M.D.
numero 33, 9 novembre 2005
Proposte
Certificato di malattia: un'indicazione per
agevolare il lavoro dei medici di famiglia
di Roberto Carlo Rossi e Stefano Nobili, Medici di
medicina generale, Milano - SNAMI
I perché delliniziativa SNAMI affinché
i Mmg possano redigere la certificazione non dal primo giorno,
ma dal quarto giorno di malattia
L'opportunità
di suggerire la certificazione di malattia dal quarto giorno,
rispetto alla richiesta e allobbligo ai quali è
sottoposto il medico di famiglia (MdF), ovvero dal primo giorno,
nasce da alcune premesse e considerazioni. Come noto lindennità
di malattia spetta per un periodo massimo di 180 giorni:
i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre
dal quarto giorno di assenza è lInps a provvedere
al pagamento (cfr http://www.inps.it).
Da unanalisi della letteratura internazionale (effettuata
su noti motori di ricerca specializzati quali Medline e simili)
emerge con chiarezza che lItalia e Malta sono probabilmente
gli unici Paesi al mondo in cui si stila il certificato di malattia
fin dal primo giorno di assenza dal lavoro (ma a Malta il certificato
di malattia viene regolarmente stilato non solo dal MdF, ma
anche da medici a ciò specificatamente incaricati o da
medici privati).
Che succede negli altri Paesi?
Quei Paesi che sono passati dalla certificazione eseguita fin
dal primo giorno di malattia a una certificazione dal quarto
giorno in avanti non hanno avuto nessun aumento dellassenteismo.
In numerosi studi effettuati e in base alle esperienze pubblicate
di medici che hanno lavorato e lavorano in Australia, Canada,
Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, ecc.,
i tipi di diagnosi, la lunghezza della prognosi e il numero
di certificati stilati non sono connessi solamente con il tipo
di malattia e con la sua gravità. Fanno variare questi
parametri il tipo di status sociale del lavoratore, le condizioni
socioeconomiche in cui vive la sua famiglia, da quanto tempo
si conoscono medico e paziente, letà del medico,
il tipo di lavoro del paziente, il tipo di malattia patita indipendentemente
dalla gravità riscontrata.
Dal nuovo ACN
Non vi è stata e non vi è una norma contrattuale
specifica che obbliga il Mmg al rilascio del certificato di
malattia fin dal primo giorno di assenza del lavoratore (art.
38 DPR 270/2000; art. 52 nuovo ACN per la Medicina
Generale). Da ultimo va precisato che è copiosa la letteratura
internazionale che documenta come laccesso del paziente
al medico anche per malattie a bassa morbilità abbia
come frequente (e logico) risultato la prescrizione di farmaci
e di presidi terapeutici. Fatte queste premesse, bisogna anche
osservare che oggi, in molti Paesi, ci si interroga sulla validità
e correttezza del certificato di malattia rilasciato dal MdF.
In alcuni si conclude (in maniera a nostro avviso scorretta)
che il certificato dovrebbe essere sostituito da semplici liste-malattia
(a una determinata diagnosi corrisponde di solito un determinato
numero di giorni di prognosi). In altri, più correttamente,
si pensa che il certificato di malattia è e deve essere
unattività precipua del MdF.
Il certificato di malattia deve essere di regola stilato dal
MdF poiché questi è lunico professionista
della salute che conosce approfonditamente il proprio paziente
ed è quindi lunico in grado di valutare se e quanto
quel determinato processo patologico incide sulla capacità
lavorativa specifica del singolo. È proprio per queste
ragioni che un atto medico così importante non deve essere
svilito. Laccesso allo studio del MdF per patologie che
implicano un periodo di malattia inferiore ai quattro giorni
è inutile da un punto di vista previdenziale, non ha
nessun effetto positivo nel contenere lassenteismo, può
essere un motivo di aumento della spesa sanitaria, è
sicuramente un aggravio di carattere burocratico per il medico
che viene così indebitamente distratto dalla sua attività
professionale.
La norma da modificare
Sembra quindi giunto il tempo di procedere a una revisione della
normativa nei termini indicati.
Le Leggi che regolano la materia sono principalmente due: la
legge 29 febbraio 1980, n. 33 e la legge 23 aprile 1981, n.
155. La nostra proposta è quella di modificare la legge
29.02.1980 n.33 con il provvedimento che segue (in neretto e
corsivo la novità introdotta):
Il comma 1 dellart. 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente: «Art.
2. - Nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa superiore a tre giorni, il medico curante redige
in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di
diagnosi e lattestazione sullinizio e la durata
presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella
convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il
trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata
ai sensi dellart. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
e successive modificazioni e integrazioni».