M.D. numero 24, 29 giugno 2005

Contrappunto
I miglioramenti normativi del nuovo ACN
di Federico Torregiani - Medico di medicina generale, Alessandria - Fimmg

La nuova convenzione per la medicina generale è ormai operativa da quasi tre mesi: è allora preferibile abbandonare le inutili polemiche per lasciare spazio alle opportunità di lavoro che il nuovo accordo permetterà di concertare a livello regionale.

In questi mesi alcune forze sindacali hanno fatto di tutto per cercare di frenare ciò che i Mmg aspettano ormai da più di 4 anni. Hanno fatto la voce grossa, cercando di dare l’impressione di rappresentare più di quanto realmente contano all’interno della categoria.
Si è cercato di confondere l’adesione obbligatoria ad obiettivi concordati e condivisi con la parte pubblica (non è forse obbligatorio anche oggi rispettare gli accordi regionali?) con il mancato raggiungimento di ipotetici obiettivi imposti dalle Asl oppure di disegnare come obbligatorie sperimentazioni quali le UTAP, che nasceranno solo se concordate con le parti sindacali e sulla base di una partecipazione volontaria dei medici.
Che dire poi del tentativo di attribuire al dettato convenzionale l’impossibilità, da parte del Mmg, di iscriversi ad una scuola di specialità, o l’obbligatorietà alla trasmissione telematica dei certificati INPS, legati l’uno ad una legge dello Stato già esistente e l’altro a un eventuale accordo che finora è ben lungi dal vedere la luce?
Si è addirittura affermato che con il nuovo ACN si guadagnerà meno di prima. Eppure molto presto ogni medico di famiglia sarà in grado di fare i confronti con il vecchio D.P.R. 270/00 e valutare se corrisponde a verità il fatto che non esiste contratto recentemente approvato per il pubblico impiego con aumenti contrattuali superiori ai nostri.
Sembra quindi opportuno che finalmente tutti i Mmg conoscano, anche senza leggere con grande attenzione il dettato convenzionale, quali siano i reali cambiamenti e, soprattutto, le garanzie e i miglioramenti normativi introdotti, per fare in modo che la conoscenza dei propri diritti possa servire a stimolare le Asl ad adeguarsi al nuovo ACN. Anche quest’accordo, come tutti i frutti del lavoro di concertazione, presenta alcune criticità, ma i sindacati che l’hanno sottoscritto si sono impegnati a risolverle predisponendo già adeguate soluzioni.
In questa fase che ci separa dalla riapertura delle trattative, prevista per fine anno, ci sarà comunque di supporto la SISAC, organismo deputato ad emanare disposizioni applicative su eventuali punti controversi o contenziosi con le Asl.

Le novità salienti in 14 punti


I quattordici punti evidenziati di seguito, oltre a caratterizzare i passaggi salienti del nuovo ACN, vogliono essere anche una risposta al “dodecalogo insincero” diffuso dallo SNAMI, con allegata la scheda per il referendum sulla Convenzione che da tutti verrà ricordato come l’unico referendum con una sola possibilità di risposta.
1. Le scelte effettuate dai cittadini extracomunitari e dai non residenti non concorrono più alla determinazione del massimale (art. 39, comma 11). Rispetto al vecchio ACN il medico ha la possibilità di arrivare al massimale con le sole scelte a tempo indeterminato, con minore rischio di perdite economiche.
2. La scelta effettuata dai cittadini extracomunitari è automaticamente rinnovata alla scadenza, anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 40, comma 5).
In precedenza le Asl cancellavano dagli elenchi questi cittadini alla scadenza del periodo di assistenza, e li riattribuivano al medico solo quando questi si recavano allo sportello per riconfermare la scelta con il permesso rinnovato. Questo passaggio si traduceva in una perdita economica che per molti medici, soprattutto in alcune zone d’Italia, era piuttosto consistente.
3. Le scelte effettuate dai genitori dei minori tra 0 e 6 anni non concorrono più alla determinazione del massimale (art. 39, comma 12). Nelle zone in cui non vi era il pediatra, i bambini infraseienni potevano venire attribuiti al medico di famiglia, concorrendo alla determinazione del massimale. In caso di arrivo in zona di un pediatra, essi venivano automaticamente cancellati dalle liste del Mmg che nel frattempo, se massimalista, non aveva potuto censire altre scelte.
4. Il cittadino non deve cambiare medico se passa da un Comune o da un distretto all’altro nella stessa Asl, e la revoca si applica solo in presenza di una nuova scelta in favore di altro medico, con decorrenza dalla data di quest’ultima (art. 42, comma 8). Fino ad oggi le Asl revocavano queste scelte al medico non appena venivano a conoscenza dello spostamento di residenza e lo facevano a partire dalla data burocratica dello stesso, antecedente anche di molti mesi al trasferimento effettivo. Se poi questi cittadini, spesso ignari del fatto, non facevano una nuova scelta del medico, le Asl non versavano a nessuno la relativa quota capitaria.
5. Non è più obbligatorio detenere, nell’ambito territoriale di convenzionamento, la residenza anagrafica, ma è sufficiente eleggervi il domicilio. Analogamente, non è più obbligatorio trasferire l’iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia nella quale si è convenzionati a quella di residenza, ma semplicemente comunicare all’Asl l’Ordine professionale provinciale al quale si è iscritti (art. 35, comma 3). La riscrittura di quest’articolo viene incontro alle tante richieste in tal senso che ci sono pervenute dalla categoria. Consentirà, infatti, a molti colleghi di risparmare soldi nell’affitto o addirittura nell’acquisto di case.
6. In occasione di sciopero della categoria, verrà comunque pagata ai medici di medicina generale una percentuale del compenso (art. 31, comma 14). Viene finalmente tenuto conto del fatto che il medico, anche in caso di sciopero, è tenuto in ogni caso ad effettuare le prestazioni professionali indispensabili che come tali devono essere remunerate.
7. Viene istituzionalizzato il periodo di riposo per ristoro psico-fisico del medico di famiglia, non presente nella precedente Convenzione (art. 18, comma 5). A tale periodo di 5 settimane, che deve essere motivato, andrà comunque aggiunta la possibilità di ulteriori periodi di assenza non motivata dall’attività convenzionale, per complessive 19 settimane nel corso dell’anno, così come previsto dal comma 16 dell’art. 37 (ex-art. 23, comma 8, del D.P.R. 270/2000).
8. Non sarà più possibile che alcune Regioni siano inadempienti nella stipula degli Accordi regionali. Le Regioni che entro il 2005 non avranno stipulato Accordi regionali, saranno convocate a livello nazionale per la conclusione della trattativa da parte della SISAC e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACN (art. 10, commi 2 e 3). Se l’Accordo non dovesse venire recepito dalla Regione, la parte variabile del compenso verrebbe comunque erogata ai medici. Se l’accordo, invece, non dovesse essere accettato dai sindacati, la parte variabile del compenso verrebbe invece congelata in un fondo inalienabile (quindi comunque spettante ai medici) ed erogata dopo l’Accordo regionale.
9. Per l’esame delle sanzioni disciplinari in carico ai Mmg viene istituita una Commissione paritetica, finalmente permanente e del tutto gratuita, denominata Collegio arbitrale.
Ne fanno parte 3 componenti di parte medica, di cui 1 designato dall’Ordine dei Medici con funzioni di vicepresidente (art. 30). Grazie a questa riscrittura, non ci saranno più medici che eviteranno di ricorrere all’arbitrato convenzionale al fine di non incorrere in danni economici maggiori rispetto a quelli da cui si vuol sfuggire.
La novità di rilievo sono comunque costituite dal fatto che:
• il procedimento disciplinare deve essere definito entro 180 giorni dal suo avvio formale, trascorsi i quali comunque si esaurisce;
• gli effetti delle sanzioni disciplinari decadono trascorsi un anno dalla loro irrogazione per quelle non onerose, e dopo due anni per quelle onerose;
• le violazioni e le infrazioni cadono in prescrizione dopo 5 anni dalla loro irrogazione.
10. Viene finalmente previsto che l’assistenza nelle località turistiche possa essere effettuata dai medici convenzionati per la medicina generale (di tutte le aree), sulla base del pagamento da parte del cittadino delle tariffe previste per le visite occasionali (art. 32). Anche in questo caso si è venuti incontro alle richieste pervenute dai medici di famiglia di molte zone turistiche, fino ad oggi tagliati fuori dalla possibilità di un sensibile incremento economico.
11. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato nella misura del 70% della quota capitaria (alleg. C, comma 2). Non sarà pertanto più possibile che la sostituzione per un medico massimalista possa superare i 112 euro al giorno. In caso di sostituzioni superiori ai 30 giorni, sia il sostituto sia il medico sostituito riceveranno dalle Asl ognuno la loro parte, direttamente, e senza dover procedere a successivi conguagli.
12. Cade l’incompatibilità del pensionamento per gli ex medici condotti (art. 17, comma 2, lettera f). Viene salvaguardato il diritto dei medici di famiglia che abbiano anche un altro rapporto di lavoro, e dal quale vadano in pensione, a mantenere la Convenzione. Nel precedente ACN questo diritto non era esplicitamente tutelato.
13. Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di infortunio e malattia con residua invalidità permanente e/o inabilità all’esercizio dell’attività professionale, è prevista la costituzione di un fondo da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni (art. 60, comma 4). Tale onere è quantificato nella misura dello 0,36% della quota capitaria e verrà versato in un fondo alimentato volontariamente.
14. Si è arrivati alla riscrittura del calcolo degli emolumenti dei medici di famiglia, con aumenti contrattuali che a regime andranno da un minimo del 9% ad un massimo che può essere superiore al 14%.
Attraverso ciò si è ottenuto:
• la trasformazione dell’anzianità in “assegno ad personam” inalienabile, con conservazione del monte risorse nel tempo;
• il 100% del nuovo compenso viene negoziato a livello nazionale. Il 19% potrà essere rinegoziato a livello regionale, ma il dato nazionale sarà in ogni caso assunto come retribuzione minima.