M.D. numero 33, 9 novembre 2005

Proposte
Certificato di malattia: un'indicazione per agevolare il lavoro dei medici di famiglia
di Roberto Carlo Rossi e Stefano Nobili, Medici di medicina generale, Milano - SNAMI

I perché dell’iniziativa SNAMI affinché i Mmg possano redigere la certificazione non dal primo giorno, ma dal quarto giorno di malattia

L'
opportunità di suggerire la certificazione di malattia dal quarto giorno, rispetto alla richiesta e all’obbligo ai quali è sottoposto il medico di famiglia (MdF), ovvero dal primo giorno, nasce da alcune premesse e considerazioni. Come noto l’indennità di malattia “spetta per un periodo massimo di 180 giorni: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l’Inps a provvedere al pagamento” (cfr http://www.inps.it).
Da un’analisi della letteratura internazionale (effettuata su noti motori di ricerca specializzati quali Medline e simili) emerge con chiarezza che l’Italia e Malta sono probabilmente gli unici Paesi al mondo in cui si stila il certificato di malattia fin dal primo giorno di assenza dal lavoro (ma a Malta il certificato di malattia viene regolarmente stilato non solo dal MdF, ma anche da medici a ciò specificatamente incaricati o da medici privati).

Che succede negli altri Paesi?


Quei Paesi che sono passati dalla certificazione eseguita fin dal primo giorno di malattia a una certificazione dal quarto giorno in avanti non hanno avuto nessun aumento dell’assenteismo. In numerosi studi effettuati e in base alle esperienze pubblicate di medici che hanno lavorato e lavorano in Australia, Canada, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, ecc., i tipi di diagnosi, la lunghezza della prognosi e il numero di certificati stilati non sono connessi solamente con il tipo di malattia e con la sua gravità. Fanno variare questi parametri il tipo di status sociale del lavoratore, le condizioni socioeconomiche in cui vive la sua famiglia, da quanto tempo si conoscono medico e paziente, l’età del medico, il tipo di lavoro del paziente, il tipo di malattia patita indipendentemente dalla gravità riscontrata.

Dal nuovo ACN


Non vi è stata e non vi è una norma “contrattuale” specifica che obbliga il Mmg al rilascio del certificato di malattia fin dal primo giorno di assenza del lavoratore (art. 38 DPR 270/2000; art. 52 “nuovo” ACN per la Medicina Generale). Da ultimo va precisato che è copiosa la letteratura internazionale che documenta come l’accesso del paziente al medico anche per malattie a bassa morbilità abbia come frequente (e logico) risultato la prescrizione di farmaci e di presidi terapeutici. Fatte queste premesse, bisogna anche osservare che oggi, in molti Paesi, ci si interroga sulla validità e correttezza del certificato di malattia rilasciato dal MdF. In alcuni si conclude (in maniera a nostro avviso scorretta) che il certificato dovrebbe essere sostituito da semplici liste-malattia (a una determinata diagnosi corrisponde di solito un determinato numero di giorni di prognosi). In altri, più correttamente, si pensa che il certificato di malattia è e deve essere un’attività precipua del MdF.
Il certificato di malattia deve essere di regola stilato dal MdF poiché questi è l’unico professionista della salute che conosce approfonditamente il proprio paziente ed è quindi l’unico in grado di valutare se e quanto quel determinato processo patologico incide sulla capacità lavorativa specifica del singolo. È proprio per queste ragioni che un atto medico così importante non deve essere svilito. L’accesso allo studio del MdF per patologie che implicano un periodo di malattia inferiore ai quattro giorni è inutile da un punto di vista previdenziale, non ha nessun effetto positivo nel contenere l’assenteismo, può essere un motivo di aumento della spesa sanitaria, è sicuramente un aggravio di carattere burocratico per il medico che viene così indebitamente distratto dalla sua attività professionale.

La norma da modificare


Sembra quindi giunto il tempo di procedere a una revisione della normativa nei termini indicati.
Le Leggi che regolano la materia sono principalmente due: la legge 29 febbraio 1980, n. 33 e la legge 23 aprile 1981, n. 155. La nostra proposta è quella di modificare la legge 29.02.1980 n.33 con il provvedimento che segue (in neretto e corsivo la novità introdotta):
“Il comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente: «Art. 2. - Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa superiore a tre giorni, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell’art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni»”.