M.D.
numero 27, 28 settembre 2005
Cronaca
Nuovo ricettario: la matrice dove la metto?
di Rebecca Lamini
Snami ha indirizzato una lettera pubblica alle istituzioni
responsabili della messa a punto del disciplinare tecnico per
la nuova ricetta del Ssn, denunciando laggravio burocratico
e le responsabilità legate alla conservazione delle matrici
da parte dei Mmg
I
ministeri di Economia e Finanze e della Salute (insieme alla
Ragioneria generale dello Stato, al Dipartimento della Qualità
del Ministero della Salute, alla Direzione Generale dei Farmaci
e dei Dispositivi Medici e alla Direzione Generale della Comunicazione
e Relazioni Istituzionali del ministero della Salute) hanno
licenziato il 18 maggio 2004 un DM dal tema il Disciplinare
Tecnico della Ricetta SSN e SASN. Nellallegato applicativo,
al punto 3.3, si procede a descrivere le istruzioni per la compilazione
e limpiego della matrice.
Il testo specifica che per la matrice delle ricette inerenti
al servizio assistenziale sanitario naviganti (SASN) risulta
obbligatorio inserire, da parte del medico prescrittore, oltre
ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta anche le
informazioni relative alla condizione di imbarco dellassistito,
quali: nome e cognome dellassistito, numero di tessera
dassistenza SASN, codice fiscale, società di navigazione,
diagnosi e prescrizione. Rispetto alla matrice delle ricette
del Ssn è, invece, definita facoltà
del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice
fiscale, lindirizzo nonché la diagnosi riferita
alla ricetta rilasciata. La matrice, però, deve
rimanere in carico al medico prescrittore.
Il problema è stato sollevato pubblicamente dallo Snami
che, in una lettera pubblica indirizzata alle istituzioni responsabili
del disciplinare, ha riferito delle numerose lamentele
giunte alla propria organizzazione sindacale circa laggravio
burocratico e alle responsabilità legate alla conservazione
delle matrici.
Risposte regionali
Alcune Regioni hanno già tentato di porre rimedio alla
difficoltà manifestata dai Mmg di conservare mucchi di
matrici per un tempo indefinito in maniera ordinata e accessibile
per ogni eventuale controllo successivo. La Regione Lombardia,
per esempio, con la circolare del 5 luglio 2005 (prot. HI.2005.0032866)
ha tentato di interpretare la disposizione modificandola in
maniera lievemente meno restrittiva, limitando a soli
cinque anni lobbligo della conservazione della matrice
del ricettario del Ssn. Ma se cambia la durata della conservazione,
e di conseguenza lentità della carta da conservare,
non è per questo che i Mmg si sentano più alleggeriti.
Lo Snami rivendica la propria autorevolezza in materia di pratica
professionale e ricorda di avere chiesto più volte
invano di essere ascoltato prima che si arrivasse alla redazione
dei disciplinari tecnici per la realizzazione del ricettario
del Ssn. Lunico spazio rimasto, al momento, è
quello di unazione pubblica di informazione e di protesta.
Il vecchio e il nuovo ordinamento
La consuetudine legata al vecchio ricettario in passato prevedeva
che le matrici dei ricettari usati dai soggetti prescrittori
venissero sempre ritirate dalle ASL/USSL/AUSL. Il materiale
del quale stiamo parlando è sicuramente di entità
rilevante: con un calcolo a spanna Snami ha quantificato
che un medico con un carico di 1.500 pazienti produce
ogni anno almeno 300 blocchetti di matrici (che diventano 1.500
in cinque anni, 3.000 in dieci anni).
Ma ci sono anche ragioni, non esclusivamente quantitative, che
suggeriscono limpossibilità, o addirittura linutilità
della conservazione delle matrici:
ogni soggetto prescrittore, allatto del ritiro
dei ricettari, appone già il proprio nome e cognome e
numero di codice su unapposita ricevuta che viene poi
consegnata allAsl;
ogni ricetta è timbrata e firmata da un medico
la cui identificabilità è sempre possibile per
la Pubblica Amministrazione e la Pubblica Autorità;
la compilazione delle matrici delle ricette del Ssn è
facoltativa, ma tale opportunità non viene praticamente
mai utilizzata dai soggetti prescrittori.
Art.
50: La Convenzione su assistenza farmaceutica e modulario
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1.
La prescrizione di medicinali avviene, per qualità
e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità
stabilite
dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico
nazionale, così come riclassificato dall'art. 8,
comma 10,
della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni
e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione
farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo
giudizio, ritenga
non necessaria la visita del paziente.
3. Nell'ambito degli Accordi regionali possono essere concordate
sperimentazioni riguardanti modalità e procedure,
compresa
la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della
normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire
gli adempimenti
dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che
a consentire
una migliore raccolta dei dati.
4. Il medico è tenuto alla compilazione della ricetta
secondo le norme
di legge vigenti. Eventuali particolari modalità
di annotazione del diritto, o meno, all'esenzione e di quant'altro
necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione
dei dati, sono definite con accordi regionali.
5. La necessità della erogazione di presidi, siringhe
e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta
una volta all'anno da parte
del medico di assistenza primaria alla Azienda.
L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento sono
disposti
dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate
dalla regione.
6. La prescrizione farmaceutica è di norma erogata
dal Mmg, salvo quanto previsto dalle norme regionali ai
sensi dellart. 50 della legge 326/2003.
7. La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario
del SSN può essere effettuata solo nei confronti
dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il
diritto di scelta del medico di medicina generale. |
Anche
linformatizzazione gioca a sfavore della nuova richiesta:
nonostante la necessità espressa a tutti i livelli da
parte dei decisori politici di spingere verso lintroduzione
di quanti più possibili strumenti informatici integrati
per la gestione dei pazienti, dello studio e degli atti relativi
alla pratica medica, è evidente che è materialmente
impossibile stampare sulle matrici per quei Mmg che utilizzano
lo strumento informatico per prescrivere.
Senza dimenticare che lincombenza della conservazione
delle matrici non è stata prevista, né lo è
stata mai in precedenza, tra quei compiti del Mmg che la Convenzione
per la medicina generale in vigore stabilisce per esteso allart.
50 dellultimo testo e allart. 36 dellaccordo
precedente (DPR 270/2000).
Rischi e proteste
Snami fa emergere dallanalisi del contesto del nuovo provvedimento
lassoluta inutilità/dannosità dellemarginata
disposizione, che, di fatto, ha come unico portato quello di
imporre al medico prescrittore un ulteriore carico burocratico
e un ulteriore compito di carattere non medico, sottraendo ancora
risorse allattività di prevenzione, diagnosi e
cura dei propri pazienti, nonostante il dichiarato obiettivo
delle politiche pubbliche sia, in ambito sanitario, lo snellimento
burocratico.
Oltre a richiedere un incontro urgente per uscire dallempasse,
il sindacato dichiara di confidare che le Autorità
in indirizzo sapranno celermente modificare le proprie disposizioni
in maniera tale da eliminare almeno questo ulteriore aggravio
per lattività professionale del medico. Sullo
sfondo rimangono le condanne annunciate dalle pagine dei quotidiani
per tanti Mmg negli ultimi due anni, e poi respinte per inconsistenza
dalla magistratura. Quanti Mmg potrebbero essere sottoposti
ad altre indagini fantasma per limpossibilità
materiale di dare corso a questa ennesima trappola burocratica?
Si rimane in attesa di piccoli segnali di buon senso.
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