M.D.
numero 32, 2 novembre 2005
Vox
Legis
Guardia medica e omissione d'atti dufficio
di Alfonso Marra, Magistrato, Milano
Per
la Cassazione il medico di continuità assistenziale (CA)
che ingiustificatamente interviene con ritardo commette il reato
di omissione di atti di ufficio, punito dallart. 328 comma
1° del CP (Cassazione, sezione 6 Penale sentenza n. 33018
del 3 settembre 2005). La vicenda di cui si è occupata
la Suprema Corte assume oggi una grande rilevanza in rapporto
a quanto sancito dal nuovo ACN per la medicina generale in merito
alléquipe territoriale che dovrà garantire
lassistenza al paziente 24 ore su 24. Léquipe
quindi verrà a sostituirsi alla guardia medica e i sanitari
che la costituiranno avranno gli stessi obblighi dei colleghi
prima operanti nella continuità assistenziale.
I fatti
Lepisodio della sentenza della Cassazione riguardava un
medico di CA che era stato avvisato alle 3.44 dal 118 di intervenire
con urgenza presso il domicilio di un paziente ottantenne in
preda a forti dolori addominali. Alle 4.30, visto che il medico
di CA non arrivava, il paziente era stato trasportato da un
vicino di casa in ospedale. Nel frattempo, sempre alla stessa
ora, il medico di CA avvisava il 118 che si stava recando sul
luogo della richiesta, ma era informato da un infermiere del
118 che il paziente era stato già soccorso e portato
in ospedale. Da ciò la decisione di depennare la visita.
Il giudizio di primo e secondo grado aveva riconosciuto la sua
penale responsabilità per il delitto di omissione in
atti di ufficio, ritenendo del tutto ingiustificato il ritardo,
decisione poi condivisa dalla Cassazione.
La sentenza
Precisa la Cassazione che i sanitari di CA, che hanno il compito
di garantire sul territorio un servizio di continuità
assistenziale, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale
perché dotati, nellespletamento dellattività
assistenziale, di poteri certificativi e autorizzativi.
Nellipotesi di chiamata inevasa (indebita e ingiustificata),
la Suprema Corte reputava che ciò possa costituire unomissione
di atti dufficio perché, in quanto pubblico ufficiale,
il medico di CA è tenuto a effettuare al più presto
gli interventi che siano richiesti direttamente dallutente
o dai suoi familiari.
La Cassazione osservava anche che se era vero che al medico
non si poteva negare il compito di valutare la necessità
di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli,
era anche vero che una tale discrezionalità avrebbe potuto
ben essere sindacata dal Giudice di merito sulla base degli
elementi di prova sottoposti al suo esame.
Per la Cassazione non erano condivisibili le giustificazioni
del medico, secondo cui lintervento richiesto non rivestiva
il carattere dellindifferibilità e dellurgenza;
non rientrava nel codice rosso di competenza, peraltro,
del 118 e non del medico di CA; inoltre il ritardo di 50 minuti
da parte del medico di CA era nei limiti previsti dallACN.
Le osservazioni della Suprema Corte
Questa tesi non è corretta secondo i Supremi Giudici
in quanto il medico di CA, quale pubblico ufficiale, ha il dovere
di non rifiutare indebitamente un atto del proprio
ufficio. E nel caso in esame sottolineavano che il medico non
aveva addotto le motivazioni in base alle quali egli non si
era potuto recare con immediatezza presso labitazione
del paziente.
In una precedente decisione (Cassazione sezione IV Penale sentenza
n. 9294 del 2 marzo 2004) la Suprema Corte aveva indicato i
criteri in base ai quali il rifiuto o il ritardo deve ritenersi
indebito: Non commette reato il medico della
guardia medica che, trovandosi da solo nel presidio - essendo
laltro medico impegnato in un diverso intervento - a cui
è richiesta una visita domiciliare urgente al fine di
praticare liniezione di un medicinale antipiretico e antibiotico
ad una paziente affetta da iperpiressia, si rifiuti di intervenire
opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica,
per seguire una prestazione di tipo infermieristico in un intervento
che pur di immediata necessità non era particolarmente
urgente.
La Cassazione ha praticamente escluso che nel comportamento
del medico sia ravvisabile lelemento materiale del reato
contestato (compimento di un atto relativo al ruolo pubblico
rivestito ) e in particolare che non vi fu un rifiuto illegittimo,
ma anzi del tutto legittimo in quanto esulava da una situazione
di urgenza ed emergenza.
Questultima sentenza appare pienamente condividibile anche
alla luce di quelle che sono le nuove disposizioni normative
inerenti al servizio di CA che non erano ancora in vigore allepoca
dei fatti. E ciò in quanto nellambito del sistema
di organizzazione dellemergenza sanitaria, regolato con
il DPR del 27 marzo 2002, rientrano anche i presidi di guardia
medica, definiti Continuità Assistenziale, regolamentati
dagli artt. 48 e 59 del DPR n. 270/2000.
A sua volta lart. 52 del detto DPR dispone: Il medico
di guardia medica che assicura la continuità assistenziale
deve essere presente allinizio del turno nella sede assegnatagli
e rimane a disposizione fino alla fine del turno per effettuare
gli interventi domiciliari e territoriali richiesti.
Resta fermo anche nella nuova normativa che lintervento
domiciliare dei detti sanitari è possibile solo nei casi
di urgenza e di emergenza.