,
venga riscontrata la presenza delle sopra richiamate condizioni
non potrà essere espresso un giudizio positivo di idoneità
alla guida, rientrando le stesse tra le condizioni invalidanti
di esclusione previste dal Codice della strada, (ex Appendice
II art. 320 del Regolamento attuativo DPR n. 495/92). Nel certificato
dovrà essere riportato leventuale valutazione di
non idoneità, sotto il profilo del pregiudizio per la
sicurezza nella guida dei ciclomotori, al fine di consentire,
nellambito delle condizioni generali di garanzia previste
dal Codice della strada, la possibilità di ricorso alla
Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.
Al solo fine pratico per il medico, quale utile supporto facoltativo
per facilitare il rilascio del certificato, è stato predisposto
un modello di scheda anamnestica, la cui compilazione e tenuta
è da ritenere facoltativa.
In via puramente indicativa e con le medesime finalità
sopra specificate, viene proposto lo schema di certificazione
quale utile modello di riferimento.
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