M.D.
numero 23, 22 giugno 2005
Focus
on
Farmaci: la cura della concorrenza
di Monica Di Sisto
Il recente decreto del ministro della Salute su prezzi dei
farmaci in fascia C e il documento in materia dellAntistrust
hanno generato un accesso dibattito in tutto il comparto sanitario.
In particolare tra i medici di famiglia fa discutere la proposta
dellAntistrust di obbligare a trascrivere sulla ricetta
non il nome commerciale del farmaco, ma solo quello del principio
attivo.
Due
articoli colmi di novità: il ministro per la Salute Francesco
Storace ha inaugurato il proprio mandato con una rivoluzione
farmaceutica, almeno dal punto di vista simbolico,
affidata al mini-decreto legge
n. 87 del 27 maggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 maggio scorso.
Con lart. 1 il ministero ha sancito che il farmacista
al quale venga presentata una ricetta medica con la prescrizione
di un farmaco di fascia C sia tenuto a informare il paziente
delleventuale presenza di altri medicinali con stesso
principio attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
Se sulla ricetta il medico non ne ha indicato la non-sostituibilità,
il farmacista è tenuto a fornire, su richiesta del cliente,
un farmaco con il prezzo più basso di quello prescritto.
AllAifa spetta invece il compito di compilare una lista
dei farmaci rispetto ai quali è possibile operare la
sostituzione. Il ministro ha anche provveduto a bloccare per
due anni il prezzo massimo dei farmaci di classe C e C bis,
che a differenza dei primi si possono acquistare senza ricetta,
ha inoltre attribuito la facoltà ai farmacisti di operare
uno sconto al consumo del 20% massimo sui prezzi di listino.
Tale provvedimento ha suscitato immediatamente un acceso dibattito
tra le categorie maggiormente interessate ai tagli (farmacisti
e industria). Ma anche gli economisti non hanno risparmiato
le critiche sottolineando che, ancora una volta, per cercare
di governare la spesa farmaceutica si ricorreva a misure tampone
sui prezzi senza agire sui meccanismi fondamentali che li determinano.
Comunque resta il fatto che i prezzi dei farmaci venduti in
Italia risultano in media più alti del 40% di quelli
venduti in Europa e negli ultimi tre anni i rincari sono stati
del 150%. Detto questo però non va dimenticato che dal
2001 la spesa farmaceutica pubblica sulla spesa totale del Ssn
è andata progressivamente diminuendo (dal 15.3% del 2001
al 13.5% del 2005).
Quando erano ancora decisamente accese le polemiche sul provvedimento
del ministero, è arrivata stentorea la voce dellAutorità
Antitrust: il decreto legge Storace sul contenimento della
spesa farmaceutica ha delle giuste finalità, ma devono
essere eliminati i vincoli ai prezzi e il tetto agli sconti.
Inoltre, sempre secondo lAntitrust, occorre estendere
la vendita dei medicinali anche alla grande distribuzione.
LAntitrust rincara la dose
La posizione dellAutorità, nei fatti, è
molto più articolata e complessa di quanto le contese
successive abbiano potuto far comprendere. Per quanto riguarda
i vincoli al prezzo dei farmaci contenuti nel decreto legge
del Governo, lAutorità garante del mercato e della
concorrenza in una segnalazione inviata al Parlamento e al Governo
ha fatto notare come si fosse già espressa negativamente
su tale aspetto, specificando che con il prezzo massimo
non si raggiunge lobiettivo di contenere le dinamiche
dei prezzi, ma al contrario esso può risultare un punto
di riferimento utilizzato dalle imprese per attuare comportamenti
collusivi. Nè il meccanismo biennale di modifica - aggiunge
lAntitrust - garantisce un calmieramento dei prezzi, dato
che i produttori, al momento delladeguamento, possono
vanificare gli effetti del tetto imposto nei due anni precedenti,
aumentando il prezzo in misura elevata. Sugli sconti,
poi, lAntitrust, apprezzandone il meccanismo, ha giudicato
negativamente il tetto massimo del 20% sulla riduzione che i
farmacisti possono applicare. La norma degli sconti -
ha affermato lAntitrust - può avere un effetto
positivo solo se viene inserita in una serie di provvedimenti
che rendano maggiormente concorrenziale la distribuzione dei
farmaci a prezzo libero. In più, lAuthority
ritiene auspicabile linserimento di una norma che preveda
la predisposizione di confezioni per i farmaci di fascia C a
dosaggio, allo scopo di consentire ai farmacisti di preparare
e dispensare ai pazienti preparati che contengano la sola quantità
esatta di medicinale richiesta dalla prescrizione del medico.
Le
proposte della discordia
Il
ministro Storace ribatte a Federfarma |
LAntitrust
propone di abolire il prezzo unico su tutto il territorio,
una posizione che risponde esattamente alla prima stesura
del decreto - chiosa Storace dopo il documento dellAntitrust
- mentre il tetto è stato voluto da Federfarma.
In più lAntitrust chiede di attuare prezzi
senza vincoli, altra battaglia sostenuta invece da Federfarma.
Penso - ha proseguito Storace - sia nellinteresse
dei farmacisti applicare il provvedimento al massimo, perché,
dopo le ansie dei primi giorni, ora risulta più chiaro
che abbiamo intenzione di tutelare sia i farmacisti che
i cittadini. |
Dulcis
in fundo, ha fatto notare lAntitrust, le norme contenute
nel decreto dovrebbero essere accompagnate da altre disposizioni
che favoriscano sia la concorrenza fra farmaci (interbrand),
incentivando lutilizzo dei farmaci generici, sia la concorrenza
fra le farmacie (intrabrand). Per la concorrenza interbrand
dovrebbe essere previsto lobbligo per il medico di prescrivere
solo il principio attivo, in tal modo, fa notare lAntitrust,
la scelta del farmaco sarebbe trasferita al farmacista e al
consumatore finale.
Per quanto riguarda invece la concorrenza intrabrand,
per lAntitrust occorrerebbe adottare tre misure:
1) Abolizione del prezzo unico su tutto il territorio nazionale.
2) Abolizione dellobbligo, per i grossisti, di detenere
almeno il 90% delle specialità medicinali di fascia C
in commercio, permettendo ai distributori di determinare autonomamente
la propria politica di approvvigionamento.
3) Liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione
consentendo il commercio anche presso punti vendita della distribuzione
organizzata, così come avviene in molti Paesi europei.
Il ministro della Salute, dopo lautorevole richiamo, ha
avuto buon gioco nel ribaltare contro Federfarma tutte le accuse
a lui rivolte di danneggiamento della filiera del farmaco.
Il
decreto taglia prezzi |
Decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, recante «Disposizioni urgenti
per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio
sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30 maggio 2005
Articolo 1
1. Il farmacista, al
quale venga presentata una ricetta medica che contenga la
prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui
alla lettera c) del comma 10 dellarticolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, è tenuto a informare il
paziente delleventuale presenza in commercio di medicinali
aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità
di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico lindicazione della
non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista,
su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale
avente prezzo più basso di quello del medicinale
prescritto. Ai fini del confronto il prezzo calcolato è
unità posologica o quantità unitaria di principio
attivo.
2. Ai sensi dellarticolo
1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lAgenzia
Italiana del Farmaco, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde
lelenco dei farmaci nei confronti dei quali trova
applicazione il comma 1. Una o più copie dellelenco
sono poste a disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.
3. Il prezzo dei medicinali
appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 10 dellarticolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è stabilito dai titolari dellautorizzazione
allimmissione in commercio. Tale prezzo può
essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio
di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione
medica (Sop) e per i farmaci di automedicazione, costituisce
il prezzo massimo di vendita al pubblico.
4. Le farmacie pubbliche
e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione
medica (Sop) e i farmaci di automedicazione, operando uno
sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito
dallazienda titolare. Lo sconto può variare
da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza
discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.
5. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle
confezioni dei medicinali di cui al comma 4
deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta
adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura:
«Prezzo massimo di vendita euro . . . ».
6. Il comma 2 dellarticolo
1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490,
si applica ai farmaci di cui alla classe c) del comma 10
dellarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 557,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione di quelli richiamati al comma 4.
Articolo 2
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. |
Medici contro
Se i medici prescrivessero soltanto il principio attivo,
verrebbero consegnati mani e piedi al farmacista o al suo garzone:
la colorita espressione, molto criticata, del presidente dellOrdine
dei Medici Giuseppe Del Barone riassume però abbastanza
precisamente la posizione dei Mmg rispetto ai recenti interventi
istituzionali nei confronti del pianeta farmaco.
Anche il segretario nazionale della Fimmg Mario Falconi
ha dato un altolà allAutorità Antitrust,
dichiarando inattuabile la richiesta che i medici di famiglia
rinuncino a scegliere ciò che essi ritengono essere
il meglio per i loro pazienti. Falconi inoltre sottolinea
limpossibilità che un Mmg accetti che il farmacista
possa sostituire il farmaco prescritto con un generico e poi,
se lo stesso paziente ritorna, sostituirlo con un altro diverso
dal primo per marca, a seconda della disponibilità delle
sue scorte.
In merito, il vice presidente della Simg, Ovidio Brignoli,
ha evidenziato che non avrebbe senso costringere il Mmg a trascrivere
il principio attivo dei farmaci etici rimborsati dal Ssn, in
quanto le specialità omogenee, con brevetto non scaduto,
hanno tutte lo stesso prezzo in base alla dose media/die.
Inoltre, nellipotesi di una diversificazione estrema dei
canali di vendita, resta aperto il problema di uninformazione
adeguata sui farmaci, che rimangono tali nonostante la proposta
di essere venduti negli stessi scaffali di alimentari e affini.
La proposta di vendere i farmaci da banco al di fuori
del circuito delle farmacie presenta grossi rischi legati alla
non conoscenza degli effetti del farmaco stesso, pur se di automedicazione,
da parte di personale non qualificato, al di fuori dei classici
canali di distribuzione - ha affermato in una nota il presidente
nazionale Snami PierGiuseppe Conti -. Ladeguato
ragguaglio su effetti, controindicazioni e modalità dimpiego
le può fornire per competenza il farmacista e non un
semplice addetto alla vendita di un supermercato .
Senza la guida attenta del proprio Mmg, stando ai risultati
di alcune ricerche, i pazienti italiani potrebbero trovarsi
affidati alla unica professionalità del farmacista o,
nel futuro prefigurato dallAntitrust, dalla visibilità
delle specialità medicinali negli scaffali dei supermercati,
dalla promozione pubblicitaria, quando ammessa, e dal passaparola.
È davvero questa la qualità e lappropriatezza
delle cure che pure da più parti si invoca per qualificare
il Servizio sanitario nazionale?
I
fattori che influenzano i pazienti e i medici nella scelta
dei farmaci |
In
una recente ricerca realizzata dal Forum per la Ricerca
Biomedica atta ad indagare quale sia il rapporto dei medici
con linnovazione tecnologica e relativa ai farmaci,
al campione dei mille medici interpellato è stato
chiesto quali, secondo loro, siano gli elementi che influenzano
maggiormente i pazienti nella scelta di un farmaco.
Una domanda che, secondo i ricercatori, trova il suo razionale
nel fatto che il riconoscimento del carattere essenziale
del farmaco nel processo di cura e di mantenimento della
salute induce a ritenere strategico anche il punto di vista
dellaltro componente della relazione terapeutica,
cioè del paziente, dal momento che il rapporto con
il farmaco ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale
dellapproccio del cittadino alla salute.
Le indicazioni dei medici sono risultate sostanzialmente
uniformi e, tra gli elementi che influenzano maggiormente
i pazienti nella scelta di un farmaco, è
emerso, secondo il 38.4% dei medici, la conoscenza diretta
del farmaco, mentre il 24.8% cita la notorietà di
un medicinale e il 18.8% fa riferimento allinclusione
del farmaco nella fascia gratuita.
Il rapporto dei cittadini/pazienti con i medicinali appare
dunque, stando alle opinioni espresse dai medici, caratterizzato
da una molteplicità di aspetti e di implicazioni
culturali che trascendono la dimensione esclusivamente economica
e in cui il fattore più importante è rappresentato
dallesperienza diretta.
Per quanto invece concerne il rapporto diretto dei medici
con i farmaci, secondo i dati della ricerca è risultato
che una volta acquisite le conoscenze sulle caratteristiche
e il funzionamento di un farmaco, in particolare se di ultima
generazione, i medici preferiscono farsene unidea
personale, libera da qualsiasi possibilità di condizionamento.
Sono prevalentemente gli articoli pubblicati sulle riviste
scientifiche che il 41.9% dei mille medici intervistati
ha detto di prendere come principale riferimento.
Sono molti meno i medici che si fidano solo di quanto è
divulgato in materia mediante i programmi di aggiornamento
(il 18.9% degli intervistati) e dagli informatori scientifici
(il 18.6%). Ancor meno (8.2%) sono quelli che si fidano
delle informazioni fornite direttamente dalle case farmaceutiche
o da altri colleghi
in base alla loro esperienza in ambito ospedaliero (7.7%)
ed extraospedaliero (2.1%). Praticamente nessuno
degli intervistati, poi, ha detto di considerare determinante
per la scelta di un farmaco innovativo la richiesta specifica
di un loro paziente. |
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