M.D.
numero 15, 27 aprile 2005
Vox
Legis
Responsabilità penali gravi per certificazioni
compiacenti
di Alfonso Marra Magistrato, Milano
C'è una norma in tema di falsità
delle certificazioni mediche che non è molto conosciuta
dalla classe medica e che, se violata, può avere delle
conseguenze veramente gravi a carico del sanitario. È
lart. 374 bis del Codice Penale: False dichiarazioni
o attestazioni in atti destinati allautorità giudiziaria,
introdotto dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992 in tema di criminalità
mafiosa. Punisce con la reclusione da due a sei anni il medico
che dichiari o attesti falsamente in certificati destinati a
essere prodotti allautorità giudiziaria, condizioni,
qualità personali e trattamenti terapeutici relativi
a un imputato, a un condannato o ad una persona sottoposta a
procedimento di prevenzione.
Alcuni esempi esplicativi
Dal punto di vista tecnico-giuridico la norma è finalizzata
a responsabilizzare al massimo il medico a cui è stato
richiesto di rilasciare una certificazione a favore di imputati,
condannati e persone sottoposte alle misure di prevenzione.
Il reato realizza unipotesi di falsità ideologica
commessa dal medico in una certificazione a favore di determinati
soggetti.
Il reato si può verificare quando:
venga richiesta al medico una certificazione compiacente
che attesti una patologia vaga e inesistente di un soggetto
imputato che abbia bisogno della certificazione per ottenere
un rinvio della data di celebrazione del processo;
venga richiesta la certificazione da parte di un soggetto
condannato che deve espiare una pena perché la sentenza
di condanna è passata in giudicato, attestante una patologia
(inesistente) che renda incompatibile la sua permanenza allinterno
della struttura carceraria e venga richiesta lapplicazione
degli arresti domiciliari presso la propria abitazione;
venga richiesta la stessa certificazione da un soggetto
sottoposto alle misure di prevenzione - in quanto è ritenuto
pericoloso per la sicurezza pubblica - e nei confronti del quale
sia stata applicata la sorveglianza speciale e la certificazione
debba essere utilizzata per ottenere un rinvio della suddette
misure.
Certificato ideologicamente falso
I requisiti essenziali del certificato medico sono rappresentati
dalla chiarezza e dalla veridicità.
La prima è indispensabile perché latto sia
adeguatamente interpretabile da terzi, la seconda si riferisce
al contenuto intrinseco dellatto che deve rappresentare
una realtà corrispondente al vero.
In relazione alla veridicità va puntualizzato che il
certificato dolosamente falso va distinto da quello erroneo,
ovvero quando la non rispondenza al vero di fatti accertati
sia derivata da errori diagnostici o di valutazione.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione
anche le diagnosi e le valutazioni compiute dai medici - al
pari delle enunciazioni di fatti - possono integrare una falsità
ideologica. Ciò si verifica nellambito di contesti
che implicano parametri valutativi normativamente determinati
e tecnicamente indiscussi, effettuati peraltro da un soggetto
a cui la legge riconosce una determinata perizia professionale,
e che con la certificazione rilasciata per compiacenza ha dato
una rappresentazione falsa sia della realtà sia di ciò
che egli ha constatato (Cassazione, sez. V Penale, sentenza
n. 352 del 18.3.1999).
In sostanza, la funzione probante attribuita dalla legge alla
certificazione medica in generale si riconnette alla particolare
posizione professionale di colui che la redige e ne giustifica
la tutela sotto laspetto della falsità ideologica.
Questa tutela diviene molto più incisiva con la precisione
di una sanzione di estrema gravità e severità
nei casi in cui le certificazioni ideologicamente false vengano
rilasciate appunto a favore di particolari soggetti. Le ragioni
del differenziato trattamento sanzionatorio trovano la loro
giustificazione nel fatto che queste false certificazioni mediche
in alcuni casi particolari possono intralciare il corso della
giustizia e delle indagini, creando una sorta di ingiustificata
situazione a favore di questi soggetti.
Certificazioni
compiacenti per assistiti non imputati |
Tuttšaltra
fattispecie delittuosa e di gravitā di gran lunga minore
si verifica nellšipotesi che la certificazione compiacente
venga rilasciata a favore di un assistito (che non abbia
quelle connotazioni soggettive di imputato, condannato o
di persona sottoposta alle misure di prevenzione) per giustificare,
per esempio, un giorno di assenza dal lavoro. In questo
caso č configurabile il meno grave reato rientrante nellšart.
481 CP, che punisce con la pena alternativa della reclusione
fino a un anno o con la multa fino a 516,00 euro il medico
che abbia falsamente attestato fatti dei quali lšatto č
destinato a provare la veritā. Solo nel caso in cui la certificazione
falsa sia stata effettuata a scopo di lucro la pena non
č pių alternativa, ma congiunta. |