M.D. numero 34, 16 novembre 2005

Legislazione
Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, Pordenone

La circolare del 2 settembre 2005 n. 4397/M350/M0T3 della Direzione Generale della Motorizzazione, dipendente dal Ministero dei Trasporti afferma che dal 1° ottobre 2005 i soggetti maggiorenni possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza sostenere un esame, a condizione che presentino un’apposita domanda all’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, corredata da un certificato medico di data non anteriore a sei mesi, che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A.
La legge n. 168/2005 prevede che fino al 1° gennaio 2008 la certificazione medica possa essere rilasciata da un medico di medicina generale che deve attestare il possesso del richiedente di “condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”.
Ciò significa che tale certificato medico può essere rilasciato dal Mmg in libera professione, dato che non rientra nei compiti gratuiti previsti dall’ACN 2005, oppure dai medici delle strutture pubbliche che sono già preposti a rilasciare certificati medici di idoneità alla guida.
Secondo il parere di alcune Direzioni sanitarie di Asl, il Mmg deve inviare direttamente alla commissione medica locale per il rilascio delle patenti i soggetti per i quali la stessa commissione abbia in precedenza già certificato la mancanza permanente dei requisiti psicofisici per il rilascio di qualsiasi patente, oltre ai soggetti alcolisti cronici, tossicodipendenti da sostanze stupefacenti, ipovedenti, ipoacusici, affetti da malattie invalidanti neurologiche, psichiatriche, cardiovascolari, renali, endocrinologiche come il diabete mellito in labile compenso, del sistema emopoietico.
Diverse Asl hanno interpellato il Ministero della Salute, finora però senza risposta, affinché fornisca ulteriori precisazioni su quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime per certificare l’idoneità e su quali sono i medici competenti a rilasciare la certificazione oltre ai medici di medicina generale.