M.D. numero 15, 27 aprile 2005

Vox Legis
Responsabilità penali gravi per certificazioni compiacenti
di Alfonso Marra Magistrato, Milano

C'è una norma in tema di falsità delle certificazioni mediche che non è molto conosciuta dalla classe medica e che, se violata, può avere delle conseguenze veramente gravi a carico del sanitario. È l’art. 374 bis del Codice Penale: “False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria”, introdotto dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992 in tema di criminalità mafiosa. Punisce con la reclusione da due a sei anni il medico che dichiari o attesti falsamente in certificati destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria, condizioni, qualità personali e trattamenti terapeutici relativi a un imputato, a un condannato o ad una persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Alcuni esempi esplicativi


Dal punto di vista tecnico-giuridico la norma è finalizzata a responsabilizzare al massimo il medico a cui è stato richiesto di rilasciare una certificazione a favore di imputati, condannati e persone sottoposte alle misure di prevenzione. Il reato realizza un’ipotesi di falsità ideologica commessa dal medico in una certificazione a favore di determinati soggetti.
Il reato si può verificare quando:
• venga richiesta al medico una certificazione compiacente che attesti una patologia vaga e inesistente di un soggetto imputato che abbia bisogno della certificazione per ottenere un rinvio della data di celebrazione del processo;
• venga richiesta la certificazione da parte di un soggetto condannato che deve espiare una pena perché la sentenza di condanna è passata in giudicato, attestante una patologia (inesistente) che renda incompatibile la sua permanenza all’interno della struttura carceraria e venga richiesta l’applicazione degli arresti domiciliari presso la propria abitazione;
• venga richiesta la stessa certificazione da un soggetto sottoposto alle misure di prevenzione - in quanto è ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica - e nei confronti del quale sia stata applicata la sorveglianza speciale e la certificazione debba essere utilizzata per ottenere un rinvio della suddette misure.

Certificato ideologicamente falso


I requisiti essenziali del certificato medico sono rappresentati dalla chiarezza e dalla veridicità.
La prima è indispensabile perché l’atto sia adeguatamente interpretabile da terzi, la seconda si riferisce al contenuto intrinseco dell’atto che deve rappresentare una realtà corrispondente al vero.
In relazione alla veridicità va puntualizzato che il certificato dolosamente falso va distinto da quello erroneo, ovvero quando la non rispondenza al vero di fatti accertati sia derivata da errori diagnostici o di valutazione.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione anche le diagnosi e le valutazioni compiute dai medici - al pari delle enunciazioni di fatti - possono integrare una falsità ideologica. Ciò si verifica nell’ambito di contesti che implicano parametri valutativi normativamente determinati e tecnicamente indiscussi, effettuati peraltro da un soggetto a cui la legge riconosce una determinata perizia professionale, e che con la certificazione rilasciata per compiacenza ha dato una rappresentazione falsa sia della realtà sia di ciò che egli ha constatato (Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 352 del 18.3.1999).
In sostanza, la funzione probante attribuita dalla legge alla certificazione medica in generale si riconnette alla particolare posizione professionale di colui che la redige e ne giustifica la tutela sotto l’aspetto della falsità ideologica.
Questa tutela diviene molto più incisiva con la precisione di una sanzione di estrema gravità e severità nei casi in cui le certificazioni ideologicamente false vengano rilasciate appunto a favore di particolari soggetti. Le ragioni del differenziato trattamento sanzionatorio trovano la loro giustificazione nel fatto che queste false certificazioni mediche in alcuni casi particolari possono intralciare il corso della giustizia e delle indagini, creando una sorta di ingiustificata situazione a favore di questi soggetti.

Certificazioni compiacenti per assistiti non imputati
Tuttšaltra fattispecie delittuosa e di gravitā di gran lunga minore si verifica nellšipotesi che la certificazione compiacente venga rilasciata a favore di un assistito (che non abbia quelle connotazioni soggettive di imputato, condannato o di persona sottoposta alle misure di prevenzione) per giustificare, per esempio, un giorno di assenza dal lavoro. In questo caso č configurabile il meno grave reato rientrante nellšart. 481 CP, che punisce con la pena alternativa della reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516,00 euro il medico che abbia falsamente attestato fatti dei quali lšatto č destinato a provare la veritā. Solo nel caso in cui la certificazione falsa sia stata effettuata a scopo di lucro la pena non č pių alternativa, ma congiunta.