M.D.
numero 24, 29 giugno 2005
Contrappunto
I miglioramenti normativi del nuovo ACN
di
Federico Torregiani - Medico di medicina generale, Alessandria
- Fimmg
La nuova convenzione per la medicina generale è ormai
operativa da quasi tre mesi: è allora preferibile abbandonare
le inutili polemiche per lasciare spazio alle opportunità
di lavoro che il nuovo accordo permetterà di concertare
a livello regionale.
In questi mesi alcune
forze sindacali hanno fatto di tutto per cercare di frenare
ciò che i Mmg aspettano ormai da più di 4 anni.
Hanno fatto la voce grossa, cercando di dare limpressione
di rappresentare più di quanto realmente contano allinterno
della categoria.
Si è cercato di confondere ladesione obbligatoria
ad obiettivi concordati e condivisi con la parte pubblica (non
è forse obbligatorio anche oggi rispettare gli accordi
regionali?) con il mancato raggiungimento di ipotetici obiettivi
imposti dalle Asl oppure di disegnare come obbligatorie sperimentazioni
quali le UTAP, che nasceranno solo se concordate con le parti
sindacali e sulla base di una partecipazione volontaria dei
medici.
Che dire poi del tentativo di attribuire al dettato convenzionale
limpossibilità, da parte del Mmg, di iscriversi
ad una scuola di specialità, o lobbligatorietà
alla trasmissione telematica dei certificati INPS, legati luno
ad una legge dello Stato già esistente e laltro
a un eventuale accordo che finora è ben lungi dal vedere
la luce?
Si è addirittura affermato che con il nuovo ACN si guadagnerà
meno di prima. Eppure molto presto ogni medico di famiglia sarà
in grado di fare i confronti con il vecchio D.P.R. 270/00 e
valutare se corrisponde a verità il fatto che non esiste
contratto recentemente approvato per il pubblico impiego con
aumenti contrattuali superiori ai nostri.
Sembra quindi opportuno che finalmente tutti i Mmg conoscano,
anche senza leggere con grande attenzione il dettato convenzionale,
quali siano i reali cambiamenti e, soprattutto, le garanzie
e i miglioramenti normativi introdotti, per fare in modo che
la conoscenza dei propri diritti possa servire a stimolare le
Asl ad adeguarsi al nuovo ACN. Anche questaccordo, come
tutti i frutti del lavoro di concertazione, presenta alcune
criticità, ma i sindacati che lhanno sottoscritto
si sono impegnati a risolverle predisponendo già adeguate
soluzioni.
In questa fase che ci separa dalla riapertura delle trattative,
prevista per fine anno, ci sarà comunque di supporto
la SISAC, organismo deputato ad emanare disposizioni applicative
su eventuali punti controversi o contenziosi con le Asl.
Le novità salienti in 14 punti
I quattordici punti evidenziati di seguito, oltre a caratterizzare
i passaggi salienti del nuovo ACN, vogliono essere anche una
risposta al dodecalogo insincero diffuso dallo SNAMI,
con allegata la scheda per il referendum sulla Convenzione che
da tutti verrà ricordato come lunico referendum
con una sola possibilità di risposta.
1. Le scelte effettuate dai cittadini extracomunitari e dai
non residenti non concorrono più alla determinazione
del massimale (art. 39, comma 11). Rispetto al vecchio ACN il
medico ha la possibilità di arrivare al massimale con
le sole scelte a tempo indeterminato, con minore rischio di
perdite economiche.
2. La scelta effettuata dai cittadini extracomunitari è
automaticamente rinnovata alla scadenza, anche nelle more del
rinnovo del permesso di soggiorno (art. 40, comma 5).
In precedenza le Asl cancellavano dagli elenchi questi cittadini
alla scadenza del periodo di assistenza, e li riattribuivano
al medico solo quando questi si recavano allo sportello per
riconfermare la scelta con il permesso rinnovato. Questo passaggio
si traduceva in una perdita economica che per molti medici,
soprattutto in alcune zone dItalia, era piuttosto consistente.
3. Le scelte effettuate dai genitori dei minori tra 0 e 6 anni
non concorrono più alla determinazione del massimale
(art. 39, comma 12). Nelle zone in cui non vi era il pediatra,
i bambini infraseienni potevano venire attribuiti al medico
di famiglia, concorrendo alla determinazione del massimale.
In caso di arrivo in zona di un pediatra, essi venivano automaticamente
cancellati dalle liste del Mmg che nel frattempo, se massimalista,
non aveva potuto censire altre scelte.
4. Il cittadino non deve cambiare medico se passa da un Comune
o da un distretto allaltro nella stessa Asl, e la revoca
si applica solo in presenza di una nuova scelta in favore di
altro medico, con decorrenza dalla data di questultima
(art. 42, comma 8). Fino ad oggi le Asl revocavano queste scelte
al medico non appena venivano a conoscenza dello spostamento
di residenza e lo facevano a partire dalla data burocratica
dello stesso, antecedente anche di molti mesi al trasferimento
effettivo. Se poi questi cittadini, spesso ignari del fatto,
non facevano una nuova scelta del medico, le Asl non versavano
a nessuno la relativa quota capitaria.
5. Non è più obbligatorio detenere, nellambito
territoriale di convenzionamento, la residenza anagrafica, ma
è sufficiente eleggervi il domicilio. Analogamente, non
è più obbligatorio trasferire liscrizione
allOrdine dei Medici della provincia nella quale si è
convenzionati a quella di residenza, ma semplicemente comunicare
allAsl lOrdine professionale provinciale al quale
si è iscritti (art. 35, comma 3). La riscrittura di questarticolo
viene incontro alle tante richieste in tal senso che ci sono
pervenute dalla categoria. Consentirà, infatti, a molti
colleghi di risparmare soldi nellaffitto o addirittura
nellacquisto di case.
6. In occasione di sciopero della categoria, verrà comunque
pagata ai medici di medicina generale una percentuale del compenso
(art. 31, comma 14). Viene finalmente tenuto conto del fatto
che il medico, anche in caso di sciopero, è tenuto in
ogni caso ad effettuare le prestazioni professionali indispensabili
che come tali devono essere remunerate.
7. Viene istituzionalizzato il periodo di riposo per ristoro
psico-fisico del medico di famiglia, non presente nella precedente
Convenzione (art. 18, comma 5). A tale periodo di 5 settimane,
che deve essere motivato, andrà comunque aggiunta la
possibilità di ulteriori periodi di assenza non motivata
dallattività convenzionale, per complessive 19
settimane nel corso dellanno, così come previsto
dal comma 16 dellart. 37 (ex-art. 23, comma 8, del D.P.R.
270/2000).
8. Non sarà più possibile che alcune Regioni siano
inadempienti nella stipula degli Accordi regionali. Le Regioni
che entro il 2005 non avranno stipulato Accordi regionali, saranno
convocate a livello nazionale per la conclusione della trattativa
da parte della SISAC e delle organizzazioni sindacali firmatarie
dellACN (art. 10, commi 2 e 3). Se lAccordo non
dovesse venire recepito dalla Regione, la parte variabile del
compenso verrebbe comunque erogata ai medici. Se laccordo,
invece, non dovesse essere accettato dai sindacati, la parte
variabile del compenso verrebbe invece congelata in un fondo
inalienabile (quindi comunque spettante ai medici) ed erogata
dopo lAccordo regionale.
9. Per lesame delle sanzioni disciplinari in carico ai
Mmg viene istituita una Commissione paritetica, finalmente permanente
e del tutto gratuita, denominata Collegio arbitrale.
Ne fanno parte 3 componenti di parte medica, di cui 1 designato
dallOrdine dei Medici con funzioni di vicepresidente (art.
30). Grazie a questa riscrittura, non ci saranno più
medici che eviteranno di ricorrere allarbitrato convenzionale
al fine di non incorrere in danni economici maggiori rispetto
a quelli da cui si vuol sfuggire.
La novità di rilievo sono comunque costituite dal fatto
che:
il procedimento disciplinare deve essere definito entro
180 giorni dal suo avvio formale, trascorsi i quali comunque
si esaurisce;
gli effetti delle sanzioni disciplinari decadono trascorsi
un anno dalla loro irrogazione per quelle non onerose, e dopo
due anni per quelle onerose;
le violazioni e le infrazioni cadono in prescrizione
dopo 5 anni dalla loro irrogazione.
10. Viene finalmente previsto che lassistenza nelle località
turistiche possa essere effettuata dai medici convenzionati
per la medicina generale (di tutte le aree), sulla base del
pagamento da parte del cittadino delle tariffe previste per
le visite occasionali (art. 32). Anche in questo caso si è
venuti incontro alle richieste pervenute dai medici di famiglia
di molte zone turistiche, fino ad oggi tagliati fuori dalla
possibilità di un sensibile incremento economico.
11. Lonorario spettante al medico sostituto è calcolato
nella misura del 70% della quota capitaria (alleg. C, comma
2). Non sarà pertanto più possibile che la sostituzione
per un medico massimalista possa superare i 112 euro al giorno.
In caso di sostituzioni superiori ai 30 giorni, sia il sostituto
sia il medico sostituito riceveranno dalle Asl ognuno la loro
parte, direttamente, e senza dover procedere a successivi conguagli.
12. Cade lincompatibilità del pensionamento per
gli ex medici condotti (art. 17, comma 2, lettera f). Viene
salvaguardato il diritto dei medici di famiglia che abbiano
anche un altro rapporto di lavoro, e dal quale vadano in pensione,
a mantenere la Convenzione. Nel precedente ACN questo diritto
non era esplicitamente tutelato.
13. Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi
di infortunio e malattia con residua invalidità permanente
e/o inabilità allesercizio dellattività
professionale, è prevista la costituzione di un fondo
da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni (art.
60, comma 4). Tale onere è quantificato nella misura
dello 0,36% della quota capitaria e verrà versato in
un fondo alimentato volontariamente.
14. Si è arrivati alla riscrittura del calcolo degli
emolumenti dei medici di famiglia, con aumenti contrattuali
che a regime andranno da un minimo del 9% ad un massimo che
può essere superiore al 14%.
Attraverso ciò si è ottenuto:
la trasformazione dellanzianità in assegno
ad personam inalienabile, con conservazione del monte
risorse nel tempo;
il 100% del nuovo compenso viene negoziato a livello
nazionale. Il 19% potrà essere rinegoziato a livello
regionale, ma il dato nazionale sarà in ogni caso assunto
come retribuzione minima.