M.D. numero 27, 28 settembre 2005

Cronaca
Nuovo ricettario: la matrice dove la metto?
di Rebecca Lamini

Snami ha indirizzato una lettera pubblica alle istituzioni responsabili della messa a punto del disciplinare tecnico per la nuova ricetta del Ssn, denunciando l’aggravio burocratico e le responsabilità legate alla conservazione delle matrici da parte dei Mmg

I ministeri di Economia e Finanze e della Salute (insieme alla Ragioneria generale dello Stato, al Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute, alla Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici e alla Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del ministero della Salute) hanno licenziato il 18 maggio 2004 un DM dal tema il “Disciplinare Tecnico della Ricetta SSN e SASN”. Nell’allegato applicativo, al punto 3.3, si procede a descrivere le istruzioni per la compilazione e l’impiego della matrice.
Il testo specifica che per la matrice delle ricette inerenti al servizio assistenziale sanitario naviganti (SASN) risulta obbligatorio inserire, da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell’assistito, quali: nome e cognome dell’assistito, numero di tessera d’assistenza SASN, codice fiscale, società di navigazione, diagnosi e prescrizione. Rispetto alla matrice delle ricette del Ssn è, invece, definita “facoltà” del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata”. La matrice, però, deve rimanere in carico al medico prescrittore.
Il problema è stato sollevato pubblicamente dallo Snami che, in una lettera pubblica indirizzata alle istituzioni responsabili del disciplinare, ha riferito delle “numerose lamentele” giunte alla propria organizzazione sindacale circa l’aggravio burocratico e alle responsabilità legate alla conservazione delle matrici.

Risposte regionali


Alcune Regioni hanno già tentato di porre rimedio alla difficoltà manifestata dai Mmg di conservare mucchi di matrici per un tempo indefinito in maniera ordinata e accessibile per ogni eventuale controllo successivo. La Regione Lombardia, per esempio, con la circolare del 5 luglio 2005 (prot. HI.2005.0032866) ha tentato di interpretare la disposizione modificandola in maniera lievemente meno restrittiva, limitando a “soli” cinque anni l’obbligo della conservazione della matrice del ricettario del Ssn. Ma se cambia la durata della conservazione, e di conseguenza l’entità della carta da conservare, non è per questo che i Mmg si sentano più alleggeriti. Lo Snami rivendica la propria autorevolezza in materia di pratica professionale e ricorda di avere “chiesto più volte invano di essere ascoltato prima che si arrivasse alla redazione dei disciplinari tecnici per la realizzazione del ricettario del Ssn”. L’unico spazio rimasto, al momento, è quello di un’azione pubblica di informazione e di protesta.

Il vecchio e il nuovo ordinamento


La consuetudine legata al vecchio ricettario in passato prevedeva che le matrici dei ricettari usati dai soggetti prescrittori venissero sempre ritirate dalle ASL/USSL/AUSL. Il materiale del quale stiamo parlando è sicuramente di entità rilevante: con un calcolo “a spanna” Snami ha quantificato che un medico con un carico di 1.500 pazienti “produce” ogni anno almeno 300 blocchetti di matrici (che diventano 1.500 in cinque anni, 3.000 in dieci anni).
Ma ci sono anche ragioni, non esclusivamente quantitative, che suggeriscono l’impossibilità, o addirittura l’inutilità della conservazione delle matrici:
• ogni soggetto prescrittore, all’atto del ritiro dei ricettari, appone già il proprio nome e cognome e numero di codice su un’apposita ricevuta che viene poi consegnata all’Asl;
• ogni ricetta è timbrata e firmata da un medico la cui identificabilità è sempre possibile per la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Autorità;
• la compilazione delle matrici delle ricette del Ssn è facoltativa, ma tale opportunità non viene praticamente mai utilizzata dai soggetti prescrittori.

Art. 50: La Convenzione su assistenza farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite
dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8, comma 10,
della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni
e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga
non necessaria la visita del paziente.
3. Nell'ambito degli Accordi regionali possono essere concordate sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa
la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti
dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire
una migliore raccolta dei dati.
4. Il medico è tenuto alla compilazione della ricetta secondo le norme
di legge vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto, o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con accordi regionali.
5. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte
del medico di assistenza primaria alla Azienda.
L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento sono disposti
dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla regione.
6. La prescrizione farmaceutica è di norma erogata dal Mmg, salvo quanto previsto dalle norme regionali ai sensi dell’art. 50 della legge 326/2003.
7. La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del SSN può essere effettuata solo nei confronti dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di medicina generale.

Anche l’informatizzazione gioca a sfavore della nuova richiesta: nonostante la necessità espressa a tutti i livelli da parte dei decisori politici di spingere verso l’introduzione di quanti più possibili strumenti informatici integrati per la gestione dei pazienti, dello studio e degli atti relativi alla pratica medica, è evidente che è materialmente impossibile stampare sulle matrici per quei Mmg che utilizzano lo strumento informatico per prescrivere.
Senza dimenticare che l’incombenza della conservazione delle matrici non è stata prevista, né lo è stata mai in precedenza, tra quei compiti del Mmg che la Convenzione per la medicina generale in vigore stabilisce per esteso all’art. 50 dell’ultimo testo e all’art. 36 dell’accordo precedente (DPR 270/2000).

Rischi e proteste


Snami fa emergere dall’analisi del contesto del nuovo provvedimento “l’assoluta inutilità/dannosità dell’emarginata disposizione, che, di fatto, ha come unico portato quello di imporre al medico prescrittore un ulteriore carico burocratico e un ulteriore compito di carattere non medico, sottraendo ancora risorse all’attività di prevenzione, diagnosi e cura dei propri pazienti”, nonostante il dichiarato obiettivo delle politiche pubbliche sia, in ambito sanitario, lo snellimento burocratico.
Oltre a richiedere un incontro urgente per uscire dall’empasse, il sindacato dichiara di confidare che le “Autorità in indirizzo sapranno celermente modificare le proprie disposizioni in maniera tale da eliminare almeno questo ulteriore aggravio per l’attività professionale del medico”. Sullo sfondo rimangono le condanne annunciate dalle pagine dei quotidiani per tanti Mmg negli ultimi due anni, e poi respinte per inconsistenza dalla magistratura. Quanti Mmg potrebbero essere sottoposti ad altre indagini “fantasma” per l’impossibilità materiale di dare corso a questa ennesima trappola burocratica? Si rimane in attesa di piccoli segnali di buon senso.