M.D. numero 16, 4 maggio 2005

Appunti
Art. 12 della nuova convenzione: fatti e misfatti

Vorrei tornare su quanto scritto dal collega Leonardo Trentadue in merito all’art. 12 comma 2 della nuova convenzione (M.D. 2005; 11/12: 10-11) Quel testo è stato inserito a cappello di una convenzione dal Comitato scientifico WoncaEurope-2006, che include rappresentanti di molte delle società scientifiche della medicina generale, nessuna delle quali ha avuto nulla da eccepire. La proposta del Comitato di chiedere a sindacati e Sisac l’inserimento della Definizione Europea di Medicina generale nel nuovo ACN era stata discussa e condivisa dal Comitato stesso all’unanimità fin dal gennaio 2003. Resta il fatto però che EURACT, che ha scritto la European Definition, non è mai stata interpellata.
Riportando acriticamente e asetticamente tale disposizione nella parte iniziale dell’Accordo è stata commessa una “leggerezza”, o una “ingenuità”, che ora produce reazioni fortemente critiche contro chi ha scritto quel testo e contro il testo stesso, che è un’opera di 48 pagine, per cui ci sono voluti tre anni di duro lavoro. La finalità di quel lavoro era di dare una definizione e un ruolo specialistico al medico di famiglia europeo. Una cosa è enunciare in astratto ciò che effettivamente il medico di famiglia fa, o può fare, o sa fare, o che potrebbe talora fare, o che si trova a volte nella condizione di fare, altra cosa è proporre una sintetica definizione di tali incombenze all’inizio di un ACN per medici convenzionati, che può indurre (siamo in Italia) chi legge a credere che il Mmg nella sua attività routinaria esplichi effettivamente, quotidianamente, sincronicamente e simultaneamente quel ponderoso, indaginoso coacervo di azioni e opere, che sono bensì “possibili”, nel senso che il medico “le può fare”, o “talora le può fare”, o “qualche volta, con la collaborazione del paziente può arrivare a farle” perché di sua competenza professionale, ma certamente non sono l’emblema della quotidiana attività routinaria del Mmg.

Teoria e pratica


L’elemento di non condivisione di tale disposizione non risiede nell’intrinseco enunciato della definizione della medicina generale, che come tutte le enunciazioni generali, è accettabile e veritiera nella misura in cui resta appunto “generale”. Il dato di non approvazione è determinato dal pericolo costituito dall’inserimento di tale definizione “teorica” come premessa ad un contratto di medici convenzionati, che per sua stessa natura è destinato a contenere soprattutto elementi “concreti”. Il pericolo è che la presenza di tale disposizione possa indurre qualcuno a ritenere che il Mmg italiano possa (o debba) fare nella realtà di tutti i giorni, tutto quanto là enunciato.
Il rischio è quindi che qualche “anima” zelante voglia e possa così “obbligare” il medico a fare realmente tutto quanto contenuto nell’art. 12. In altre parole tale articolo potrebbe essere facilmente interpretato da rigidi burocrati come un semplice mansionario, svilendone il significato e la portata.
Inoltre, è il caso di sottolineare che l’articolo 12 mal si amalgama con alcuni contenuti espressi da altri articoli della nuova convenzione.
Mi chiedo se forse non sarebbe stato più utile e incisivo condizionare l’inserimento nel nuovo ACN della definizione WONCA alla stipulazione di un contratto in linea e confrontabile con altri di valenza Europea, connotati da una significativa flessibilità del lavoro, come per esempio quello stilato dai Gp inglesi.

Francesco Carelli
Medico di medicina generale, Milano
EURACT Council



Riflessione sulla ricertificazione dei medici

"Altri Paesi hanno già adottato l’abilitazione a termine”: questo è l’argomento in questi giorni sulla bocca dei fautori di una ripetizione periodica dell’esame di Stato per i medici. Devo ammettere che anch’io ero molto critico in merito all’abilitazione a vita e ho sostenuto che l’esame di Stato andava ripetuto ogni dato numero di anni. Ma questo l’ho pensato e scritto trent’anni fa, quando non se ne parlava né in Italia né in quegli altri Paesi che oggi vengono considerati all’avanguardia. Da allora ho avuto modo e tempo di riflettere e di darmi dello stupido. Non vorrei con questo insultare i colleghi che arrivano attualmente alle mie conclusioni di trent’anni fa, ma non posso nemmeno esimermi dal condividere con loro i dubbi che ho maturato in questi tre decenni e che mi hanno portato a conclusioni opposte.

Problematiche


Primo problema: ogni quanto tempo verranno obbligati i medici a ripetere l’esame di Stato? Ogni cinque anni? La proposta non è male, ma forse potrebbe essere migliorata: perché non ogni quattro, oppure ogni sei anni? Oppure, dato che le conoscenze mediche progrediscono con accelerazione variabile, sarebbe ancora meglio ripetere l’esame a scadenze determinate volta per volta da una commissione di saggi, appositamente incaricata di valutare tale accelerazione mediante... Già, mediante che cosa? Mediante parametri stabiliti ogni anno da un’altra commissione di saggi, naturalmente! Ogni anno? Non sarebbe meglio ogni sei mesi, in modo da avere una descrizione più puntuale dell’andamento delle conoscenze mediche? E comunque la prima commissione ogni quanto tempo dovrà riunirsi per valutare il progresso medico in base ai parametri elaborati e aggiornati dalla seconda commissione? E come saranno scelti i saggi? Da chi? E per quanto tempo dureranno in carica? Bisognerà sostenere un esame per poter entrare a far parte della commissione? E per quanto tempo quell’esame li abiliterà a far parte della commissione? E chi sceglierà coloro che dovranno decidere tutte queste belle cose? Supersaggi nominati in base ad un altro esame? E quanto durerà la validità di quest’altro esame?
Meglio lasciar perdere, vero?
Secondo problema. Siccome siamo in Italia, la patria delle eccezioni, mi chiedo, tutti, ma proprio tutti, dovranno ripetere l’esame di Stato? Anche i docenti di clinica medica? E se uno ha raggranellato duemila punti ECM, oltre alla macchina fotografica digitale e a una settimana alle Maldive, perché non concedergli anche di evitare la ripetizione dell’esame di Stato? Certo che gli verrà concesso. Però bisognerà verificare se i punti sono tutti validi. È un problema che abbiamo già adesso: chi convalida gli “eventi”? In base a quali parametri? E quali sono le situazioni che possono essere definite come “eventi”? Se a me che faccio il medico di famiglia un corso di lettura degli esami istologici al microscopio elettronico frutta cinque punti (oltre a un’esperienza che migliorerà nettamente la mia pratica professionale quotidiana), perché l’ascoltare tutte le settimane un “collaboratore scientifico” non deve fruttare nemmeno mezzo punto? In fondo siamo tutti d’accordo che questi nostri amici non vengono a spingere i loro prodotti, ma a informarci aggiornando le nostre conoscenze farmacologiche!
Onestamente credo che la soluzione sia da cercare da tutt’altra parte.

Possibili soluzioni


L’esame di Stato va bene una volta sola, e forse nemmeno quella (per quale motivo non dovrebbe bastare la laurea?). La certificazione dell’avvenuto aggiornamento deve seguire gli stessi canali volontaristici della certificazione dell’avvenuto approfondimento o dell’avvenuta specializzazione: nessuno è obbligato a seguirli, ma chi lo fa acquisisce il diritto di vantare i livelli che l’intelligenza e la buona volontà gli hanno fatto raggiungere. Facciamola quindi finita con la raccolta punti ECM e con simili balordaggini e smettiamola di interrogarci su come e ogni quanto dobbiamo ri-certificare i medici. Semplicemente le università (e non il circolo dei medici bocciofili) offrano annualmente un esame di valutazione delle competenze mediche generali: chi vuol partecipare si iscrive e, se supera l’esame, appende dietro la scrivania il relativo certificato, con l’anno evidenziato bello in grande. Chi non vuole, fatti suoi.

Antonio Attanasio
Medico di medicina generale
Mandello del Lario (LC)