Professione
Salute e privacy tra nuova convenzione e sicurezza
dei dati in rete
di Mauro Marin - Medico di medicina generale, Pordenone
Il nuovo contratto collettivo per la medicina generale e
le normative per linformatizzazione della rete sanitaria
contengono norme in parte contrastanti con quanto dettato dalla
legge sulla privacy .
Nel nuovo ACN per la medicina generale
si afferma allart. 45, comma 2, lettera b), che il medico
curante deve tenere una scheda sanitaria per ogni assistito
in carico che sia a disposizione non più solo del medico
e dellassistito (DPR n. 270/2000) ma ora anche a disposizione
del Ssn, cioè dei funzionari dellAsl. Così,
in contrasto con limperativo art. 7, comma 4, del D.Lgs.
n. 196/2003, un semplice regolamento sancisce che i funzionari
dellAsl possano accedere, senza il preventivo consenso
degli interessati, non solo ai dati di prescrizione di farmaci
ed esami diagnostici soggetti ai doveri ispettivi propri dellAsl,
ma anche a informazioni personali riservate ugualmente riportate
in scheda sanitaria, come quelle inerenti problemi psicologici,
familiari o sessuali le cui cure non sono a carico del Ssn e
il cui diritto alla segretezza è tutelato dalla legge
(art. 167 D.Lgs. 196/2003 e art. 326 CP).
Questa norma appare illecita nella parte dellart. 45 che
estende a tutto il contenuto della scheda sanitaria il diritto
daccesso ai dati da parte di funzionari del Ssn, in quanto
viola la privacy dei dati personali degli assistiti che, per
il loro contenuto estraneo al rapporto col Ssn, non sono soggetti
a controlli ispettivi e per cui quindi non sussiste la giusta
causa di un dovere dufficio giustificante laccesso
ai dati previsto degli artt. 19 e 84 del D.Lgs. 196/2003.
È legittima la visura ispettiva solo di un estratto dalla
scheda sanitaria del Mmg, riguardante i dati strettamenti necessari
ai controlli ispettivi.
Codici di esenzione
Nellart. 50 del nuovo ACN si afferma che il medico deve
riportare sulla ricetta i dati identificativi dellassistito
insieme al codice di esenzione identificativo della patologia
di cui lassistito è affetto e allart. 51,
comma 2, si dichiara che la richiesta del Mmg di indagine diagnostica
o di visita specialistica deve riportare, insieme ai dati identificativi
dellassistito (generalità e codice fiscale) anche
la diagnosi o il sospetto diagnostico di malattia.
Così nel percorso per accedere alla prestazione sanitaria
lassistito è costretto a esibire la propria diagnosi
e identità a una serie di persone (impiegate, segretarie,
infermiere, ecc.) diverse dal medico scelto come curante sul
territorio e in ospedale. La conseguenza di ciò è
che, nella sequenza di accessi di terzi indebitamente imposti,
diventa di fatto impossibile la tutela contro una indebita diffusione
dei dati e lidentificazione di eventuali responsabili
della violazione della privacy .
Trasmissione informatica dei dati
Nella trasmissione di dati in rete informatica, lart.
22 del D.Lgs. n. 196/2003 precisa che i dati sanitari devono
essere trattati con tecniche di cifratura o con lutilizzo
di codici identificativi che li rendano inintelligibili e permettano
di identificare gli interessati solo in casi di necessità,
di vigilanza o di controlli ispettivi.
Questa norma è già vigente, indipendentemente
dalla redazione differita di un Documento Programmatico di Sicurezza,
ma la sua applicazione appare spesso disattesa. Capita ancora
che chiunque, sanitario e non, abbia accesso a un qualsiasi
terminale ambulatoriale od ospedaliero riesca a visionare dati
sanitari custoditi, o meglio raccolti da altri terminali in
altri reparti o ambulatori o laboratori, potendo identificare
lassistito titolare dei dati senza autorizzazione e senza
dover superare le dovute misure di sicurezza e di tutela già
previste ancora dal DPR n. 318/1999.
I rischi legali per il medico
Giova ricordare, in merito alle responsabilità direttive
sanitarie, lart. 40 CP, comma 2: non impedire un
evento che si ha lobbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionalo. Il medico è tenuto ad adottare misure
di sicurezza e cautele per impedire la visione di documentazione
sanitaria da parte di terzi non legittimati, la raccolta di
anamnesi in situazioni di promiscuità dovute per esempio
alle condizioni dei locali prescelti per il colloquio, la comunicazione
telefonica di notizie a terzi non legittimati. I danni da trattamento
illecito di dati sanitari sono risarcibili ai sensi dellart.
2050 CC e possono configurare ipotesi di reato ai sensi dellart.
167 del D.Lgs. 169/2003.
Va rilevato che il pubblico ufficiale è responsabile
di violazione del segreto d'ufficio anche quando ha illegittimamente
determinato la diffusione dell'informazione riservata in un
ambito più ampio di quello circoscritto in cui la notizia
era già divenuta pubblica, secondo la sentenza n. 929
del 23 gennaio1998 della Cassazione Penale.
Visti i fatti resta aperta una domanda: Bisogna avere
la possibilità economica di curarsi rinunciando alle
prestazioni a carico del Ssn per assicurarsi il diritto alla
privacy?.