M.D. numero 27, 28 settembre 2005

Filo diretto
La responsabilità per danno da prescrizione di farmaci
di Mauro Marin, Medico di medicina generale, esperto di problemi normativi

Una paziente di 44 anni, affetta da asma bronchiale con bronchiectasie predisponenti a infezioni broncopolmonari recidivanti, ha manifestato una neurite con monoparesi all’arto superiore destro e artromialgie in occasione di una riacutizzazione bronchiale, trattata dal medico curante con macrolidi, secondo linee guida validate, come già altre volte in passato. Durante il ricovero è stata posta la diagnosi di sindrome di Churg-Strauss, la monoparesi è regredita e sono residuate artromialgie trattate con steroidi e immunosopressori.
La paziente ha denunciato il medico attribuendo la sintomatologia insorta all’antibiotico, prescritto correttamente per indicazione clinica, dose e durata della terapia.

Lettera firmata

La sindrome di Churg-Strauss è una rara malattia autoimmune, che si presenta in tre fasi caratterizzate prima da asma bronchiale, poi da ipereosinofilia ematica con infiltrazione tessutale eosinofila polmonare e di altri organi, infine da una vasculite sistemica necrotizzante dei piccoli vasi con granulomatosi extra-vascolare.
La vasculite può insorgere anche dieci anni dopo l’esordio del primo attacco di asma bronchiale, provocando manifestazioni cliniche cutanee nel 70% dei casi (porpora, noduli, orticaria), neurologiche nel 66% (mononeuriti o polinevriti), gastrointestinali nel 60% (diarrea, emorragie), reumatologiche nel 50% (artromialgie), cardiovascolari nel 30% (ipertensione, miocarditi, tromboembolie).
I criteri diagnostici dell’American College of Reumatology richiedono il rilievo di asma bronchiale associato a eosinofilia ematica superiore al 10%, mononeurite o polineuropatia, infiltrati polmonari alla radiografia del torace, sinusite mascellare, presenza di eosinofili extravascolari all’esame bioptico di un vaso, per esempio da biopsia polmonare transbronchiale mediante broncoscopia.
Il 50% dei pazienti risponde alla terapia steroidea, mentre nei non responders si utilizzano in associazione anche immunosopressori come il methotrexato.
La causa della sindrome di Churg-Strauss è sconosciuta, sebbene la sua natura autoimmunitaria sia documentata dal riscontro di ANCA, anticorpi circolanti anti-citoplasma neutrofilo.

Rapporto di causalità


La responsabilità per danno da prescrizione di farmaci dipende dalla dimostrazione dell'evento lesivo, della condotta colposa del medico e del nesso di causalità tra la condotta (azione od omissione del medico) e l'evento lesivo (danno al paziente).
Nel giudizio civile per responsabilità extra-contrattuale ai sensi dell’art. 2043 del CC - come nel caso di danno da lesioni personali - l’onere della prova, ai sensi dell’art 2697 del CC, è a carico della parte che si ritiene lesa e che agisce in giudizio.
Ma da quanto esposto, si rileva che non esiste affatto un rapporto di causalità tra la prescrizione dell’antibiotico e la comparsa della vasculite, la quale rappresenta solo lo stadio successivo di una malattia pre-esistente in evoluzione naturale.

Valore della scheda tecnica dei farmaci


Va rilevato che il medico prescrive farmaci la cui sicurezza ed efficacia è garantita dal Ministero della Salute, che ne ha approvato la commercializzazione.
Inoltre, va rilevato che nella scheda tecnica dei macrolidi non viene riportata la sindrome di Churg-Strauss come possibile effetto collaterale di questa terapia.
Quindi, il medico che ha prescritto correttamente il farmaco per indicazione clinica e dose secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica ministeriale ha dimostrato una condotta diligente, priva di colpa e di responsabilità.
Anche nell’ipotesi, inverosimile data la diagnosi, che si cerchi un rapporto tra prescrizione del farmaco e comparsa della vasculite non ancora segnalata in scheda tecnica ministeriale tra gli effetti collaterali, la responsabilità in astratto ricadrebbe sul produttore del farmaco nell’ipotesi di farmaco imperfetto e non sul medico prescrittore.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 10.5.2001 in merito alla causa C 203/997, ha stabilito infatti che i danni provocati dall’uso di un farmaco prescritto correttamente devono essere risarciti da chi è responsabile della sua fabbricazione in quanto farmaco imperfetto, una volta dimostrato il nesso di causalità tra il danno subito e l’uso del medicinale, come prevede anche la direttiva europea n. 374/85/CEE.

Danno d’immagine


In assenza di un rapporto di causalità dimostrabile tra l’uso del farmaco e la patologia documentata, la paziente che imprudentemente avesse accusato il medico causandogli un ingiusto danno d’immagine risarcibile, può essere perseguita per le ipotesi di calunnia (art. 368 del CP) e anche di truffa (art. 640 del CP) nel caso che, con la piena consapevolezza della malattia e allo scopo illecito di ottenere un ingiusto profitto, avesse voluto attribuire alla condotta del medico un danno rappresentato invece solo dalla manifestazione successiva di una malattia pre-esistente in evoluzione naturale.